Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.5 contratti di solidarietà |
Data: | 01/12/1997 |
Numero: | 468 |
Sommario |
Art. 1. Definizione. |
Art. 2. Lavori di pubblica utilità. |
Art. 3. Soggetti promotori dei progetti di L.S.U. |
Artt. 4. – 6. [9] |
Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione. |
Art. 8. Disciplina dell'utilizzo nelle attività. |
Art. 9. Decadenza. |
Art. 10. Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili. |
Art. 11. Fondo per l'occupazione. |
Art. 12. Disciplina transitoria. |
Art. 13. Norme finali. |
§ 58.5.10 - D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468. [1]
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
(G.U. 8 gennaio 1998, n. 5).
Art. 1. Definizione.
1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:
a) – b) [2]
d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.
3. – 4. [3]
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.
6. [4]
Art. 2. Lavori di pubblica utilità.
1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.
2. [5]
3. Per una più efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui alla
4. [6]
5. Ai fini di quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
6. – 8. [7]
9. Nei casi di cui al comma 4, l'agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4, dovrà restituire le somme percepite ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d). Salvo i casi di forza maggiore, qualora si verifichino reiterate situazioni di mancata realizzazione delle attività, per i soggetti promotori sarà prevista la sospensione, per un periodo di due anni, dalla possibilità di presentare nuovi progetti di lavori socialmente utili. Nei medesimi casi, per le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che hanno attestato la sussistenza dei presupposti tecnici richiesti, sarà prevista l'esclusione, per un periodo di tre anni, dall'elenco delle agenzie individuate con la procedura di cui al comma 4.
Art. 3. Soggetti promotori dei progetti di L.S.U.
1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
2. – 3. [8]
Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.
4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego semestralmente effettuano un monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori.
Art. 8. Disciplina dell'utilizzo nelle attività.
1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.
4. L'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili o incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.
5. L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza.
7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori socialmente utili con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
10. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.
11. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E' facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.
13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.
14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
15. [10]
16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della
17. L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della
18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della
Art. 10. Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio [12].
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validità per tutta la durata in essi prevista.
Art. 11. Fondo per l'occupazione. [13]
Art. 12. Disciplina transitoria.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei trattamenti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione;ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata; [14]
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'articolo 9-septies del citato
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della
5 bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere connessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto. [16]
6. [Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica] [17].
7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 13. Norme finali.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno valore di principio e di indirizzo per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
[1] Abrogato dall'art. 34 del
[2] Lettere abrogate dall'art. 10 del
[3] Commi abrogati dall'art. 10 del
[4] Comma abrogato dall'art. 10 del
[5] Comma abrogato dall'art. 10 del
[6] Comma abrogato dall'art. 10 del
[7] Commi abrogati dall'art. 10 del
[8] Commi abrogati dall'art. 10 del
[9] Articoli abrogati dall'art. 10 del
[10] Comma abrogato dall'art. 86 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[12] Comma così modificato dall'art. 21 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 10, comma 3, lett. h),
[14] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[15] Comma così modificato dall'art. 1 del
[16] Comma inserito dall'art. 58 della
[17] Comma abrogato dall'art. 21 della
[18] Comma così modificato dall'art. 58 della