Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 lavori pubblici |
Data: | 04/08/2011 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza regionale |
Art. 2. Disposizioni in materia di edilizia residenziale |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2007 |
Art. 4. Viabilità provinciale, proroga termini, trasferimento di immobile e autorizzazione di finanziamento |
Art. 5. Incentivi alla certificazione di qualità |
Art. 6. Disposizioni conseguenti all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF |
Art. 7. Norma finanziaria |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 4.3.149 - L.R. 4 agosto 2011, n. 17.
Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'E.s.a.f.
(B.U. 13 agosto 2011, n. 24)
Art. 1. Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza regionale
1. Nella
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è così sostituita:
"b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;";
b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis (Applicazione delle sanzioni ed aggiornamento dell'allegato A)
1. Fatti salvi gli aspetti penali, l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente agli sbarramenti di nuova realizzazione ed a quelli esistenti, è sospesa fino all'adozione del decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni.
2. Con la procedura di cui al comma 1 sono aggiornati i contenuti dell'allegato A, previa acquisizione, per i soli aspetti tecnici, del parere dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici.".
2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 5, al comma 1 dell'articolo 25 dell'allegato A e al comma 1 dell'articolo 26 dell'allegato A, della L.R. 31 ottobre 2007, n. 12, sono rideterminati al 30 giugno 2012. Fino a detto termine sono estinti gli eventuali provvedimenti sanzionatori pendenti [1].
3. Il comma 4 bis dell'articolo 11 della
"4 bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo del pagamento dei canoni, delle spese di istruttoria, delle spese generali di controllo e dal versamento delle cauzioni di cui al
4. Le funzioni di controllo e di vigilanza sulle autorizzazioni di cui all'articolo 61, comma 1, lettera b), della
Art. 2. Disposizioni in materia di edilizia residenziale
1. Nella
"a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita è conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;
c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita è conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;".
2. Le residue risorse disponibili a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dalla
3. Gli interventi di cui alla
a) una quota massima del 10 per cento, non eccedente euro 10.000, dell'importo del mutuo concesso quale contributo a fondo perduto, oltre la riduzione del tasso bancario d'interesse nella misura del 50 per cento sulla residua quota dello stesso importo di mutuo;
b) la riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 70 per cento sul mutuo concesso.
4. Il comma 1 dell'articolo 23 della
"1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), fino ad un massimo di euro 40.775. Tale importo è adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera o), della
5. La dilazione di pagamento di anni venticinque, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
Art. 3. Modifiche alla
1. [Nella lettera a) del comma 12, dell'articolo 6 della
2. [All'articolo 6 della
"13 bis. I ribassi di gara e le ulteriori economie realizzati sulle opere di cui al presente articolo restano a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli enti per il completamento dell'opera medesima ovvero per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento."] [3].
Art. 4. Viabilità provinciale, proroga termini, trasferimento di immobile e autorizzazione di finanziamento
1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002). Le risorse sono ripartite tra le province sulla base delle estese chilometriche delle strade di rispettiva competenza.
2. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 1, della
3. L'Amministrazione regionale trasferisce, a prezzo simbolico concordato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il complesso immobiliare denominato "Batteria Candiani" in località Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, al patrimonio del Comune di Sant'Anna Arresi.
4. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, della
5. Per l'attuazione degli interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'architettura de-gli insediamenti rurali storici extraurbani previsti nel bando "saltus", è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000 in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, quale integrazione dei finanziamenti statali concessi alla Regione ai sensi della
Art. 5. Incentivi alla certificazione di qualità
1. Al fine di incentivare l'innovazione e la competitività degli esecutori di opere e lavori pubblici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, a termini dell'articolo 40 del
Art. 6. Disposizioni conseguenti all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF
1. Per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 3, della
2. Alla gestione dei rapporti ancora in corso al termine della gestione liquidatoria dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, della
3. È disposto il trasferimento, a favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna, dei crediti da tariffa e canoni vantati dal cessato ESAF, per le forniture effettuate a tutto il 31 dicembre 2004, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora da incassare.
Art. 7. Norma finanziaria
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate complessivamente in euro 26.000.000 in ragione di euro 8.500.000 per l'anno 2011, euro 10.500.000 per l'anno 2012 ed euro 7.000.000 per l'anno 2013.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S04.10.001
Politiche per le aree urbane - investimenti
2011 euro 3.500.000
2012 euro 3.500.000
2013 euro ---
UPB S07.01.001
Oneri relativi agli appalti e contratti e spese generali
2011 euro ---
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
UPB S07.01.002
Infrastrutture di trasporto di interesse degli enti locali
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000
2013 euro 5.000.000
in diminuzione
UPB S01.03.010
Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000
2013 euro 5.000.000
UPB S01.06.002
Trasferimenti agli enti locali - investimenti
2011 euro 3.500.000
2012 euro ---
2013 euro ---
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 5.500.000
2013 euro 2.000.000
mediante riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 5 della
[2] Comma abrogato dall'art. 54 della
[3] Comma abrogato dall'art. 54 della