§ 3.4.59 - L.R. 3 luglio 2018, n. 22.
Disciplina della politica linguistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:03/07/2018
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Oggetto, finalità e ambito di applicazione.
Art. 3.  Compiti della Regione.
Art. 4.  Compiti delle autonomie locali.
Art. 5.  Programmazione regionale degli interventi.
Art. 6.  Partecipazione pubblica.
Art. 7.  Relazioni con altre minoranze linguistiche.
Art. 8.  Consulta de su sardu.
Art. 9.  Certificazione linguistica.
Art. 10.  Disciplina delle funzioni amministrative.
Art. 11.  Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu).
Art. 12.  Uso della lingua negli uffici pubblici del sistema Regione e nella comunicazione istituzionale.
Art. 13.  Toponomastica e cartellonistica.
Art. 14.  Comunicazione eventi culturali e di promozione del territorio.
Art. 15.  Quota regionale dei piani di studio.
Art. 16.  Coordinamento dei compiti in materia di uso e insegnamento.
Art. 17.  Insegnamento e utilizzo veicolare.
Art. 18.  Insegnamento della storia e della letteratura della Sardegna.
Art. 19.  Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda.
Art. 20.  Personale docente.
Art. 21.  Produzione di materiale didattico.
Art. 22.  Interventi nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web.
Art. 23.  Contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Art. 24.  Collaborazione con le università della Sardegna.
Art. 25.  Sostegno a organismi privati.
Art. 26.  Interventi a favore delle arti proprie veicolate attraverso la lingua.
Art. 27.  Modalità attuative.
Art. 28.  Concessione dei contributi.
Art. 29.  Clausola valutativa.
Art. 30.  Abrogazioni e modifiche legislative.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Entrata in vigore.


§ 3.4.59 - L.R. 3 luglio 2018, n. 22.

Disciplina della politica linguistica regionale.

(B.U. 5 luglio 2018, n. 32)

 

CAPO I

Principi e disposizioni generali

 

Art. 1. Principi.

1. La Regione assume l'identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso personale e sociale.

2. La Regione impronta la propria politica linguistica ai principi di trasparenza, etica pubblica, partecipazione democratica, programmazione degli interventi, razionalizzazione, efficacia e efficienza.

 

     Art. 2. Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

1. La lingua sarda, il catalano di Alghero e il gallurese, sassarese e tabarchino, costituiscono parte del patrimonio immateriale della Regione, che adotta ogni misura utile alla loro tutela, valorizzazione, promozione e diffusione.

2. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di politica linguistica. In particolare, essa contiene:

a) le misure di tutela, promozione e valorizzazione della lingua sarda e del catalano di Alghero;

b) le misure di promozione e valorizzazione del sassarese, gallurese e tabarchino;

c) le modalità dell'insegnamento, anche in italiano, della storia, della letteratura e di altre discipline riferite alla Sardegna.

3. Gli interventi di cui al comma 2 hanno le seguenti finalità:

a) promuovere la crescita e la diffusione delle lingue nella società, nelle istituzioni e nei media;

b) sostenere l'educazione plurilingue nelle scuole di ogni ordine e grado;

c) favorire la riattivazione della trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche.

4. La presente legge è approvata:

a) nel rispetto della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

b) in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione);

c) in armonia con i principi generali in materia di tutela delle minoranze linguistiche definiti dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali, con particolare riguardo alla Carta delle lingue minoritarie e regionali.

5. L'ambito di applicazione delle misure previste dalla presente legge a favore delle lingue delle minoranze storiche è individuato attraverso la delimitazione territoriale operata secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 482 del 1999.

 

     Art. 3. Compiti della Regione.

1. La Regione adotta una propria politica linguistica in coerenza con le finalità previste dalla presente legge. In particolare:

a) definisce gli obiettivi, programma gli interventi e ne garantisce l'attuazione;

b) attua gli interventi in materia di politica linguistica previsti dalla presente legge;

c) realizza il monitoraggio periodico e la valutazione dei risultati conseguiti e degli effetti prodotti dalla politica linguistica sulla società sarda;

d) promuove e partecipa ad un sistema stabile di relazioni istituzionali e culturali con le altre minoranze linguistiche o espressioni artistiche in ambito nazionale ed internazionale.

2. La Regione, in relazione al trasferimento dallo Stato delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche, disciplina, ai sensi del decreto legislativo n. 16 del 2016, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e quelle di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche.

     Art. 4. Compiti delle autonomie locali.

1. Le autonomie locali concorrono al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione, secondo le modalità previste dal capo II, degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999.

2. Le autonomie locali possono attivare collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni presenti nel proprio territorio e con gli organismi privati di cui all'articolo 25 e con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, al fine di diffondere l'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino in ambito pubblico e privato.

