Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 13/12/1993 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. (Numero di coordinatori generali). |
Art. 2. (Coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale). |
Art. 3. (Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali). |
Art. 4. (Adeguamento alla legge 23 ottobre 1992, n. 421). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 1.3.128 - L.R. 13 dicembre 1993, n. 53.
Norme sull'organizzazione degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna. [1]
Art. 1. (Numero di coordinatori generali).
1. Il numero dei coordinatori generali dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione è fissato in 18 unità, ivi compreso il coordinatore generale preposto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Art. 2. (Coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale).
1. E' istituita la funzione di coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'incarico è conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un dirigente del ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della
2. Il coordinatore generale di cui al comma 1, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, svolge le funzioni previste dall'articolo 9 della
3. Alla struttura centrale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, sono attribuite le competenze in materia di acquisizione di beni e di economato.
Art. 3. (Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali).
1. E' istituito l'Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna.
2. A tal fine il numero massimo delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali, previsto dall'articolo 32 della
Art. 4. (Adeguamento alla
1. La Giunta regionale, in armonia con i principi desumibili dall'articolo 2 della
2. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, entro il 31 dicembre 1993 provvede, con le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della
3. Sono estese all'Azienda delle foreste demaniali della Regione le procedure previste dagli articoli 5 e 6 della
Art. 5. (Norma finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 4.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 50.000.000 Per gli anni successivi e gravano sui capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall'art. 80 della