Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 comprensori e comunità montane |
Data: | 04/08/2011 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane) |
§ 1.6.70 - L.R. 4 agosto 2011, n. 18. [1]
Unioni di comuni: modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).
(B.U. 13 agosto 2011, n. 24)
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) il comma 1 è così sostituito:
"1. La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretarili.
5 ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o assunzioni a tempo determinato a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5 quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento." [2].
[1] Abrogata dall'art. 75 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della