§ 5.2.285 - L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2021 e n. 31 del 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:28/12/2021
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Esercizio provvisorio.
Art. 2.  Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2021.
Art. 3.  Proroghe di termini e modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021.
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di contratti collettivi.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.2.285 - L.R. 28 dicembre 2021, n. 20.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2021 e n. 31 del 1998.

(B.U. 30 dicembre 2021, n. 72 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. Esercizio provvisorio.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 per il periodo di un mese dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, secondo gli schemi di bilancio approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 48/66 del 10 dicembre 2021 e allegati alla presente legge.

2. Gli impegni sono assunti nel rispetto dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dei correlati principi contabili, che trovano integrale applicazione. Essi non possono superare l'ammontare dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario, degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nel caso di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

 

     Art. 2. Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2021.

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) è aggiunto il seguente:

"Art. 42 bis. (Rispetto della normativa europea)

1. I contributi e le misure di sostegno previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato.".

 

     Art. 3. Proroghe di termini e modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021.

1. Nella legge regionale n. 17 del 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 dopo la parola: "cittadini" sono inserite le seguenti: ", alla sostituzione delle recinzioni, al recupero dei muretti a secco";

b) nel comma 2 dell'articolo 1 dopo la parola: "registrati" sono inserite le seguenti: ", e dalle coltivazioni agronomiche e arboree, dagli immobili e beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività";

c) nel comma 6 dell'articolo 1 le parole "la stagione estiva" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2021"; dopo le parole: "economiche produttive" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle agricole, "; le parole: "interventi strutturali" sono sostituite dalle seguenti: "i primi interventi urgenti di protezione civile";

d) nel comma 31 dell'articolo 5 dopo le parole: "Covid-19)," sono inserite le seguenti: "e per attivare un servizio permanente costituito da risorse interne di supporto agli uffici regionali per le attività ordinarie ed emergenziali secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, ";

e) nel comma 28 dell'articolo 13 le parole "e dei privati" sono sostituite dalle seguenti: ", dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, ";

f) nel comma 33 dell'articolo 13 le parole "nei mesi di settembre e ottobre della" sono sostituite dalla seguente: "nella".

2. In considerazione del persistere delle criticità operative causate dalla pandemia da Covid-19 e in coerenza con le disposizioni nazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), la durata dello stato di emergenza dichiarato con D.G.R. n. 13/25 del 17 marzo 2020, successivamente esteso con deliberazione n. 45/3 del 8 settembre 2020, n. 50/34 del 8 ottobre 2020, n. 3/1 del 28 gennaio 2021, n. 15/8 del 23 aprile 2021 e n. 32/50 del 29 luglio 2021, è prorogata fino al 31 marzo 2022. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione della Giunta regionale per un periodo massimo ulteriore di dodici mesi.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di contratti collettivi.

1. Nel comma 4-quater dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) dopo le parole: "sistema Regione" sono inserite le seguenti: "e per il personale di cui al comma 4".

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2022.

 

Allegati

(Omissis)