Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 18/06/2018 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico del personale dirigenziale) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 (Unità di progetto) |
Art. 3. Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni) |
Art. 4. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 (Accesso alla dirigenza) |
Art. 5. Modifiche al capo I del titolo IV della legge regionale n. 31 del 1998 (Istituzione del ruolo unico del personale regionale) |
Art. 6. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 (Concorsi unici) |
Art. 7. Istituzione del ruolo unico. Prima applicazione |
Art. 8. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006 (Nomina del direttore generale) |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2016 (Proroga contratti) |
Art. 10. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 20 n. 36 del 2013 (Uffici territoriali di protezione civile) |
Art. 11. Integrazione fondo per la contrattazione collettiva |
Art. 12. Norma finanziaria |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 1.3.175 - L.R. 18 giugno 2018, n. 21.
Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016
(B.U. 21 giugno 2018, n. 30)
Art. 1. Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della
"1. I dirigenti del comparto di contrattazione regionale appartengono ad un ruolo unico e sono inquadrati in un'unica qualifica.
1 bis. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità dei dirigenti tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 3 dell'articolo 26 della
"3. Al personale non dirigente preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio e alla relativa retribuzione di risultato commisurata al raggiungimento degli obiettivi.".
Art. 3. Integrazioni all'articolo 29 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della
"4 bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 32 della
1. All'articolo 32 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero doppio rispetto ai posti messi a concorso. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione è riservato il 40 per cento dei posti sulla quota di maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, per la definizione di una graduatoria di idoneità eventualmente utilizzabile nel rispetto della legislazione vigente.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione è mantenuto il trattamento economico in atto. Agli allievi del corso-concorso selettivo di formazione che siano dipendenti pubblici non appartenenti al sistema Regione è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, l'intero trattamento economico in godimento, con l'esclusione dell'indennità di missione. L'importo corrisposto è rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a euro 1.500 mensili, l'Amministrazione regionale corrisponde un'integrazione.";
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Per adeguare costantemente la programmazione del fabbisogno del personale alle effettive esigenze dell'Amministrazione regionale e garantire continuità nella direzione dei Servizi e nelle altre partizioni organizzative dell'Amministrazione regionale, il corso-concorso è indetto dalla Direzione competente in materia di personale ogni tre anni, entro tre mesi dall'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale previsto dall'articolo 15.".
Art. 5. Modifiche al capo I del titolo IV della
1. Al capo I del titolo IV della
"Art. 33 ter (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale)
1. Il personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 appartiene ad un unico ruolo.
2. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità del personale tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.".
Art. 6. Modifiche all'articolo 54 della
1. Il comma 2 dell'articolo 54 della
"2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione.".
Art. 7. Istituzione del ruolo unico. Prima applicazione
1. Le disposizioni in contrasto con gli articoli 1 e 5 sono abrogate. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti necessari per garantire l'attuazione degli articoli 1 e 5, ivi compresi la ricognizione puntuale sul dettaglio delle disposizioni abrogate e, in sede contrattuale, l'adeguamento del trattamento previdenziale integrativo, informandone il Consiglio regionale. La Giunta regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, al fine di armonizzare l'organizzazione con gli enti e le agenzie aventi personale di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 8. Modifiche all'articolo 30 della
1. Il comma 4 dell'articolo 30 della
"4. Il direttore generale è scelto con le modalità previste dalla
Art. 9. Modifiche alla
1. Il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'articolo 4, comma 1, della
Art. 10. Modifica dell'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per le esigenze operative derivanti dall'istituzione degli uffici territoriali di protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento del personale, mediante cessione del contratto, dei mezzi e delle strutture delle province connessi alle funzioni trasferite, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'articolo 70 della
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della
Art. 11. Integrazione fondo per la contrattazione collettiva
1. Al fine di dare attuazione al "sistema Regione" istituito dall'articolo 1, comma 2 bis, della
2. ENAS e AREA sono autorizzati a stanziare le risorse disponibili nei propri bilanci in conformità con quanto disposto nel comma 1 e attingendo, in caso di incapienza, dal fondo per la contrattazione collettiva del comparto regionale, di cui all'articolo 62 della
Art. 12. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, sino alla definizione delle procedure di stabilizzazione, quantificati in euro 1.177.710,50 per l'anno 2019 ed euro 1.739.179,16 per l'anno 2020, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziate per gli anni 2019 e 2020 nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020 in conto delle seguenti missioni e programmi:
Art. 13. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 2019, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] Comma così modificato dall'art. 6 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della