Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 29/01/1990 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di assicurare alla Regione il personale necessario per l'esercizio delle funzioni ad essa riservate dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, con la presente legge è istituito il [...] |
Art. 2. 1. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale in attuazione dell'articolo 50 della legge regionale 25 gennaio 1988, [...] |
Art. 3. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 31 dicembre 1988, presta la sua opera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il [...] |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 3.2.30 - L.R. 29 gennaio 1990, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 «Riordino delle funzioni socio-assistenziali.»
1. Al fine di assicurare alla Regione il personale necessario per l'esercizio delle funzioni ad essa riservate dalla
2. La dotazione organica complessiva e per singole qualifiche del ruolo di cui al comma precedente è così determinata:
III - qualifica funzionale: 84 posti
IV - qualifica funzionale: 74 posti
V - qualifica funzionale: 31 posti
VI - qualifica funzionale: 50 posti
VII - qualifica funzionale: 21 posti
VIII - qualifica funzionale: 4 posti
3. Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento è regolato dalle norme relative al personale del ruolo unico regionale. In materia di trattamento economico, compreso quello di missione e di trasferimento, al personale medesimo si applicano le disposizioni previste per il personale del predetto ruolo unico della qualifica funzionale corrispondente.
4. Il personale degli enti soppressi o depubblicizzati già inquadrato nel ruolo speciale provvisorio istituito con la
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, il servizio prestato dalla data di trasferimento alla Regione alla data di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento è cumulato con il servizio reso presso l'ente di provenienza. Tale ultimo servizio è valutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 98, comma primo e secondo della
6. Per la determinazione del trattamento economico spettante secondo la disciplina dettata dall'accordo di cui all'articolo 6 della
7. Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133 della
1. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale in attuazione dell'articolo 50 della
2. Ai fini dell'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, per la corrispondenza indicata nella tabella A allegata alla presente legge valgono la qualifica ed il livello posseduti secondo la normativa vigente anteriormente al 1° gennaio 1988.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 31 dicembre 1988, presta la sua opera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro residenziale regionale per anziani di Alghero. La presente norma si applica anche al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel contingente del personale non di ruolo di cui alla tabella allegata alla
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 il personale di cui al precedente comma sulla base della posizione giuridica posseduta, purchè il possesso del competente titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, fatta eccezione per il limite massimo d'età, è nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo secondo i criteri di corrispondenza indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. La nomina ad impiegato avventizio o salariato temporaneo è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Ai fini del requisito concernente il titolo di studio si applica la disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della
4. Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi del secondo comma, compete il trattamento economico annuo lordo iniziale previsto per il personale di corrispondente qualifica funzionale appartenente al ruolo unico regionale, applicandosi, per quanto concerne l'anzianità pregressa e la salvaguardia del trattamento economico in atto, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi terzo e quarto, della
5. Con effetto dalla data della nomina, il medesimo personale è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza al dipendente degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), restando autorizzata l'Amministrazione regionale a corrispondere l'indennità di fine rapporto limitatamente al servizio effettivamente reso alle sue dipendenze anteriormente all'atto di nomina. Al medesimo personale e estesa la disposizione di cui all'articolo 28 della
6. Il personale nominato a norma del secondo comma è inquadrato con effetto dal 1° gennaio 1989 mediante concorsi interni d'idoneità, nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla presente legge nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria di provenienza, secondo quanto indicato nella tabella B allegata alla presente legge.
7. Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi sesto e settimo, della presente legge 1 considerandosi comunque utile, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, l'anzianità complessiva maturata presso il Centro residenziale regionale di Alghero anteriormente all'inquadramento nel ruolo speciale.
8. Per l'espletamento dei concorsi d'idoneità e ogni altra specificazione necessaria si applicano disposizioni di cui all'articolo 25 della
9. Per il personale con rapporto a tempo determinato assunto prima dell'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale assume i relativi oneri retributivi [2].
Art. 4. Norma finanziaria. [*]
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.500.000.000.
2. Nei sottoindicati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni.
(omissis).
3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
TABELLA A
Tabella di corrispondenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma quarto, della presente legge
VII Qualifica funzionale
- personale avente le qualifiche di assistente coordinatore, collaboratore e collaboratore tecnico e qualifiche corrispondenti del 7O livello retributivo nonchè qualifiche dei superiori livelli retributivi.
VI Qualifica funzionale
- personale del sesto livello retributivo avente le qualifiche di assistente, di assistente tecnico, seconda qualifica professionale o qualifiche corrispondenti del sesto livello retributivo.
V Qualifica funzionale
- con qualifiche ad esaurimento: personale del quinto livello retributivo avente le qualifiche di archivista dattilografo, operatore tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato.
IV Qualifica funzionale
- con qualifiche ad esaurimento: personale del quarto livello retributivo avente le qualifiche di archivista dattilografo, operatore tecnico e qualifiche corrispondenti.
III Qualifica Funzionale
- personale del secondo e terzo livello retributivo avente le qualifiche di commesso, di agente tecnico e qualifiche corrispondenti anche se di livello differenziato.
TABELLA B [3] |
Tabella di corrispondenza ai sensi e per gli effetti di cui |
all'articolo 3 della presente legge |
|
Posizione giuridica Posizione giuridica Q.F nel ruolo unico |
presso il Centro nella nomina a Reg.le |
residenziale impiegato avventizio |
residenziale per o salariato |
anziani di Alghero temporaneo presso |
l'Amm.ne Reg.le |
----------------------------------------------------------------- |
a) Dirigente impiegato avventizio 7ª Q.F. |
di 1ª categoria |
b) Funzionario in |
possesso di diploma |
di laurea |
----------------------------------------------------------------- |
a) Funzionario o |
segretario |
amministrativo con |
compiti di |
ragioniere economo o |
di ragioniere |
contabile, in Impiegato avventizio 6ª Q.F. |
possesso di diploma 2ª categoria |
di istruzione |
secondaria di 2° |
grado |
b) Assistente |
sociale |
c) Infermiere |
professionale |
----------------------------------------------------------------- |
a) Segretario amm.vo Impiegato avventizio 5ª Q.F. |
in possesso di di 3ª categoria |
diploma di |
istruzione |
secondaria di 1° |
grado |
----------------------------------------------------------------- |
b) Capo reparto Salariato temporaneo 5ª Q.F. |
specializzato |
c) Coordinatore di |
cucina |
d) Coordinatore di |
guardaroba |
e) Mastro muratore |
f) Mastro falegname |
g) Manutentore |
specializzato |
h) Giardiniere |
vivaista |
specializzato |
------------------------------------------------------------------ |
a) Assistente Salariato temporaneo 4ª Q.F. |
geriatrico qualificato |
b) Magazziniere |
c) Cuoco |
d) Autista |
|
------------------------------------------------------------------ |
a) Ausiliario di Salariato temporaneo 3ª Q.F. |
assistenza comune |
------------------------------------------------------------------ |
[1] Comma così integrato dall'art. 17, primo comma, della
[1] Comma così integrato dall'art. 17, primo comma, della
[2] Comma aggiunto dall'art. 17, primo comma, della
[*] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. n. 36/90.
[3] L'art. 17, comma 2, della