§ 5.3.27 - L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.
Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:12/12/2022
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2022 in materia di contributi
Art. 3.  Disposizioni in materia di lavoro
Art. 4.  Norme in materia di enti locali, sviluppo economico e territoriale, gestione liquidatoria consorzi ZIR e subentro impianti trattamento rifiuti
Art. 5.  Norme in materia di investimenti, opere pubbliche, viabilità e trasporti
Art. 6.  Disposizioni in materia di ambiente e protezione civile
Art. 7.  Disposizioni in materia di consorzi di bonifica
Art. 8.  Disposizioni in materia di fondazioni, pubblica istruzione ed edilizia scolastica
Art. 9.  Norme in materia di contrattazione collettiva regionale e personale ENAS
Art. 10.  Disposizioni in materia di attività sportive, beni culturali e spettacoli
Art. 11.  Disposizioni in materia di sanità
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2019 in materia di sostegno delle persone affette da fibromialgia
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di funzioni della Ragioneria generale della Regione
Art. 14.  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 in materia di riconoscimento di anzianità, obblighi fiscali, sostegno economico, spese di demolizione e proroga di graduatorie
Art. 15.  Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2022 in materia di normativa finanziaria
Art. 16.  Disposizioni in materia di aiuti di Stato
Art. 17.  Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 18.  Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 19.  Norma finanziaria
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 5.3.27 - L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio

(B.U. 12 dicembre 2022, n. 58)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca

1. Al fine di far fronte alla sofferenza finanziaria ed economica delle aziende del comparto agricolo, causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e proseguita in relazione alla recente emergenza energetica e alla crisi in Ucraina, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa nel limite complessivo di euro 20.000.000 per la concessione di sovvenzioni a favore di tutti i settori agricoli che non hanno usufruito degli aiuti di cui all'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale n. 3 del 2022 per la copertura dei maggiori costi sostenuti dal comparto (missione 16 - programma 01 - titolo 1) [1].

2. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 8.050.000 finalizzata allo scorrimento delle graduatorie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 4.950.000 quale integrazione delle risorse del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 destinate alla misura 4, "Investimenti in immobilizzazioni materiali", sottomisura 4.3, tipo intervento 4.3.1, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria per la realizzazione degli investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale relativi al bando 2017 (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

4. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 800.000 a favore dell'Agenzia Agris (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 2.500.000, per l'anno 2023 di euro 2.000.000 e per l'anno 2024 di euro 1.000.000 per ristori e indennizzi in materia di infestazioni acridiche. È inoltre autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a favore dell'Agenzia Laore Sardegna per l'espletamento delle conseguenti attività di riqualificazione ambientale del territorio e delle correlate attività formative e di assistenza tecnica (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

6. È autorizzata a favore dell'Agenzia Laore Sardegna la spesa complessiva di euro 8.260.000 di cui euro 3.930.000 per l'anno 2022, euro 2.930.000 per l'anno 2023 ed euro 1.400.000 per l'anno 2024 per le attività di lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

7. Nell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), dopo le parole "danni alle scorte" sono aggiunte le parole "ed al patrimonio olivicolo".

8. Nell'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 17 del 2021, dopo le parole "e già segnalati alla Regione dalle rispettive amministrazioni comunali" sono aggiunte le seguenti: "o per i quali si è reso necessario l'intervento della Protezione civile".

9. Per le finalità di cui agli articoli 5, comma 6, e 6, comma 4, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 100.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

10. Per la compensazione dei danni causati dalla diffusione di epizoozie alle imprese zootecniche con allevamento bovino e ovino operanti nel territorio regionale è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 15.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, adotta le direttive di attuazione dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

11. La misura di compensazione di cui al comma 10 è attuata nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ovvero, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, per il periodo di programmazione 2023-2029, in corso di approvazione.

12. Una quota pari a euro 5.000.000 delle risorse di cui al comma 10 è destinata alla compensazione delle maggiori spese o dei mancati redditi delle imprese agricole conseguenti al divieto di movimentazione delle diverse specie allevate, a seguito di provvedimenti disposti dalle autorità sanitarie e che possono comportare sia maggiori oneri che minori guadagni anche in conseguenza di limitazioni nella commercializzazione delle specie allevate vive o macellate. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento da attuarsi nel rispetto della normativa statale ed europea (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 50, della legge regionale n. 17 del 2021 pari a euro 200.000, relativa alla realizzazione, presso il Centro ippico Alabirdi Equicenter di Arborea, dell'evento "Campionato mondiale endurance giovani cavalli" è da intendersi destinata a titolo di rimborso delle spese sostenute dal comitato organizzatore preliminarmente individuato dal competente organismo internazionale Fédération équestre internationale (FEI) per la realizzazione dell'evento "Campionato mondiale endurance giovani cavalli 2021" presso il Centro ippico Alabirdi Equicenter di Arborea nelle date 15-19 settembre 2021 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