3. Le autonomie locali adeguano i propri statuti e regolamenti ai principi contenuti nella legge n. 482 del 1999 e alla presente legge.

 

     Art. 5. Programmazione regionale degli interventi.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie e degli obiettivi generali delineati dal Programma regionale di sviluppo (PRS), approva, per la durata della legislatura, il piano di politica linguistica regionale che contiene le misure di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino e delle produzioni ed espressioni veicolate attraverso di esse.

2. Il piano definisce le priorità, gli obiettivi generali, i risultati attesi e gli elementi necessari per la valutazione della politica linguistica regionale; esso è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'adozione del PRS.

3. In attuazione del piano di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della manovra di bilancio regionale, la Giunta regionale approva un programma annuale di spesa che individua gli interventi e ripartisce le risorse.

4. Al fine di conseguire una maggiore coerenza programmatica, tutti gli interventi per i quali la presente legge prevede finanziamenti a carico del bilancio regionale sono ricompresi nel programma annuale di cui al comma 3.

5. Gli atti di programmazione di cui al presente articolo sono approvati secondo le modalità previste dall'articolo 27; essi tengono conto della consistenza numerica e della situazione sociolinguistica della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino. A tal fine, la Regione, promuove, con cadenza biennale, apposita indagine sociolinguistica.

 

     Art. 6. Partecipazione pubblica.

1. La Regione promuove il confronto e la partecipazione quali metodi per la definizione della politica linguistica regionale.

2. A tal fine organizza ogni anno una conferenza aperta (Cunferentzia aberta) sulla lingua sarda, il catalano di Alghero e il sassarese, gallurese e tabarchino, quale strumento di impulso, iniziativa e partecipazione alla definizione delle linee di indirizzo e alla valutazione dei risultati conseguiti.

3. La conferenza è presieduta dall'Assessore competente per materia, o da un suo delegato, ed è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.

4. Degli atti della conferenza è assicurata la pubblicazione e la diffusione; essi sono trasmessi, per conoscenza, anche al Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale può deliberare di sottoporre a consultazione pubblica le proposte di atti normativi e amministrativi in materia di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino. La partecipazione dei soggetti interessati alla formulazione di osservazioni è assicurata per via telematica.

6. La Regione può, inoltre, prevedere l'utilizzo di strumenti demoscopici per acquisire l'opinione dei cittadini in merito a proposte o argomenti di particolare rilievo in materia di politica linguistica.

 

     Art. 7. Relazioni con altre minoranze linguistiche.

1. La Regione promuove e partecipa a un sistema stabile di relazioni, in ambito nazionale e internazionale, con altre comunità nelle quali sono presenti minoranze linguistiche.

2. A tal fine provvede alla conclusione di accordi, anche di carattere transnazionale, per la collaborazione e il conseguimento di obiettivi comuni, lo scambio e la condivisione delle conoscenze ed esperienze maturate nell'attuazione delle politiche a favore della tutela delle comunità linguistiche.

 

     Art. 8. Consulta de su sardu.

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale, è istituita la "Consulta de su sardu", di seguito denominata Consulta, per la definizione della grafia della lingua sarda.

2. La Consulta è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia o da un suo delegato;

b) dal dirigente dell'Amministrazione regionale competente per materia;

c) da quattro rappresentanti delle autonomie locali designati, rispettivamente, due dal Consiglio delle autonomie locali e due dall'ANCI;

d) da quattro componenti designati dalle Università di Cagliari e di Sassari;

e) da dodici esperti del settore di comprovata competenza designati dal Consiglio regionale;

f) da dodici esperti designati dalla Giunta regionale e scelti tra studiosi, con titolo di laurea attinente, docenti ed operatori culturali in possesso di riconosciute conoscenze e competenze nella progettazione e realizzazione di iniziative per la tutela, la valorizzazione, la promozione delle lingue nella società, nelle istituzioni pubbliche, nei media e nella scuola e in particolare: un esperto di lingua sarda; un esperto in linguistica sarda; un esperto in didattica delle lingue; un esperto in letteratura e filologia sarda; un esperto sull'uso delle lingue nel settore della comunicazione e dell'informazione; un esperto sull'uso delle lingue nel campo artistico; un esperto nella comunicazione digitale.

3. I componenti sono nominati, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione. Le designazioni di cui al comma 2, lettere c) e d), sono espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva; per i componenti di cui al comma 2, lettera e), si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione). La durata della Consulta è di tre anni.

4. La Consulta elabora una proposta di standard linguistico e di norma ortografica della lingua sarda e ne cura l'aggiornamento. La proposta tiene conto delle macrovarietà storiche e letterarie campidanese e logudorese, delle parlate diffuse nelle singole comunità locali, delle norme di riferimento adottate dalla Regione a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'Amministrazione regionale e degli esiti della sua sperimentazione, ne propone gli ambiti e la tempistica di applicazione e gli elementi di verifica della sua efficacia.

