Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 02/08/2013 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Ricognizione generale degli usi civici |
Art. 2. Modifiche alle procedure urbanistiche e alle leggi regionali n. 20 del 2012, n. 6 del 2012 e n. 25 del 2012 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.1.64 - L.R. 2 agosto 2013, n. 19.
Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici.
(B.U. 8 agosto 2013, n. 36)
Art. 1. Ricognizione generale degli usi civici [1]
1. La Giunta regionale, mediante un Piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione su cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.
2. A tal fine in deroga alle disposizioni di cui alla
3. A tal fine i comuni, oltre a documentare il reale sussistere dell'uso civico, possono proporre permute, alienazioni, sclassificazioni e trasferimenti dei diritti di uso civico secondo il principio di tutela dell'interesse pubblico prevalente. Costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale civico in sede di ricognizione generale e straordinaria anche i casi in cui i terreni sottoposti ad uso civico abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile né documentabile l'originaria sussistenza del vincolo demaniale civico. I comuni, previa intesa fra le parti interessate, possono attuare, nell'ambito della ricognizione generale degli usi civici, processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in essere. Per quanto previsto al presente articolo non possono essere assimilate ad uso civico le terre pubbliche sottoposte da provvedimenti prefettizi ad assegnazione per finalità sociali.
4. Tutte le risultanze degli accertamenti già decretati che non risultino confermate o coerenti con la documentazione giustificativa del piano di accertamento straordinario di cui al comma 1 decadono con l'approvazione, non oltre i tre mesi dalla conclusione delle procedure comunali, del complessivo Piano straordinario di accertamento da parte della Giunta regionale. Le cessazioni degli usi civici derivanti dalle risultanze del piano straordinario di cui alle presenti norme, hanno efficacia dalla data dei medesimi atti o provvedimenti, ovvero se precedenti rispetto alle date indicate negli stessi atti o provvedimenti, dalla data, indicata nell'atto ricognitivo, in cui è venuta meno la destinazione funzionale all'uso civico dei relativi beni.
Art. 2. Modifiche alle procedure urbanistiche e alle leggi regionali n. 20 del 2012, n. 6 del 2012 e n. 25 del 2012
1. Al comma 32 dell'articolo 18 della
a) le parole "in deroga alla normativa regionale e comunale, nei piani di lottizzazione e nei piani di zona" sono sostituite da: "nei piani attuativi assoggettati a convenzione";
b) dopo le parole "così realizzate" sono aggiunte: "o da realizzare";
c) le parole "che esse avvengano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite da: "ottemperate le disposizioni convenzionali. Tali disposizioni sono ritenute prevalenti rispetto agli strumenti attuativi in vigore a partire dal rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio attività. Per i piani attuativi già avviati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge, si opera in deroga alle discipline previgenti.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della
"2 bis. Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 41 quinquies della
3. Salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del
4. Al comma 1 dell'articolo 1 della
a) dopo le parole "norma fondamentale di riforma economico-sociale" sono soppresse le parole "di cui all'articolo 142";
b) dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni," sono soppresse le parole "ed in particolare in applicazione di quanto disposto alle lettere a) e b) di detto articolo,";
c) le parole "alle zone umide" sono sostituite dalle parole "alle citate zone umide tipizzate e individuate ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del
5. Il termine contenuto all'articolo 3, comma 33, della
6. Fermi i divieti esistenti nelle aree a inedificabilità totale, gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore o uguale a 60 KW non sono sottoposti ai limiti di localizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2014, n. 210, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo: a) nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l’apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale; b) nella parte in cui prevede che i Comuni possono “attuare” processi di transazione giurisdizionale, invece che “proporre” tali processi.