§ 1.3.191 - L.R. 18 dicembre 2024, n. 22.
Modifica all'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazione della legge regionale n. 15 del 2024, in materia di dirigenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:18/12/2024
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 in materia di indennità al revocato.
Art. 2.  Abrogazione della legge regionale n. 15 del 2024.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.3.191 - L.R. 18 dicembre 2024, n. 22.

Modifica all'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazione della legge regionale n. 15 del 2024, in materia di dirigenti esterni.

(B.U. 20 dicembre 2024, n. 68)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 in materia di indennità al revocato.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) le parole da "garantendo" a "contratto" sono soppresse.

 

     Art. 2. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 2024.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 15 (Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4 della legge regionale n. 31 del 1998) è abrogata.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).