5. La Consulta svolge una funzione consultiva nei confronti della Regione per l'applicazione delle norme linguistiche e ortografiche e per la definizione della politica linguistica regionale, esprimendo il proprio parere sugli atti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3. Il parere è espresso entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde.

6. Per il catalano di Alghero si fa riferimento allo standard già in uso nel Comune di Alghero.

7. La Giunta regionale approva la proposta di cui ai commi 4 e 6, secondo le modalità previste nell'articolo 27, entro sei mesi dalla nomina della Consulta.

8. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, alla proposta di cui al comma 4 è assicurata la massima diffusione ed essa è sottoposta alla consultazione pubblica di cui all'articolo 6, comma 5.

9. La Regione può promuovere, inoltre, d'intesa con gli enti locali interessati, la standardizzazione del sassarese, del tabarchino e del gallurese con le sue varietà castellanese e isulanu dell'Arcipelago di La Maddalena.

 

     Art. 9. Certificazione linguistica.

1. La conoscenza della lingua è attestata attraverso la certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.

2. A tal fine, presso la Presidenza della Regione, è istituito un apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.

3. La Regione definisce, in accordo con le università degli studi della Sardegna e con qualificati istituti di cultura e lingua catalana, l'applicazione alla lingua sarda e al catalano di Alghero dei criteri di certificazione del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue.

4. La Giunta regionale, secondo le modalità previste nell'articolo 27, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva con propria deliberazione la disciplina della procedura per il conseguimento della certificazione linguistica e i requisiti e le modalità di inserimento degli enti abilitati nell'elenco di cui al comma 2.

5. Nelle more dell'adozione del sistema di certificazione linguistica di cui al presente articolo, la conoscenza della lingua sarda e del catalano di Alghero è certificata, in via provvisoria, dall'Assessorato competente in materia, previa valutazione da parte di una commissione nominata a tale scopo. Tali certificazioni provvisorie possono essere utilizzate per le finalità previste dalla presente legge solo fino all'entrata in vigore delle modalità di rilascio della certificazione prevista dal presente articolo.

6. L'attestazione della conoscenza del sassarese, gallurese e tabarchino avviene secondo le modalità previste dal comma 5 a seguito del completamento dell'attività di standardizzazione di cui all'articolo 8, comma 9. In attesa di tale completamento, tale conoscenza è autocertificata [1].

 

CAPO II

Attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999

 

     Art. 10. Disciplina delle funzioni amministrative.

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 16 del 2016, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 a favore della lingua sarda e del catalano di Alghero, definite quali lingue delle minoranze storiche ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, relativamente a:

a) la presenza negli uffici pubblici di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando le lingue delle minoranze storiche;

b) la possibilità, per i componenti degli organi elettivi a struttura collegiale, di svolgere gli interventi nelle lingue delle minoranze storiche, secondo le modalità definite dai rispettivi statuti e regolamenti e di assicurare la presenza di personale qualificato per garantire, contestualmente, a chi dichiara di non conoscere le lingue delle minoranze storiche, la traduzione in lingua italiana;

c) la pubblicazione degli atti e documenti ufficiali dello Stato, della Regione e degli enti locali, tradotti nelle lingue delle minoranze storiche, fermo restando il valore legale esclusivo nel testo in lingua italiana.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione tiene conto dell'esigenza di garantire livelli omogenei di tutela delle lingue delle minoranze storiche nell'intero territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le autonomie locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie possono presentare alla Regione progetti, anche a carattere culturale che, nel rispetto della legge n. 482 del 1999 e in coerenza con la presente legge, prevedano di realizzare a livello locale ulteriori gradi di tutela, valorizzazione e diffusione delle lingue delle minoranze storiche.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, definisce le linee guida per la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni territoriali e locali di cui al comma 3, con le quali definisce gli ambiti di intervento, gli aspetti procedurali, i requisiti dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori.

5. Per l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 16 del 2016, lo Stato trasferisce annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria. Il programma di spesa annuale di cui all'articolo 5, comma 3, disciplina le modalità di utilizzo delle risorse e, qualora necessario ad assicurare lo svolgimento delle predette funzioni, a garanzia dei diritti linguistici delle minoranze e l'integrazione delle risorse statali trasferite con risorse del bilancio regionale.

6. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, disciplina con proprio regolamento l'utilizzo delle lingue delle minoranze storiche nei propri lavori e nella redazione dei propri atti.

 

     Art. 11. Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu).