14. Per contrastare l'impatto negativo economico e sociale sulle attività della piccola pesca autorizzata ad operare nell'Area marina protetta di Capo Caccia - Isola Piana, causato dalle specifiche misure di interdizione disposte dal disciplinare attuativo per gli anni 2022 e 2023, è autorizzata a favore dell'ente di gestione della medesima area marina la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale spesa è finalizzata alla erogazione di compensi a favore dei pescatori professionali e del personale imbarcato, coinvolti dal fermo di pesca, per lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli effetti del fermo pesca, ripopolamento delle specie a rischio e recupero ambientale marino (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

15. Nelle more del perfezionamento delle procedure di indennizzo per il fermo di pesca e a parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 47, della legge regionale n. 17 del 2021, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 aprile 2023, è autorizzata la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di novanta giornate lavorative.

16. Al fine di consentire all'Agenzia Laore Sardegna di provvedere alle procedure correlate alle erogazioni ed ai contributi derivanti dalle emergenze e calamità che hanno colpito e, tutt'ora, colpiscono l'intero comparto agricolo, anche a causa delle acquisizioni di personale disposte in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici), e dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 2021, all'Agenzia Laore Sardegna sono destinate risorse aggiuntive pari ad euro 900.000 a decorrere dall'anno 2022 destinate all'incremento dei fondi per la retribuzione accessoria (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

17. Al fine di integrare le risorse destinate agli aiuti per il pagamento di premi assicurativi è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 9.144.070 a favore dei Consorzi di difesa che, avendo operato in Sardegna negli anni 2020, 2021 e 2022 hanno presentato, indipendentemente dalla data, istanza di contribuzione (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2022 in materia di contributi

1. Nella Tabella A "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali" della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modificazioni:

(Omissis)

2. I maggiori oneri di cui comma 1, lettera b), pari a complessivi euro 18.000.000 per l'anno 2022, sono vincolati ai sensi della lettera d), comma 5, articolo 42, del decreto legislativo 23 luglio 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni.

3. Nell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022, l'importo di euro 10.000.000 è sostituito con l'importo di euro 30.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

4. Al fine di proseguire nel supporto agli investimenti del settore del commercio, una quota pari a euro 15.000.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2022 è assegnata alle autonomie funzionali per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese operanti nel settore del commercio. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione. Per i progetti che comportano un incremento dell'occupazione può essere prevista una premialità nella determinazione del contributo pari a euro 5.000 per ogni Unità lavorativa anno (ULA) di incremento, fino a un massimo di euro 15.000 (missione 14 - programma 02 - titolo 2).

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di lavoro

1. È autorizzata per gli anni 2022 e 2023 la prosecuzione del programma pluriennale degli interventi finalizzati all'occupazione, al superamento della precarietà ed all'inclusione sociale di cui al Progetto Lavor@bile previsto dall'articolo 8, comma 46, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

2. La Regione è autorizzata a finanziare un programma pluriennale di stabilizzazione per la valorizzazione della professionalità acquisita e a incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati con contratti a termine dagli enti partecipanti ai progetti di cui al comma 1. Nei confronti dei lavoratori di cui al presente comma, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi da 1 a 3, della legge regionale n. 17 del 2021. Per l'attuazione degli inter venti previsti dal presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 310.000 per l'anno 2023 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

3. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 1.092.000 in favore dell'ASPAL, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)), da trasferire ai comuni già beneficiari della medesima misura per l'attivazione o la proroga di cantieri della durata di dodici mesi, in favore dei lavoratori dell'area industriale di Portovesme (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 1.038.778,59 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

5. Al fine di salvaguardarne la continuità occupazionale, i lavoratori di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 22 del 2020, già impegnati nei cantieri verdi dei Comuni di Posada e Siniscola, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche ed integrazioni, possono essere impiegati in appositi cantieri occupazionali, per le medesime attività, riconducibili per analogia a quelle previste all'articolo 29, comma 36, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), e successive modifiche ed integrazioni, attivati dagli enti locali, dalle aziende sanitarie, da enti regionali, società in house degli enti locali, consorzi industriali e consorzi di bonifica. Nei confronti dei lavoratori di cui al presente comma si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi da 1 a 3, della legge regionale n. 17 del 2021. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.316.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

6. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), in materia di contributi in conto occupazione in favore delle cooperative sociali iscritte nella sezione B, è autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 da destinare alla copertura finanziaria dell'avviso pubblico a sportello relativo all'annualità 2022 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

7. [È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 1.000.000 da erogarsi alle aziende del settore della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (codice ATECO 10.39.00) finalizzata alla erogazione di un contributo pari al 20 per cento del costo del lavoro sostenuto negli anni 2020 e 2021 (missione 16 - programma 01 - titolo 1)] [2].

8. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 3.000.000 a favore delle aziende del settore della macellazione (mattatoi) finalizzata alla erogazione di un contributo pari al 20 per cento del costo del lavoro sostenuto nel 2021 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

9. All'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Al fine di garantire la massima operatività del sistema pubblico e privato accreditato delle politiche della formazione professionale e dei servizi per il lavoro, per sostenere la ripresa economica e il mercato del lavoro sardo attraverso la positiva realizzazione dei programmi di sviluppo a valere sulle risorse europee, nazionali e regionali, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) a favore di ASPAL per la concessione alle agenzie della formazione professionale e dei servizi per il lavoro, accreditate in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, delle seguenti sovvenzioni:

a) un contributo ai costi salariali del personale mantenuto in servizio per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, fino al 60 per cento della retribuzione mensile del personale beneficiario nell'arco dei dodici mesi, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi al 2019. Il contributo è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione goduti dal personale beneficiario e dei periodi rendicontati a valere sugli affidamenti a finanziamento pubblico;

b) un contributo "una tantum" fino ad un valore massimo di 30.000 euro per agenzia per il potenziamento della propria struttura nell'ambito della rete regionale dei servizi per il lavoro e della formazione professionale. I contributi sono destinati ad accelerare la transizione verde e digitale, a favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate per l'erogazione dei percorsi di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in particolare a:

1) consentire alle istituzioni formative di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

2) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) e per la necessaria connettività di rete;

3) formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.";

b) al comma 4, dopo le parole "aiuti de minimis" sono aggiunte le seguenti: "dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.".

 

     Art. 4. Norme in materia di enti locali, sviluppo economico e territoriale, gestione liquidatoria consorzi ZIR e subentro impianti trattamento rifiuti

1. Nel limite massimo delle risorse già programmate nell'ambito della programmazione territoriale, pari a euro 7.771.792, è autorizzata, per l'anno 2024, la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento a carico della Conferenza episcopale italiana (CEI) previste dal Programma Sardegna in cento chiese. La Giunta regionale, a seguito di una puntuale istruttoria effettuata dalle direzioni generali competenti e previo parere della cabina di regia del protocollo Regione-CES-ANCI del 22 settembre 2016, approva l'elenco degli interventi già programmati nell'ambito della Programmazione territoriale che presentino criticità attuative, definendo le necessarie risorse a copertura (missione 14 - programma 01 - titolo 2) [3].

2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 76, della legge regionale n. 48 del 2018, e in attuazione dell'articolo 2 del protocollo d'intesa tra la Regione autonoma della Sardegna e la Conferenza episcopale sarda del 22 settembre 2016, nell'ambito delle politiche sociali della Regione, con particolare riferimento a quelle in favore dei giovani al fine di creare centri di aggregazione e di formazione sociale di contrasto alle devianze giovanili, è autorizzata l'ulteriore spesa per l'anno 2022 di euro 210.000 per la conclusione degli interventi inerenti alla realizzazione di oratori interparrocchiali gestiti dalle Diocesi (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

3. Il termine per il pagamento degli interventi di cui all'articolo 11, comma 76, della legge regionale n. 48 del 2018, è prorogato al 31 marzo 2023.

4. Per le finalità connesse all'attività di gestione del demanio marittimo in vista anche degli adempimenti normativi connessi alle procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa per l'assegnazione degli spazi demaniali, è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 600.000 (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

5. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 3 del 2022, è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 l'ulteriore spesa di euro 20.000.000 (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

6. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa nel limite massimo complessivo di euro 2.000.000 a favore dei comuni concessionari della distribuzione elettrica nel proprio territorio destinata alla copertura degli oneri di perequazione con CSEA (Cassa Servizi energetici e ambientali) a carico degli esercizi finanziari a partire dal 2012. Al fine di beneficiare del trasferimento di cui al primo periodo, i comuni documentano le spese di perequazione sostenute che hanno consentito la continuità dell'erogazione del servizio di distribuzione elettrica con contestuale sottrazione di fondi destinati ai servizi essenziali della collettività e danno dimostrazione della situazione di sofferenza finanziaria (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

7. A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza Covid-19 e aggravate dal recente rincaro dei prezzi, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali senza compromettere l'espletamento delle funzioni fondamentali è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 37.000.000 per la costituzione di un fondo destinato, quanto a euro 5.000.000 a favore delle Comunità montane e unioni di comuni, e quanto a euro 32.000.000 al sostegno dei comuni, province e città metropolitane, da ripartire secondo i criteri del Fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

8. Le amministrazioni locali possono cofinanziare i progetti a valere sulla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), anche utilizzando i residui a completamento degli interventi e i progetti con valenza sociale finanziati dalla Regione e da altre istituzioni o amministrazioni.

9. Nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22 (Abrogazione della L.R. 10 giugno 1991, n. 17, concernente il «Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie» e attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ». Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di Carbonia) dopo le parole "di cui alla legge n. 560 del 1993"è inserito il seguente inciso: ", ad eccezione del comma 3 dell'articolo 1".

10. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici), le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole: "entro trenta giorni".

11. Ai fini della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 22 del 2020 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 1.716.041,40 a copertura di n. 463 domande di sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili già presentate per l'annualità 2020 e ritenute ammissibili a seguito di istruttoria, ma non soddisfatte per insufficienza di fondi (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

12. Per la gestione liquidatoria dei Consorzi ZIR è autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1). 13. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, subentra in via definitiva, direttamente o attraverso altro ente pubblico o partecipato, al Comune di Carbonia nella presa in carico e gestione della discarica di rifiuti solidi urbani e impianti di trattamento rifiuti, originariamente appartenente alla XIX Comunità montana, soppressa dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

 

     Art. 5. Norme in materia di investimenti, opere pubbliche, viabilità e trasporti

1. A valere sulle risorse di cui dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), così come modificato dall'articolo 1, comma 814, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), è autorizzata la spesa complessiva:

a) di euro 8.000.000 per gli anni 2022-2025, a favore della Città metropolitana di Cagliari, destinata a interventi urgenti di manutenzione straordinaria negli edifici del patrimonio della Città metropolitana di Cagliari, di cui euro 3.500.000 per lavori presso la Stazione dei Carabinieri Cagliari Stampace, euro 2.000.000 per lavori presso la Legione dei Carabinieri Sardegna ed euro 2.500.000 per lavori presso la Questura di Cagliari. La spesa è ripartita sulla base del cronoprogramma di spesa in euro 763.218,15 nell'anno 2022, euro 1.983.844,56 nell'anno 2023, euro 3.305.711,66 nell'anno 2024 e euro 1.947.225,63 nell'anno 2025 (missione 08 - programma 01 - titolo 2);

b) di euro 10.500.000 per gli anni 2023-2025, di cui euro 1.000.000 nell'anno 2023, euro 5.000.000 nell'anno 2024 ed euro 4.500.000 nell'anno 2025, destinata ad interventi di manutenzione straordinaria degli edifici storici di rappresentanza (missione 01 - programma 05 - titolo 2);

c) di euro 13.500.000 per gli anni 2022-2024, a favore del Comune di Cagliari in ragione di euro 2.750.000 per l'anno 2022, euro 4.725.000 per l'anno 2023 ed euro 6.025.000 per l'anno 2024, destinata alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport nel quartiere Sant'Elia a Cagliari (missione 06 - programma 01 - titolo 2);

d) di euro 3.000.000 per gli anni 2023 e 2024 a favore del Comune di Sassari, in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2023 ed euro 2.000.000 per l'anno 2024, per il completamento dei lavori di ampliamento del palazzetto dello sport di Sassari (missione 06 - programma 01 - titolo 2); e) di euro 5.500.000 per gli anni 2023-2025 a favore della Opere infrastrutture Sardegna per la realizzazione di lavori sugli immobili di competenza delle Questure di: Nuoro, in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025; Sassari in ragione di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025; Oristano in ragione di euro 300.000 per l'anno 2023, euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 200.000 per l'anno 2025 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

2. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 6.156.330 finalizzata allo scorrimento della graduatoria del Programma "Manutenzione e miglioramento viabilità" - Bando 2022 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 4.000.000 destinata allo scorrimento della graduatoria del "Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento, la realizzazione e la manutenzione cimiteri" - Bandi 2022 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

4. Per far fronte all'aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti in relazione ai servizi di continuità territoriale marittima con le isole minori della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2022, quale anticipazione ed eventuale integrazione delle risorse statali di cui al fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), come incrementato dall'articolo 6 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), la spesa straordinaria fino ad euro 1.660.000 a copertura dei maggiori costi sostenuti dalle compagnie di navigazione nel corso dell'anno 2022. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono individuati i criteri e le modalità di riparto della misura nel rispetto del limite di spesa autorizzato e di rendicontazione e verifica dei costi, al fine di non incorrere in sovracompensazione con le risorse statali di cui al presente comma e con ulteriori misure di ristoro e sostegno al settore. Ai relativi oneri si fa fronte con una riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2022 (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di ambiente e protezione civile

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la complessiva spesa di euro 6.840.000 di cui:

a) euro 1.100.000 per gli interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi di cui alla legge regionale 9 novembre 2015, n. 26 (Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017)) verificatisi da gennaio 2020 a novembre 2021 (missione 11 - programma 02 - titolo 1);

b) euro 5.740.000 per gli interventi urgenti per le spese di primo intervento degli enti locali interessati dalle calamità naturali ed eccezionali avversità di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche) verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022 (missione 11 - programma 02 - titolo 1).

