§ 1.3.133 - L.R. 3 novembre 1995. n. 27.
Trattamento di fine rapporto di personale assunto a tempo determinato e modifiche alla composizione del comitato amministrativo del F.I.T.Q.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:03/11/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Trattamento di fine rapporto per il personale assunto ai sensi della Legge 1º giugno 1977, n. 285).
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15).
Art. 3.  (Copertura Finanziaria).


§ 1.3.133 - L.R. 3 novembre 1995. n. 27.

Trattamento di fine rapporto di personale assunto a tempo determinato e modifiche alla composizione del comitato amministrativo del F.I.T.Q.

 

Art. 1. (Trattamento di fine rapporto per il personale assunto ai sensi della Legge 1º giugno 1977, n. 285).

     1. Al personale assunto dall'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della Legge 1º giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), compete l'indennità di fine rapporto maturata alla data del 31 marzo 1983.

     2. L'erogazione della predetta indennità esclude il diritto alla corresponsione di altre indennità di anzianità per lo stesso periodo lavorativo.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15).

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 3. (Copertura Finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in complessive lire 2.500.000.000 e fanno carico al capitolo 02028 del bilancio della Regione per l'anno 1995.

     2. Nel Bilancio della Regione per il triennio 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Il capitolo 02028 è inserito negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 8 (Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997).

 

 


[1] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 5 maggio 1965, n. 15.

[2] Sostituisce l'art. 18, comma 2, della L.R. 5 maggio 1965, n. 15.