1. La Regione, al fine di assicurare una capillare ed omogenea attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, si dota di un'organizzazione amministrativa articolata sul territorio regionale. A tal fine, istituisce una rete di sportelli linguistici che comprende uno sportello linguistico regionale, uno ad Alghero, uno a Sassari, uno in Gallura e uno a Carloforte e non più di 10 sportelli linguistici che svolgono un'attività di coordinamento territoriale (Ofitzios de su sardu) e offrono servizi ad una pluralità di comuni.

2. In particolare, la rete degli sportelli linguistici svolge, a livello locale, i seguenti compiti:

a) attività di traduzione scritta e orale negli uffici pubblici e nell'attività degli organi collegiali;

b) formazione del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni locali;

c) supporto alla comunicazione istituzionale e all'attività di promozione anche attraverso la creazione di siti web plurilingue;

d) collaborazione con gli enti locali nella ricerca, individuazione e ripristino di toponimi e delle denominazioni;

e) attività di tutoraggio in ambito scolastico per l'insegnamento;

f) azioni di sensibilizzazione e animazione territoriale anche al fine di favorire la trasmissione intergenerazionale;

g) assistenza e consulenza, anche sull'utilizzo della norma ortografica, a favore di soggetti pubblici e privati;

h) sostegno a favore dell'apertura di corsi diretti alla cittadinanza;

i) sostegno alle imprese nell'utilizzo nella comunicazione e negli spazi pubblici.

3. Lo sportello linguistico regionale svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) coordinamento, supporto e monitoraggio dell'attività degli sportelli linguistici di coordinamento territoriale;

b) promozione di incontri periodici per l'aggiornamento del personale preposto agli sportelli linguistici e del personale del sistema Regione;

c) supporto per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 12.

4. Al personale assegnato ai compiti di cui ai commi 2 e 3 è richiesta una conoscenza scritta e orale della lingua corrispondente almeno al livello C1, certificato secondo le modalità previste dall'articolo 9.

5. Il personale degli sportelli linguistici è individuato preliminarmente mediante le procedure di mobilità previste dagli articoli 38-bis, 39 e 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4. Qualora, a seguito dell'espletamento di tali procedure, risultino posti vacanti, questi sono coperti mediante concorsi pubblici per titoli ed esami. Nei concorsi è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e dell'articolo 9, comma 10, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

6. La Regione definisce i rapporti con le autonomie locali attraverso apposite convenzioni che disciplinano, in particolare, la sede e le modalità con le quali gli sportelli linguistici di coordinamento territoriale integrano i propri compiti con le attività delle amministrazioni locali.

7. La rete degli sportelli linguistici è organizzata in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata ai sensi dell'articolo 27, stabilisce la dislocazione territoriale e l'ambito di competenza degli sportelli linguistici e definisce la modalità operative per l'attuazione del presente articolo.

     Art. 12. Uso della lingua negli uffici pubblici del sistema Regione e nella comunicazione istituzionale.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, promuove e sostiene l'uso delle lingue delle minoranze storiche negli uffici delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 e impronta la comunicazione istituzionale alla forma bilingue.

2. In particolare, le amministrazioni del sistema Regione provvedono alla traduzione, con pari evidenza grafica della lingua italiana, nei seguenti casi:

a) stemma ufficiale e ogni sua riproduzione finalizzata alla comunicazione interna ed esterna;

b) redazione di atti e documenti in uscita di particolare rilevanza, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo in lingua italiana;

c) denominazione degli organismi e strutture organizzative del sistema Regione;

d) siti web e comunicazione attraverso i social network.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si utilizza lo standard linguistico di riferimento di cui all'articolo 8, comma 4.

4. I tempi, i criteri e le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 2, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27.

5. Al comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "lingua straniera" sono aggiunte le seguenti: "e della lingua sarda".

 

     Art. 13. Toponomastica e cartellonistica.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 482 del 1999, la Regione sostiene la ricerca e il ripristino delle denominazioni in lingua sarda, conformi alle tradizioni e agli usi locali, di comuni, vie, piazze, frazioni e località in genere e la predisposizione della relativa segnaletica verticale bilingue.

2. La Regione, ai fini di cui al comma 1 e in collaborazione con le autonomie locali, provvede alla ricognizione e catalogazione del patrimonio linguistico e toponomastico storico e alla predisposizione e divulgazione dell'atlante linguistico e toponomastico della Sardegna.

3. La denominazione ufficiale in lingua sarda, da aggiungere alla denominazione in italiano, è deliberata dalle autonomie locali previa intesa con la Regione.

4. La toponomastica e le denominazioni ufficiali in catalano di Alghero sono deliberate dall'amministrazione comunale di Alghero.

5. La Regione fornisce ad altre pubbliche amministrazioni, compresi i concessionari di pubblici servizi, la consulenza per la scrittura e la traduzione in lingua sarda, in catalano di Alghero, o in sassarese, gallurese e tabarchino della cartellonistica. Può, inoltre, prevedere forme di sostegno finanziario, affinché le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici aperti al pubblico, nei porti, aeroporti, stazioni e mezzi di trasporto, sia corredata di traduzione con pari evidenza grafica rispetto alla lingua italiana.

