§ 5.3.9 – L.R. 1 giugno 1993, n. 25.
Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:01/06/1993
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dei fondi).
Art. 2.  (Criteri di ripartizione del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi).
Art. 3.  (Criteri di ripartizione del fondo per gli investimenti).
Art. 4.  (Criteri di ripartizione dei fondi per i servizi socio- assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport).
Art. 5. 
Art. 6.  (Erogazione dei finanziamenti).
Art. 7.  (Accensione mutui).
Art. 7 bis.  Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali.
Art. 8.  (Comandi e distacchi del personale).
Art. 9.  (Soppressione del Comitato della programmazione e degli organismi comprensoriali).
Art. 10.  (Norme finali e transitorie).


§ 5.3.9 – L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione).

(B.U. 3 giugno 1993, n. 21).

 

Art. 1. (Istituzione dei fondi).

     1. In attuazione dei principi contenuti nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) e nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi [1] per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali:

     a) fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;

     b) fondo per gli investimenti;

     c) fondo per le spese correnti relative ai servizi socio- assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport;

     d) fondo per le politiche attive del lavoro [2].

     2. Alle dotazioni dei fondi si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi considerati dai capitoli di spesa i cui stanziamenti sono portati in diminuzione nella allegata tabella A, con la quale sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1993-95. Per ciascun capitolo di spesa la cui dotazione confluisce nei fondi istituiti dalla presente legge, la tabella A contiene inoltre il capitolo di destinazione e la ripartizione fra categorie di enti delle risorse considerate.

     2 bis. I fondi di cui ai comma 1, lettera a) e b), sono ripartiti come segue:

     - fondo di cui alla lettera a): ai Comuni l'88,5 per cento, alle Province il 7,5 per cento;

     - fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l'81,5 per cento, alle Province il 18 per cento. [3]

     3. All'utilizzazione delle risorse gli enti destinatari provvedono nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990, che disciplina anche le modalità di verifica e controllo, attraverso il conto consuntivo, delle spese effettuate utilizzando i finanziamenti ricevuti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 2. (Criteri di ripartizione del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi).

     1. La quota destinata ai comuni del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi è ripartita:

     a) per il cinquanta per cento in parti uguali fra i comuni destinatari;

     b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

     c) per il dieci per cento in proporzione alla superficie dl ciascun comune.

     2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita:

     a) per il venti per cento in parti uguali;

     b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

     c) per il quaranta per cento in proporzione alla superficie di ciascuna provincia.

     [3. La quota del fondo destinato alla Comunità montana è ripartito:

     a) per il 30 per tento in parti uguali [4];

     b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT [5];

     c) per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale.] [6]

 

     Art. 3. (Criteri di ripartizione del fondo per gli investimenti).

     1. La quota destinata ai comuni del fondo per gli investimenti è attribuita per il sette per cento al comune di Cagliari, per il quattro per cento al comune di Sassari e per l'ottantanove per cento ai restanti comuni ed a ulteriormente ripartita fra questi per la metà in parti uguali e per la metà in proporzione alla popolazione di ciascun comune eccedente le 1.000 unità, quale risulta al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

     2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse sulla base dei parametri per la ripartizione delle risorse individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 [7].

 

     Art. 4. (Criteri di ripartizione dei fondi per i servizi socio- assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport).

     1. Per gli anni 1993 1994 i fondi per i servizi socio-assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport sono ripartiti fra gli enti destinatari ivi comprese le forme associative fra enti locali, proporzionalmente alle assegnazioni disposte a loro favore per l'esercizio finanziario 1992 sui capitoli che concorrono a formare la dotazione finanziaria dei medesimi fondi, escluse le assegnazioni destinate al finanziamento di progetti-obiettivo.

     2. All'utilizzazione delle risorse trasferite sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli enti destinatari provvedono ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 ed in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione regionale e di settore previsti dalle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, 25 giugno 1984, n. 31, e 9 giugno 1989, n. 36 e delle relative modifiche e integrazioni [8].

     3. Per i trienni successivi i fondi sono ripartiti tra gli enti destinatari secondo le indicazioni di piani triennali regionali di settore che, per tutto il periodo di riferimento, stabiliscono anche i criteri di ripartizione:

     a) per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali con riferimento ai parametri demografici, al mantenimento dei servizi attivati ed alla programmazione e sviluppo dei progetti-obiettivo, sulla base della legge regionale n. 4 del 1988;

     b) per le spese correnti relative al diritto allo studio con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 31 del 1984;

     c) per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 36 del 1989.

 

     Art. 5. [9]

     1. Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i Comuni nelle seguenti misure:

     a) per il 35 per cento in parti uguali;

     b) per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;

     c) per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun Comune, secondo le più recenti rilevazioni degli uffici circoscrizionali dell'impiego.

     2. I Comuni utilizzano te risorse trasferite sul fondo di cui al comma 1, ai sensi del precedente comma 3 dell'articolo 1 e, comunque, in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione generale ed agli indirizzi dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro.

     3. I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono destinare una quota del finanziamento non inferiore al 50 per cento a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare.

 

     Art. 6. (Erogazione dei finanziamenti).

     1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, sono disposti la ripartizione ed il consensuale impegno degli stanziamenti afferenti ai fondi istituiti con la presente legge.

     2. I trasferimenti dai fondi sono disposti in sei rate bimestrali anticipate, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario.

     2 bis. Fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, vengono confermate a ciascun ente, le assegnazioni derivanti da finanziamenti di fondi regionali effettuate nell'anno 1997, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, in ogni caso l'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie proprie da trasferire al sistema delle autonomie locali [10].

 

     Art. 7. (Accensione mutui).

