Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 28/12/2021 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio provvisorio. |
Art. 2. Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2021. |
Art. 3. Proroghe di termini e modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021. |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di contratti collettivi. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 5.2.285 - L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2021 e n. 31 del 1998.
(B.U. 30 dicembre 2021, n. 72 - S.O. n. 4)
Art. 1. Esercizio provvisorio.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del
2. Gli impegni sono assunti nel rispetto dell'articolo 43 del
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nel caso di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
Art. 2. Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 42 della
"Art. 42 bis. (Rispetto della normativa europea)
1. I contributi e le misure di sostegno previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato.".
Art. 3. Proroghe di termini e modifiche alla
1. Nella
a) nel comma 1 dell'articolo 1 dopo la parola: "cittadini" sono inserite le seguenti: ", alla sostituzione delle recinzioni, al recupero dei muretti a secco";
b) nel comma 2 dell'articolo 1 dopo la parola: "registrati" sono inserite le seguenti: ", e dalle coltivazioni agronomiche e arboree, dagli immobili e beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività";
c) nel comma 6 dell'articolo 1 le parole "la stagione estiva" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2021"; dopo le parole: "economiche produttive" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle agricole, "; le parole: "interventi strutturali" sono sostituite dalle seguenti: "i primi interventi urgenti di protezione civile";
d) nel comma 31 dell'articolo 5 dopo le parole: "Covid-19)," sono inserite le seguenti: "e per attivare un servizio permanente costituito da risorse interne di supporto agli uffici regionali per le attività ordinarie ed emergenziali secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, ";
e) nel comma 28 dell'articolo 13 le parole "e dei privati" sono sostituite dalle seguenti: ", dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, ";
f) nel comma 33 dell'articolo 13 le parole "nei mesi di settembre e ottobre della" sono sostituite dalla seguente: "nella".
2. In considerazione del persistere delle criticità operative causate dalla pandemia da Covid-19 e in coerenza con le disposizioni nazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della
Art. 4. Modifiche alla
1. Nel comma 4-quater dell'articolo 58 della
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2022.
Allegati
(Omissis)