6. La Regione, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, promuove la stipula di specifiche intese con l'ANAS Spa, con le province e con i comuni secondo il livello di competenza, finalizzate alla sostituzione della segnaletica stradale con cartellonistica bilingue in tutta la rete viaria della Sardegna.

 

     Art. 14. Comunicazione eventi culturali e di promozione del territorio.

1. Le amministrazioni del sistema Regione possono inserire nei bandi per la concessione di contributi o finanziamenti finalizzati allo svolgimento di attività culturali, turistiche, di spettacolo o di valorizzazione del territorio o di produzioni sarde, l'attribuzione di premialità a favore di coloro che prevedano di veicolare la comunicazione degli eventi e delle iniziative anche in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino.

 

CAPO III

Interventi nel settore dell'istruzione

 

     Art. 15. Quota regionale dei piani di studio.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, formula gli indirizzi per la definizione della quota dei piani di studio personalizzati riservata alle regioni.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, individua gli indirizzi per la quota regionale di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle seguenti priorità:

a) trasferire nel percorso formativo scolastico le peculiarità e specificità dell'identità culturale e linguistica della Sardegna e l'approfondimento di materie riferite alla Sardegna quali l'ordinamento regionale, la storia, la letteratura, la storia dell'arte, l'ambiente, la musica e le arti;

b) assicurare agli studenti sardi un percorso formativo plurilingue che preveda, accanto alla lingua italiana, la compresenza della lingua sarda o del catalano di Alghero, o del sassarese, gallurese, tabarchino e di lingue straniere;

c) valorizzare il territorio della Sardegna quale ambiente di apprendimento;

d) coniugare, anche nei metodi didattici, i temi della tradizione con quelli dell'innovazione.

 

     Art. 16. Coordinamento dei compiti in materia di uso e insegnamento.

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 16 del 2016, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia scolastica, il presente articolo disciplina le modalità con le quali la Regione esercita le funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di uso delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole dell'infanzia per lo svolgimento delle attività educative e di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

2. È istituito un comitato interistituzionale permanente per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche (Obreria pro s'imparu de su sardu), di seguito denominato Obreria, composto dai seguenti soggetti, o da un loro delegato:

a) l'Assessore competente per materia, che lo presiede;

b) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale;

c) il direttore generale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione;

d) il direttore generale dell'Amministrazione regionale competente in materia di lingua e cultura sarda;

e) un componente designato dai rettori delle università degli studi della Sardegna.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Obreria predispone linee guida che definiscono i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) modalità di inserimento nei programmi scolastici, in orario curricolare, con specifico riferimento ai tempi, alle metodologie, alla consistenza numerica delle classi, all'impiego dei docenti;

b) attuazione degli indirizzi per la definizione della quota regionale dei piani di studio di cui all'articolo 15;

c) linee guida per la produzione e adozione del materiale didattico;

d) modalità di verifica della consistenza del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e di rilevamento delle necessità di organico nel territorio regionale;

e) gestione e utilizzo dell'elenco regionale dei docenti di cui all'articolo 20, comma 2;

f) criteri di selezione e assunzione del personale di cui all'articolo 20, comma 5;

g) modalità di effettuazione della scelta se avvalersi dell'insegnamento della lingua;

h) criteri di valutazione degli alunni;

i) iniziative di informazione e sensibilizzazione delle famiglie;

j) coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche anche al fine di favorire la riattivazione della trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche;

k) utilizzo in ambito scolastico della norma ortografica;

l) pianificazione del percorso di apprendimento a partire dalla parlata locale;

m) valutazione della ricaduta delle attività di insegnamento sulle competenze degli studenti e di gradimento delle famiglie;

n) attribuzione, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, della retribuzione aggiuntiva a favore del personale scolastico coinvolto nelle attività didattiche e organizzative;

o) modalità di coinvolgimento e di utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dei tutor di cui all'articolo 17, comma 9;

p) modalità di formazione e aggiornamento permanente dei docenti, anche al fine della certificazione.

4. Le linee guida sono ratificate attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Assessore regionale competente per materia e dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale e approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. La Regione può promuovere, anche in relazione a singoli aspetti elencati nel comma 3, o su altre questioni legate all'attuazione della presente legge, la stipula di apposite intese con l'Ufficio scolastico regionale.

 

     Art. 17. Insegnamento e utilizzo veicolare.

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999 nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le istituzioni scolastiche inseriscono nel percorso educativo linguistico, in orario curriculare, l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curricolo, secondo modalità specifiche corrispondenti a ciascun ordine e grado scolastico.