     1. Gli enti locali possono utilizzare le quote annuali di reparto del fondo per gli investimenti per provvedere al pagamento delle spese per l'accensione e l'ammortamento di mutui da contrarre con gli istituiti abilitati all'esercizio del credito.

 

     Art. 7 bis. Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali. [11]

     1. La Regione eroga annualmente un contributo, a fronte delle spese sostenute, per la gestione associata dei servizi e l'esercizio di funzioni comunali, dai consorzi costituiti fra Comuni, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, esclusi i Consorzi obbligatori. Il contributo non può eccedere l'importo di lire 20.000 per abitante per il primo servizio e di lire 10.000 per abitante per gli ulteriori servizi. Sono ammessi a contributo i seguenti servizi:

     a) adduzione e distribuzione di acque pubbliche;

     b) raccolta, allontanamento e depurazione di acque reflue;

     c) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata;

     d) distribuzione di gas;

     e) farmacie;

     f) case di ripose e di ricovero;

     g) asili nido;

     h) impianti sportivi;

     i) mattatoi pubblici;

     l) mense, comprese quelle ad uso scolastico;

     m) consorzi turistici;

     n) funzioni comunali. [12]

     2. II contributo è determinato su una popolazione massima di 40.000 abitanti, qualunque sia la popolazione complessivamente derivante dall'associazione dei comuni; nella determinazione del contributo, inoltre, non si tiene conto della popolazione dei comuni con più di 10.000 abitanti.

     3. Il riparto del contributo di cui al comma 1 è disposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui le spese si riferiscono, a seguito di richiesta che i consorzi o le unioni devono presentare entro il 30 giugno.

     3 bis. E’ autorizzato un contributo straordinario per la fase di avvio delle unioni di Comuni determinato in euro 10.000 per ciascun Comune con un massimo di euro 100.000 per unione [13].

 

     Art. 8. (Comandi e distacchi del personale). [14]

 

     Art. 9. (Soppressione del Comitato della programmazione e degli organismi comprensoriali).

     1. Alla legge regionale 1º agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione) sono apportate le seguenti modifiche.

     2. [15].

     3. Sono abrogati l'articolo 13, il primo e secondo comma dell'articolo 14 e l'intero Capo III.

     4. [16]

     5. [17].

     6. [18]

     7. [19].

     8. Sono di conseguenza soppressi tutti i pareri che il Comitato per la programmazione e gli organismi comprensoriali sono tenuti ad esprimere in base alla vigente legislazione regionale.

     9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale i Presidenti dei disciolti organismi comprensoriali sono nominati liquidatori dei rapporti di gestione esistenti in capo agli organismi medesimi. Il relativo compenso è pari a quello percepito dagli stessi in qualità di Presidenti del Comprensorio [20].

     9 bis. Gli uffici già esistenti presso ciascun organismo soppresso continuano a funzionare come uffici per la definizione liquidatoria [21].

     9 ter. L'Amministrazione regionale succede nei rapporti non suscettibili di liquidazione entro il termine stabilito e nei beni [22].

     9 quater. Le procedure liquidatorie devono essere concluse entro 180 giorni [23] dalla nomina del liquidatore [24].

 

     Art. 10. (Norme finali e transitorie).

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasferimento delle risorse stanziate nei capitoli elencati in diminuzione nella tabella A in modo difforme da quello previsto nella presente legge.

     2. Gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti a valere sui capitoli medesimi entro il 31 dicembre 1992.

     3. L'Assessore regionale dei lavori pubblici continua a disporre a favore dei comuni e delle province i pagamenti relativi all'attuazione dei programmi triennali di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni e ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), già finanziati a tutto il triennio 1991/1993 (capitoli numero 08015 e 08015/02).

     4. Permangono alla competenza dell'Amministrazione regionale gli interventi di cui alle lettere g) e h) del primo comma dell'articolo 6 e alle lettere e), f) e g) del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1984; a tal fine nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella B.

     5. La quota di finanziamento spettante al Comune di Monferrato per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali è determinata per gli anni 1993 e 1994 in rapporto alla popolazione residente sulla base del trasferimento operato a favore del comune madre nel 1992.

 

     Tabella:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1993, n. 26.

[2] Comma così sostituito dall'art. 75 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. 75 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e così modificato dall’art. 19 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Lettera così modificata dall'art. 58 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[5] Lettera così modificata dall'art. 58 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[6] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e abrogato dall’art. 19 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[8] Comma così sostituito dall'art. 75 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 75 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[10] Comma aggiunto dall'art. 75 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6, già modificato dall'art. 45 della L.R. 8 marzo 1997, n. 8, sostituito dall'art. 11 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 58 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[11] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37.

[12] Comma sostituito dall'art. 38 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17 e così modificato dall’art. 19 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[14] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[15] Modifica il comma 1, art. 12 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

[16] Modifica il comma 1, art. 22 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

[17] Modifica il comma 2, l'art. 25 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

[18] Modifica il comma 1, art. 29 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

[19] Modifica il comma 1, art. 30 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

[20] I commi 9, 9 bis, 9 ter e 9 quater sostituiscono l'originario nono comma per effetto dell'art. 3 della L.R. 22 luglio 1993, n. 31.

[21] I commi 9, 9 bis, 9 ter e 9 quater sostituiscono l'originario nono comma per effetto dell'art. 3 della L.R. 22 luglio 1993, n. 31.

[22] I commi 9, 9 bis, 9 ter e 9 quater sostituiscono l'originario nono comma per effetto dell'art. 3 della L.R. 22 luglio 1993, n. 31.

[23] Termine ulteriormente prorogato di 180 giorni per effetto dell'art. 8, comma 1, della L.R. 9 giugno 1994, n. 27.

[24] I commi 9, 9 bis, 9 ter e 9 quater sostituiscono l'originario nono comma per effetto dell'art. 3 della L.R. 22 luglio 1993, n. 31.