§ 1.6.70 - L.R. 4 agosto 2011, n. 18.
Unioni di comuni: modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 comprensori e comunità montane
Data:04/08/2011
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)


§ 1.6.70 - L.R. 4 agosto 2011, n. 18. [1]

Unioni di comuni: modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

(B.U. 13 agosto 2011, n. 24)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)

1. All'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

"1. La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretarili.

5 ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o assunzioni a tempo determinato a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5 quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento." [2].


[1] Abrogata dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6.