2. La Regione promuove nelle scuole secondarie di secondo grado l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curricolo nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

3. Le istituzioni scolastiche definiscono, nell'ambito della propria autonomia e delle linee guida di cui all'articolo 16, i tempi, le metodologie didattiche, i criteri di valutazione degli alunni e, nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio previsti dai contratti collettivi, le modalità di impiego dei docenti.

4. La scelta se avvalersi dell'insegnamento della lingua sarda o del catalano di Alghero è esercitata al momento dell'iscrizione scolastica. L'opzione espressa mantiene la sua validità per la durata dell'intero ciclo scolastico e può essere modificata all'inizio di ciascun anno scolastico.

5. Al fine di accrescere la consapevolezza dei benefici del plurilinguismo sulle giovani generazioni la Regione promuove la più ampia comunicazione delle opportunità previste dalla presente legge per l'apprendimento e consolidamento della conoscenza delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole della Sardegna.

6. La Regione sostiene finanziariamente le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che inseriscono nella programmazione, per l'intero anno scolastico, l'uso, l'insegnamento e l'utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche con un'estensione di almeno tre ore settimanali nella scuola dell'infanzia e di almeno due ore settimanali nella scuola primaria e secondaria. I contributi sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

a) costo dei docenti, interni o esterni, utilizzati nell'attività didattica e nella sua organizzazione;

b) oneri organizzativi riguardanti la gestione amministrativo-contabile, le spese generali e di funzionamento;

c) acquisto di materiale didattico, prodotto secondo le modalità previste nell'articolo 21 o attrezzature per uso didattico, comprese le spese per la produzione diretta di materiale didattico.

7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, approvata ai sensi dell'articolo 27, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 6 tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti parametri:

a) numero di alunni che aderiscono;

b) numero di ore di insegnamento riservate all'utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche, fermo restando quanto previsto dal comma 6;

c) continuità con precedenti esperienze di insegnamento realizzate nella medesima istituzione;

d) qualità dei progetti didattici, anche con riferimento all'approccio multilinguistico.

8. Nella concessione dei contributi è attribuita una premialità alle istituzioni scolastiche che utilizzano insegnanti appartenenti al proprio corpo docente.

9. La Regione sostiene l'attività di insegnamento della lingua sarda anche attraverso l'inserimento di tutor che svolgono assistenza e consulenza in ambito scolastico secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 16, comma 3, lettera o). Le attività di cui al presente comma sono svolte dal personale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e).

10. Il materiale prodotto dalle istituzioni scolastiche è reso fruibile alle altre scuole attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche di condivisione.

11. Gli interventi finanziari di cui al comma 6 si estendono anche al sassarese, gallurese e tabarchino.

 

     Art. 18. Insegnamento della storia e della letteratura della Sardegna.

1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia didattica e nell'ambito della quota regionale dei piani di studio, l'inserimento nell'offerta formativa dell'insegnamento, anche in italiano, delle materie riferite alla Sardegna di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a).

2. La Regione sostiene le attività di cui al presente articolo limitatamente all'acquisto del materiale didattico necessario all'insegnamento, prodotto secondo le modalità previste nell'articolo 21.

 

     Art. 19. Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda.

1. La Regione sostiene, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di laboratori didattici in orario extra-curriculare nei quali le attività siano svolte in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino. I laboratori possono essere aperti anche alle famiglie degli alunni.

2. Le proposte progettuali relative alla realizzazione dei laboratori didattici possono essere presentate da operatori professionalmente qualificati e in possesso di un'adeguata conoscenza orale della lingua certificata secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, stabilisce i criteri di valutazione, la modalità di presentazione dei progetti e le competenze linguistiche minime richieste agli operatori. Le proposte che superano positivamente la procedura di valutazione sono inserite nel catalogo dei laboratori didattici extracurriculari in lingua dal quale le istituzioni scolastiche possono selezionare i laboratori.

 

     Art. 20. Personale docente.

1. L'attività di insegnamento è svolta da docenti che abbiano la conoscenza della lingua di livello almeno C1, certificata secondo le modalità previste dall'articolo 9. Possono insegnare i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata o, in subordine, in altra istituzione scolastica o comunque i soggetti in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. La Regione, sulla base delle linee guida previste nell'articolo 16, istituisce e assicura la tenuta, secondo la disponibilità individuale, di un elenco regionale dei docenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. La Giunta regionale, previa intesa stipulata ai sensi dell'articolo 16, comma 5, definisce con propria deliberazione, approvata ai sensi dell'articolo 27, le modalità di gestione e utilizzo dell'elenco.

3. La retribuzione dei docenti per le prestazioni aggiuntive di insegnamento e per quelle funzionali all'insegnamento è definita sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. La Regione assicura, anche al fine della certificazione, la formazione e l'aggiornamento dei docenti secondo le modalità previste dagli articoli 24 e 25.

