§ 3.1.132 - L.R. 1 giugno 1999, n. 21.
Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:01/06/1999
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni alle Province.
Art. 2.  Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.
Art. 3.  Soppressione del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986.
Art. 4.  Soppressione del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 4 del 1990.
Art. 5.  (Spese per il personale delle case per anziani).
Art. 6.  Trattamento di fine rapporto del personale dei ruoli speciali ad esaurimento.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 3.1.132 - L.R. 1 giugno 1999, n. 21.

Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento.

(B.U. 1 giugno 1999, n. 17).

 

Art. 1. Trasferimento di funzioni alle Province.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante sono trasferite alle Province, le quali possono avvalersi della collaborazione della Regione, dei Comuni, delle Università ed altri istituti scientifici, delle Aziende sanitarie locali.

     2. Ai fini del coordinamento dell'attività svolta dalle Province, l'Assessore regionale competente in materia di tutela dell'ambiente convoca almeno una volta all'anno una conferenza programmatica per la formulazione degli indirizzi comuni.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate le norme della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante), in contrasto con il trasferimento di funzioni disposto dalla presente legge.

 

     Art. 2. Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.

     1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni, trasferite alle Province, concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante con erogazioni annuali che affluiscono al bilancio delle Province.

     2. La ripartizione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente, sulla base dei seguenti criteri, da definirsi sentite in conferenza le Province:

     a) esigenze di natura igienico-sanitaria conseguenti alla presenza di insetti nocivi e parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante;

     b) dimensione territoriale;

     c) situazione geo-morfologica del territorio e climatica delle singole zone;

     d) entità del personale comandato o trasferito dalla Regione, i cui costi devono comunque essere interamente coperti dal contributo regionale.

     3. All’erogazione dei finanziamenti provvede l’Assessorato della difesa dell’ambiente, secondo i tempi e le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni [1].

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferiti in proprietà alle Province gli immobili, gli arredi, i materiali ed i mezzi operativi di proprietà della Regione adibiti alla medesima data alle funzioni trasferite con la presente legge.

 

     Art. 3. Soppressione del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986.

     1. Il ruolo speciale ad esaurimento istituito con l'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 1985 è soppresso e il relativo personale è trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, conservando la qualifica funzionale e il profilo professionale del ruolo di provenienza, con il riconoscimento dell'anzianità e del trattamento economico maturati.

     2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

     a) 12 unità nella terza qualifica funzionale;

     b) 141 unità nella quarta qualifica funzionale;

     c) 86 unità nella quinta qualifica funzionale;

     d) 58 unità nella sesta qualifica funzionale;

     e) 27 unità nella settima qualifica funzionale.

     3. Il personale del soppresso ruolo speciale che, alla data del 31 dicembre 1998, prestava servizio in posizione di distacco presso le Province è mantenuto in servizio presso le medesime in posizione di comando, in deroga alle disposizioni di legge che stabiliscono limiti temporali e numerici per il comando di personale regionale. Il comando non può essere revocato in data antecedente al 1° gennaio 2002.

     4. Il personale del soppresso ruolo speciale che ne faccia domanda entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla Provincia o ad altra pubblica amministrazione indicata nella domanda, con il consenso della medesima. Al fine di favorire i trasferimenti di cui al presente comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di personale verifica e rende nota al personale interessato la disponibilità delle Province e delle altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli enti strumentali della Regione, ai Comuni ed alle Aziende sanitarie locali, ad inquadrare nei propri organici personale del soppresso ruolo speciale. Ai trasferimenti di cui al presente comma si applica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

     5. Al personale del soppresso ruolo speciale trasferito alle Province e ad alle altre pubbliche amministrazioni di comparto contrattuale diverso da quello regionale spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'Amministrazione regionale e quella spettante nell'amministrazione alla quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte alla generalità del personale. Il corrispondente onere che ne deriva è rimborsato dall'Amministrazione regionale.

     6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 4. Soppressione del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 4 del 1990.

     1. Il ruolo speciale ad esaurimento istituito con l'articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, è soppresso e il relativo personale è trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, conservando la qualifica funzionale e il profilo professionale del ruolo di provenienza, con il riconoscimento dell'anzianità e del trattamento economico maturati.

     2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

     a) 33 unità nella terza qualifica funzionale;

     b) 44 unità nella quarta qualifica funzionale;

     c) 32 unità nella quinta qualifica funzionale;

     d) 25 unità nella sesta qualifica funzionale;

     e) 19 unità nella settima qualifica funzionale;

     f) 2 unità nella ottava qualifica funzionale.

     3. Il personale del soppresso ruolo speciale che, alla data del 31 dicembre 1998, prestava servizio in posizione di distacco presso i comuni di Alghero, Iglesias e Sassari è mantenuto in servizio presso i medesimi in posizione di comando, in deroga alle disposizioni di legge che stabiliscono limiti temporali e numerici per il comando di personale regionale. Il comando non può essere revocato in data antecedente al 1° gennaio 2002.

     4. Il personale del soppresso ruolo speciale che ne faccia domanda entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla pubblica amministrazione indicata nella domanda, con il consenso della medesima. Al fine di favorire i trasferimenti di cui al presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di personale verifica e rende nota al personale interessato la disponibilità delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai comuni di Alghero, Iglesias e Sassari, agli altri Comuni, alle Province ed alle Aziende sanitarie locali, ad inquadrare nei propri organici personale del soppresso ruolo speciale. Ai trasferimenti di cui al presente comma si applica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

     5. Al personale del soppresso ruolo speciale trasferito alle Province e ad alle altre pubbliche amministrazioni di comparto contrattuale diverso da quello regionale spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'Amministrazione regionale e quella spettante nell'amministrazione alla quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte alla generalità del personale. Il corrispondente onere che ne deriva è rimborsato dall'Amministrazione regionale.

     6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 5. (Spese per il personale delle case per anziani). [2]

     1. La Regione eroga a favore dei comuni di Alghero, Iglesias e Sassari, esclusivamente le spese relative al personale comandato o trasferito dall’Amministrazione regionale alle case per anziani fino ad esaurimento del predetto personale.

 

     Art. 6. Trattamento di fine rapporto del personale dei ruoli speciali ad esaurimento.

     1. Il trattamento di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale, maturato dal personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986, per il periodo di appartenenza al soppresso Centro regionale antimalarico ed antinsetti (CRAAI), e dal personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 4 del 1990, per il periodo di appartenenza al centro residenziale per anziani di Alghero, anteriormente al passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, è corrisposto:

     a) d'ufficio al personale che sarà trasferito ad altre pubbliche amministrazioni;

     b) a domanda, da presentarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, al personale che sarà inquadrato nei ruoli ordinari dell'Amministrazione o negli enti regionali.

     2. Al personale che non presenta domanda continua ad applicarsi la normativa vigente.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono valutati in lire 18.170.000.000 per l'anno 2000 e in lire 14.870.000.000 per gli anni successivi e gravano sui sottocitati capitoli del bilancio della Regione per gli stessi anni.

     2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto provvede a dotare degli stanziamenti necessari all'applicazione degli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, il capitolo 02155 mediante storno dai capitoli 02016, 02022 e 02023.

     3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999-2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. La denominazione della categoria 5 dello stato di previsione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è mutata in "Attività fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti".

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 2001 si fa fronte con la legge di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.