Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 19/01/1998 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. I termini stabiliti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39, sono prorogati di centottanta giorni. |
Art. 2. |
§ 1.3.143 - L.R. 19 gennaio 1998, n. 3.
Differimento di termini recati dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 e norma sugli incarichi di coordinamento.
(B.U. 22 gennaio 1998, n. 3).
1. I termini stabiliti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 1, della
1. Le funzioni di Coordinatore Generale degli enti pubblici strumentali della Regione possono essere conferite, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della
[1] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 77 della