2. Il fondo istituito con l'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2020, destinato alla concessione di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020, è incrementato per l'anno 2022 di euro 3.000.000 (missione 11 - programma 02 - titolo 2).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2022 è ridotta di euro 2.100.000, per l'anno 2022, per finanziare i seguenti interventi:

a) euro 170.000 quale incremento del contributo per le spese sostenute dagli enti locali per il programma di salvamento a mare durante la stagione balneare 2022 (missione 11 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 1.000.000 quale incremento delle risorse per l'acquisto di mezzi per il potenziamento delle attività antincendio e di protezione civile (missione 11 - programma 01 - titolo 2);

c) euro 930.000 quale incremento delle risorse per i contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile (missione 11 - programma 02 - titolo 2).

4. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 115.000 in favore del Consorzio industriale provinciale di Sassari per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza ambientale presso il sito del fallimento Vinyls Spa, all'interno dello stabilimento Petrolchimico ENI nella Zona industriale di Porto Torres (SS), (missione 09 - programma 02 - titolo 2).

5. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 500.000 destinata ai comuni per l'acquisto di mezzi spazzaneve e spargisale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento (missione 09 - programma 01 - titolo 2). 6 Per l'anno 2022 è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 57.160 a favore del Comune di Segariu per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo (missione 09 - programma 05 - titolo 1). Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2022 è ridotta di euro 57.160.

7. [Il termine di cui all'articolo 13, comma 54, della legge regionale n. 17 del 2021 è prorogato di ulteriori dodici mesi e pertanto è fissato al 23 novembre 2023] [4].

8. Il termine del 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 13, comma 55, della legge regionale n. 17 del 2021 è prorogato, limitatamente alle sole opere relative alla gestione dei rifiuti, al 31 dicembre 2023.

9. Le risorse impegnate a favore degli enti locali in attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), possono essere destinate alla riparazione dai danni e alle opere di prevenzione e spegnimento nelle aree colpite dagli incendi da luglio a ottobre 2019.

10. In considerazione delle criticità operative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, limitatamente agli eventi verificatisi nel secondo semestre del 2020, nel 2021 e nel primo semestre del 2022, la dichiarazione dello stato di calamità naturale deliberata dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1985, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile), può essere trasmessa alla Direzione generale della protezione civile entro un anno dall'evento calamitoso e i relativi interventi urgenti possono essere eseguiti e rendicontati entro il 31 agosto 2023 [5].

11. In considerazione delle criticità operative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, limitatamente ai contributi erogati per le annualità 2019 e 2020, la rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute prevista dal comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), e successive modifiche ed integrazioni, può essere trasmessa alla Direzione generale della protezione civile entro trenta mesi dall'erogazione dei contributi.

12. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1989 è sostituita dalla seguente: "a) per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività e per il rimborso delle spese di assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà;".

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica ai contributi erogati a partire dall'anno 2022.

14. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a bis) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dalle abitazioni diverse da quelle principali;";

b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b bis) per interventi straordinari di delocalizzazione, previa demolizione, di abitazioni e attività economiche e produttive, qualora la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto sia in contrasto con la pianificazione territoriale o in materia di rischio idrogeologico ovvero sussistano motivi ostativi connessi ad esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità.".

15. Le risorse finanziarie trasferite dalla contabilità speciale n. 6251 al bilancio regionale con apposito provvedimento del Commissario delegato, pari a complessivi euro 11.092.958,76, sono destinate alla concessione di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020 (missione 11 - programma 02 - titolo 2). Le risorse finanziarie trasferite dalla contabilità speciale n. 6197 al bilancio regionale con apposito provvedimento del Soggetto responsabile individuato con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022, pari a complessivi euro 10.000.000 e sono destinate ad interventi di protezione civile programmati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. (missione 11 - programma 01 - titolo 2).

16. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 1.200.000 per la gestione e manutenzione della rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico (RUR) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 26/42 dell'11 agosto 2022 (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

1. È autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 22.000.000 a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua dovuti da ENAS ai consorzi di bonifica fino a tutto il 2022. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche da parte dei medesimi consorzi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 bis, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

2. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 2.000.000 a favore dei consorzi di bonifica della Sardegna per la concessione di finanziamenti per le attività di gestione, sistemazione, adeguamento funzionale, ammodernamento e manutenzione della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, della rete di distribuzione e degli impianti di sollevamento. Il programma di intervento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge regionale n.6 del 2008 è approvato dalla Giunta regionale, sulla base di analisi del rischio di dissesto idrogeologico, conseguenti a fenomeni alluvionali (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di fondazioni, pubblica istruzione ed edilizia scolastica

1. Ai fini del completamento delle procedure di liquidazione del Consorzio per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale, previsto dall'articolo 29, comma 5, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 50.000 a favore del medesimo Consorzio in liquidazione (missione 04 - programma 04 - titolo 1) e, ai fini del completamento delle procedure di liquidazione del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta di Nuoro previsto dal dall'articolo 29, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2016, e per le residuali spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023 (missione 05 - programma 02 - titolo 1) [6].

1-bis. Per la costituzione della Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale, prevista dal comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di euro 450.000 per l'anno 2023 a favore della medesima Fondazione, di cui euro 30.000 per spese di parte corrente (missione 04 - programma 04 - titolo 1) ed euro 420.000 per la costituzione del fondo patrimoniale (missione 04 - programma 04 - titolo 2) [7].

1-ter. Per la costituzione della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche e d integrazioni, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2023 per le relative spese correnti (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7630) e di euro 100.000 per la costituzione del relativo fondo di dotazione (missione 05 - programma 02 - titolo 2) [8].

1-quater. Nelle more della costituzione della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta di Nuoro, il contributo ordinario di cui al comma 5-septies dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato al Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta di Nuoro [9].

2. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 1.000.000 per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale n. 1 del 2009 e di euro 1.000.000 per l'anno 2023, destinata al supporto organizzativo del servizio di assistenza non educativa alla persona per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole pubbliche di ogni ordine e grado (missione 04 - programma 06 - titolo 1).

3. La quota pari a euro 16.987.230,99 delle risorse rendicontate dalla Regione per interventi di edilizia scolastica a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 79 del 22 dicembre 2021, già iscritte in conto della missione 04 - programma 03 - titolo 2, sono destinate prioritariamente all'immediato avvio di interventi di edilizia scolastica.

 

     Art. 9. Norme in materia di contrattazione collettiva regionale e personale ENAS

1. Al fine di riequilibrare, anche mediante la contrattazione integrativa, i differenziali delle retribuzioni tabellari e delle posizioni organizzative dei dirigenti del sistema Regione rispetto alla media nazionale del CCNL per i dirigenti di regioni e autonomie locali le risorse destinate alla contrattazione collettiva regionale relativa al triennio 2019-2021, di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale n. 48 del 2018, sono incrementate, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, di euro 9.400.000 ed euro 3.199.000 a regime (missione 20 - programma 03 - titolo 1) [10].

2. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 1.

3. L'Amministrazione regionale si impegna a rideterminare le risorse contrattuali qualora si registrino scostamenti del tasso d'inflazione programmato per gli anni 2023 e 2024 ed a seguito della definizione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato definitivo per l'anno 2022.

4. Al comma 4 dell'articolo 46 bis della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "superato il periodo di prova" sono soppresse.

5. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) le parole "scelto tra soggetti estranei all'ente" sono soppresse.

6. Al fine di consentire la perequazione, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, riferita al triennio 2019-2021, del comparto di contrattazione di cui all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, delle risorse destinate ai fondi per la retribuzione accessoria e del fondo per le progressioni professionali, l'Ente acque della Sardegna (ENAS), i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, in considerazione dell'incremento avvenuto nella rispettiva dotazione organica, è autorizzato ad incrementare a decorrere dall'anno 2021 le risorse disponibili nel proprio bilancio da destinare alla contrattazione collettiva per complessivi euro 575.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro [11].

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. I dipendenti dell'Ente sono inquadrati nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni.

1 ter. Al fine della salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita e maturata dal personale, l'inquadramento nei ruoli regionali avviene nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale".

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di attività sportive, beni culturali e spettacoli

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è autorizzata per l'anno 2022 l'ulteriore spesa di euro 4.866.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1), di cui:

a) euro 500.000 a favore delle associazioni sportive isolane e delle società sportive isolane per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico (articolo 22, legge regionale n. 17 del 1999);

b) euro 2.000.000 a favore delle associazioni sportive per la partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo (articolo 31, legge regionale n. 17 del 1999);

c) euro 966.000 a favore delle associazioni e società sportive per la partecipazione ai campionati di calcio a undici (articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018));

d) euro 400.000 a favore delle associazioni sportive per consentire l'effettuazione delle trasferte singole (articolo 28, legge regionale n. 17 del 1999);

e) euro 1.000.000 per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in ambito nazionale ed internazionale (articolo 26, legge regionale n. 17 del 1999).

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale n. 17 del 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023.