5. Le istituzioni scolastiche, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 16, possono reclutare docenti esterni qualificati. A tale personale è richiesta la conoscenza della lingua di livello almeno C1, certificata secondo le modalità previste dall'articolo 9 [2].

 

     Art. 21. Produzione di materiale didattico.

1. La Regione sostiene la produzione di materiale didattico originale, anche in forma multimediale, e il doppiaggio di materiale audiovisivo utile all'insegnamento veicolare della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino e allo svolgimento delle attività educative.

2. Il materiale è elaborato secondo le indicazioni delle linee guida di cui all'articolo 16 e i contributi sono concessi a favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti nella deliberazione di cui all'articolo 22, comma 4.

 

CAPO IV

Interventi nel settore dell'informazione, dell'editoria e delle nuove tecnologie

 

     Art. 22. Interventi nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 482 del 1999 e per conseguire le finalità previste dalla presente legge, la Regione sostiene e incentiva l'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web.

2. In particolare, costituiscono oggetto di finanziamento:

a) la pubblicazione nei quotidiani, nei periodici e nelle testate giornalistiche on line, di articoli nelle lingue di cui al comma 1;

b) la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, redatte interamente nelle lingue di cui al comma 1;

c) la produzione di prodotti audiovisivi, radiofonici o prodotti per i social media nelle lingue di cui al comma 1, trasmessi con ogni mezzo di diffusione [3];

d) la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurare la fruibilità e la diffusione, anche attraverso il web, delle lingue di cui al comma 1.

3. La Regione sostiene le emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma associata, esclusivamente nelle lingue di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, individua i requisiti dei beneficiari e i criteri per la concessione dei contributi.

 

     Art. 23. Contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 482 del 1999, il contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo assicura condizioni per la tutela delle lingue delle minoranze storiche.

2. La Regione promuove e incentiva la produzione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino anche attraverso la convenzione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953). Nell'ambito della suddetta convenzione un terzo della programmazione è riservato ai temi dell'informazione e dell'approfondimento in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino.

 

CAPO V

Collaborazione con l'università e con gli organismi privati

 

     Art. 24. Collaborazione con le università della Sardegna.

1. La Regione, anche in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1999, promuove la collaborazione con le università per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione a sostegno delle finalità della presente legge. A tal fine stipula un'apposita convenzione che può prevedere, tra gli altri, i seguenti contenuti:

a) percorsi di formazione e aggiornamento permanente, in particolare percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori;

b) corsi universitari finalizzati anche al rilascio delle certificazioni linguistiche di cui all'articolo 9;

c) corsi universitari, master di primo o secondo livello specificamente dedicati alla lingua e letteratura sarda;

d) corsi universitari di etnomusicologia;

e) organizzazione di convegni, incontri di studio e seminari di carattere scientifico e divulgativo;

f) attività di studio e ricerca e realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico anche in collaborazione con università, accademie, scuole di studi superiori e altri centri di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale;

g) assegnazione di premi per tesi di laurea;

h) attività di certificazione linguistica di cui all'articolo 9;

i) assegnazione di assegni di studio, borse di dottorato, contratti di ricerca di durata almeno biennale, nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione, con la collaborazione delle Università di Cagliari e Sassari, promuove l'istituzione dell'"Academia de su sardu" costituita da ricercatori, docenti ed esperti di comprovata fama, di lingua e linguistica sarda. Essa svolge attività di studio e di consulenza scientifica sulle caratteristiche strutturali e funzionali della lingua e sulla sua evoluzione. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Accademia.

 

     Art. 25. Sostegno a organismi privati.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 482 del 1999, per conseguire gli obiettivi della presente legge sostiene l'attività dei soggetti privati che abbiano come finalità statutaria lo studio, la ricerca, la formazione, la salvaguardia e promozione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino, in particolare:

a) la diffusione delle lingue anche al fine di favorire la trasmissione intergenerazionale;

b) la realizzazione di progetti di studio e ricerca;

c) l'attività di formazione e aggiornamento permanente;

d) la certificazione linguistica di cui all'articolo 9.

2. I destinatari dei contributi sono soggetti riconosciuti e radicati stabilmente nel territorio regionale che possano vantare particolari meriti nella promozione del bilinguismo e che svolgano un'attività qualificata e continuativa negli ambiti di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, definisce i criteri per la concessione dei contributi.

 

     Art. 26. Interventi a favore delle arti proprie veicolate attraverso la lingua.

1. La Regione considera il proprio patrimonio culturale immateriale elemento costitutivo dell'identità sarda; a tal fine, tutela, valorizza e promuove le arti proprie veicolate attraverso la lingua, ne assicura la libera espressione, la diffusione nella società e ne sostiene l'apprendimento scolastico.

