Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 20/12/2013 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1 . Fondi rischi presso i Confidi |
Art. 2 . Abrogazione parziale |
Art. 3 . Deroga al parere della Commissione competente |
Art. 4 . Entrata in vigore |
§ 2.8.123 - L.R. 20 dicembre 2013, n. 37.
Disposizioni urgenti in materia di accesso al credito.
(B.U. 30 dicembre 2013, n. 60)
Art. 1. Fondi rischi presso i Confidi
1. In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino organico della normativa in materia di Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi), fatta salva la normativa nazionale, le modalità per la ripartizione e il trasferimento delle risorse destinate all'integrazione dei fondi rischi presso i Confidi sono disciplinate dall'articolo 7, commi 47 e 48, della
Art. 2. Abrogazione parziale
1. Il primo e il secondo periodo del comma 43 dell'articolo 4 della
Art. 3. Deroga al parere della Commissione competente
1. In deroga all'articolo 25, comma 4, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).