2. Rientrano nelle arti proprie della Sardegna, veicolate in lingua sarda, in catalano di Alghero, in sassarese, gallurese e tabarchino:

a) i linguaggi poetici musicali della tradizione che comprendono le seguenti espressioni specifiche della cultura sarda:

1) cantu a tenore;

2) musica strumentale tradizionale, con particolare riguardo a quella delle launeddas;

3) poesia di improvvisazione;

4) cantu a cuncordu;

5) cantu a chiterra;

b) il canto, afferente ai diversi generi musicali, che comprende tutte le espressioni musicali, anche moderne e contemporanee, cantate, monodiche, polivocali e d'insieme;

c) il cinema e il teatro.

3. L'Istituto etnografico della Sardegna (ISRE), nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui alla legge regionale 5 luglio 1972, n. 26 (Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda) concorre all'attuazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo attraverso l'approvazione di un programma che preveda la concessione di contributi a favore di:

a) enti locali, pro loco, comitati delle feste regolarmente costituiti, associazioni, organismi del teatro e dello spettacolo, per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche o pubblici spettacoli che includano le arti proprie di cui al comma 2;

b) conservatori e scuole civiche di musica per l'attivazione di corsi per insegnamento delle arti proprie di cui al comma 2.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3 sono previsti contributi a favore dei soggetti che, in forma singola o associata, promuovono le arti proprie attraverso le seguenti attività:

a) la produzione e diffusione di materiale musicale;

b) le produzioni originali di spettacoli teatrali e di cinema;

c) il doppiaggio di materiale cinematografico non originale;

d) la partecipazione a rassegne di carattere nazionale o internazionale, a titolo di rimborso delle spese di viaggio.

5. L'ISRE, inoltre, promuove e sostiene:

a) un "Festival itinerante dei linguaggi poetici e musicali della Sardegna" aperto ad analoghe tradizioni presenti a livello nazionale e internazionale, da svolgersi con cadenza annuale;

b) la creazione di luoghi nei quali poter svolgere attività di riproduzione, aggregazione, apprendimento e trasmissione delle competenze inerenti le arti proprie, denominati "Domus de sa cultura"; a tal fine individua, anche d'intesa con le autonomie locali interessate, beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile da adibire a tale scopo;

c) un catalogo multimediale delle arti proprie, al fine di garantire la sistematizzazione e divulgazione del materiale audiovisivo in proprio possesso anche attraverso attività di ricerca e di acquisizione di ulteriore materiale del quale assicura la valorizzazione e divulgazione al pubblico anche attraverso il sito tematico "Sardegna digital library" o attraverso specifiche manifestazioni o eventi di promozione.

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 27. Modalità attuative.

1. Le deliberazioni della Giunta regionale previste dalla presente legge sono approvate su proposta dell'Assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere.

 

     Art. 28. Concessione dei contributi.

1. I contributi finanziari previsti dalla presente legge non sono concessi per i medesimi interventi o attività finanziati da altre leggi e disposizioni regionali o nazionali.

2. La concessione dei contributi, benefici e vantaggi economici di cui alla presente legge avviene in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato; in particolare:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti "de minimis", nel rispetto dei principi e dei limiti previsti in tale regolamento;

b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, con specifico riferimento agli articoli 31, 53, 54 e 55. I benefici concessi ai sensi del presente comma sono comunicati alla Commissione europea.

 

     Art. 29. Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta gli effetti prodotti dalla politica linguistica regionale.

2. A tale fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta una relazione al Consiglio regionale con la quale riferisce:

a) lo stato di avanzamento e le modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziate e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti;

b) le eventuali criticità riscontrate, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;

c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure anche attraverso l'indagine di cui all'articolo 5, comma 5.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 30. Abrogazioni e modifiche legislative.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, e 27 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna);

b) le lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009.

c) i commi 31 e 33 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

2. L'articolo 8, comma 6, lettera h), della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), è così modificato: la cifra "300.000" è sostituita con "150.000". Il periodo che va da "una quota" fino a "lingua sarda" è abrogato.

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 511.500. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori risorse iscritte nell'anno 2018 per le politiche linguistiche regionali con la legge regionale 12 giugno 2018, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica) in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020.

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2019 la Regione attua le disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziate annualmente nel bilancio di previsione regionale per tali finalità in conto della missione 04 - programma 04 e della missione 05 - programmi 02 e 03 del bilancio regionale.

3. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi evitando sovrapposizioni e duplicazioni, all'attuazione della presente legge concorrono, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione, le risorse europee, statali e regionali finalizzate agli interventi di tutela e valorizzazione della cultura e della lingua sarda.

 

     Art. 32. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).


[1] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 settembre 2024, n. 13.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 18 settembre 2024, n. 13.