3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 300.000 a favore della Federazione italiana nuoto (FIN) - Comitato regionale Sardegna, quale rimborso spese per l'organizzazione della seconda edizione del Torneo internazionale Waterpolo Sardinia cup 2022 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

4. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un finanziamento straordinario di euro 75.000 a sostegno dell'evento assegnato in esclusiva alla ASD Accademia d'armi Athos dalla Confederazione europea di scherma e dalla Federazione italiana di scherma (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 22.000 a favore della ASA IPPICA GIARA ORISTANESE a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione "Campionato italiano di equitazione 2021" svolta a Oristano nell'ottobre 2021 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

6. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2015, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, l'ulteriore spesa di euro 300.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 4.600.000 a favore dell'ACI (Automobile Club Italia) quale rimborso per l'evento mondiale denominato Island X Prix, off road extreme-e svoltosi negli anni 2021 e 2022 e per gli eventi WRC Rally Italia Sardegna 2021 e WRC Rally Italia Sardegna 2022 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la spesa complessiva di euro 2.500.000 a favore dell'ACI (Automobile Club Italia) quale contributo per la realizzazione degli eventi denominati Island X Prix, off road extreme-e e WRC Rally Italia Sardegna (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 1.400.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 1) di cui:

a) euro 150.000 a favore della Lega Navale Villasimius quale rimborso spesa per l'organizzazione del Campionato internazionale di Vela-Monoscafo denominato Swan Sardinia Challenge, edizione 2022;

b) euro 290.000 a favore della ASD Moto Club Pro Sport, quale rimborso spesa per l'organizzazione del Campionato Mondiale Supermoto Tramatza, edizione 2022;

c) euro 380.000 a favore della GLE-Sport ASD, quale rimborso spesa per l'organizzazione del Campionato del Mondo di formula Kite, Sardinia Kiteboard Grand Slam edizione 2022;

d) euro 580.000 a favore della ASD Moto Club Mx Sport, quale rimborso spesa per l'organizzazione del Campionato del mondo di Motocross Riola Sardo, edizione 2022.

10. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 200.000 quale contributo alle associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali, accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

11. Il termine di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2018, come prorogato dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2019 e dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), è prorogato al 31 dicembre 2024 per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), e successive modifiche ed integrazioni.

12. È autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 per lo scorrimento della graduatoria del bando "Cartellone dello spettacolo e della cultura" a valere sulla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), (missione 07 - programma 1, titolo 1).

13. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 1.528.532 (missione 05 - programma 02 - titolo 1) così destinata:

a) euro 188.500, per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per lo scorrimento della graduatoria dei progetti idonei per l'anno 2022;

b) euro 185.000, per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), per la concessione di contributi per la realizzazione di festival, rassegne, premi e circuiti, risultati idonei per l'anno 2022;

c) euro 1.155.032, per le finalità di cui all'articolo 12 comma 4 della legge regionale n. 15 del 2006, per lo scorrimento della graduatoria per la concessione di contributi ai progetti idonei per la realizzazione di lungometraggi per l'anno 2022.

14. Nella ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda e per la promozione dell'immagine culturale ed istituzionale della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa nel limite complessivo di euro 1.000.000 quale contributo per la produzione di un lungometraggio tratto dai romanzi della scrittrice sarda insignita del Premio Nobel per la letteratura (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

15. A favore della Diocesi di Lanusei è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa annua di euro 100.000 per l'organizzazione, nell'ambito del territorio delle Diocesi di Lanusei e di Nuoro, della manifestazione culturale "Pastorale del turismo" e per l'assegnazione dell'annuale premio nazionale "Persona Fraterna" correlata alla medesima manifestazione (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

16. La Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e di spettacolo e per l'organizzazione di eventi celebrativi in occasione dei centenari dalla fondazione dell'ente locale, nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura e spettacolo definisce il programma dei relativi interventi. I contributi di cui al presente comma possono essere assegnati anche a titolo di rimborso delle spese già sostenute dall'ente locale per eventi già realizzati totalmente o parzialmente.

17. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 400.000 per l'integrazione dei fondi di cui alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 (Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale), relativi al finanziamento degli interventi indicati nella graduatoria contenuta nella determinazione del dirigente del Servizio rapporti istituzionali n. 0000442 del 15 ottobre 2021, ritenuti ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi (missione 19 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di sanità

1. Al fine dell'adeguamento della remunerazione delle prestazioni aggiuntive dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale operanti presso l'AREUS, il fondo di cui al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2018 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato di euro 911.829 annui (missione 13 - programma 03 - titolo 1). L'adeguamento è riconosciuto a decorrere dal 1° giugno 2022.

2. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 14.100.000 quale acconto per l'adeguamento a partire dal 1° gennaio 2023 delle tariffe della riabilitazione, delle strutture per tossicodipendenti e per l'accoglienza di persone affette da dipendenze patologiche e delle residenze sanitarie assistenziali (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 57.000 quale contributo alla ASL n. 8 di Cagliari per l'organizzazione della assistenza sanitaria ai migranti giunti in Sardegna attraverso sbarchi non programmati (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 4.000.000 per la corresponsione della retribuzione di produttività dei compensi per il lavoro straordinario e delle indennità accessorie a favore di tutto il personale precario del Servizio sanitario regionale impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore delle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Ai fini dell'erogazione del contributo sono ricomprese tra le spese rendicontabili anche quelle correlate alla malattia, quali le spese sostenute per medicinali, protesi, ausili, presidi, servizi e assistenza alla persona e quelle per energia elettrica e riscaldamento. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sono conseguentemente adeguate le linee di indirizzo dell'intervento (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

6. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'ideazione e la realizzazione di campagne di informazione, sensibilizzazione e incentivazione alla donazione di sangue, cellule, tessuti e organi (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

7. È autorizzata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la spesa di euro 1.000.000 per l'effettuazione del programma di vaccinazione HPV free destinato a eradicare nella popolazione adolescenziale e nelle giovani donne, per le quali è prevista la vaccinazione fino al 26° anno di età, il rischio di tumori da contagio da HPV (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

8. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi del PNRR da parte dei soggetti attuatori degli interventi è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 3.500.000 quale acconto per il reclutamento temporaneo, tramite contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione, di personale tecnico-amministrativo a supporto delle attività svolte nell'ambito della realizzazione dei progetti. Il riparto delle risorse è definito con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

9. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di rete delle malattie rare è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 220.000 annui da destinare all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari per il funzionamento del Centro di riferimento regionale delle malattie rare (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

10. Il Nucleo tecnico per le autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, di cui all'articolo 28, commi 2, lettera b), 3 e 4 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), è l'Organismo tecnicamente accreditante (OTA) della Regione, composto da personale regionale e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, che opera sulla base dei criteri per il funzionamento degli OTA di cui alle intese tra il Governo, le regioni e le province autonome del 20 dicembre 2012 e del 18 febbraio 2015.

11. Per il funzionamento del Nucleo tecnico e dei gruppi di verifica a supporto è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa annua di euro 150.000 quale trasferimento alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di appartenenza dei componenti del Nucleo tecnico per il riconoscimento di incentivi economici e quale rimborso delle spese sostenute dalle aziende ed enti per l'attività dei propri dipendenti quali componenti del Nucleo tecnico e dei gruppi di verifica (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

12. Per il funzionamento del Nucleo tecnico è inoltre autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa annua di euro 50.000 complessivi finalizzati a incentivi economici per le funzioni tecniche espletate come componenti del Nucleo tecnico e dei gruppi di verifica dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, assimilati alle figure professionali di cui all'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998. Tali compensi sono cumulabili con le preesistenti indennità contemplate nel contratto collettivo regionale di lavoro (missione 01 - programma 10 - titolo 1) [12].

13. Le spese di cui ai commi 11 e 12 sono erogate quale acconto per l'anno 2023 e confermate per ciascuna delle annualità successive.

14. È istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti" finalizzato a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle strutture, con una dotazione finanziaria di euro 2.000.000 per l'anno 2023. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

15. È autorizzata per ciascuno degli anni 2022 e 2023 la spesa di euro 1.000.000 per l'effettuazione di uno screening regionale gratuito al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV), (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

16. È autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 46.410.000 destinata all'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023 dei contratti Covid (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

17. All'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "sono inoltre autorizzate le proroghe, entro gli stessi termini, del personale amministrativo assunto per le medesime finalità" sono abrogate;

b) al comma 2, le parole "in possesso dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle parole "in possesso contestualmente di entrambi i seguenti requisiti";

c) nella lettera b) del comma 2, la data "30 giugno 2022" è sostituita da "31 dicembre 2022";

d) al comma 3, le parole "lettera a)" sono abrogate.

18. La validità della graduatoria contenuta nella determinazione dirigenziale n. 6584 del 18 dicembre 2020 dell'Azienda tutela della salute (ATS) della Sardegna è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

19. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2022, n. 14 (Disposizioni a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico) è così sostituita: "c) la formazione permanente del personale sanitario, socio educativo e scolastico, coerente con gli approcci basati sulle evidenze e con le indicazioni delle vigenti linee guida dell'Istituto superiore di sanità (ISS), formulando, per quanto riguarda il personale scolastico, specifiche proposte alle Scuole polo per la formazione, alle Scuole polo per l'inclusione e agli "Sportelli Autismo" di cui al decreto ministeriale n. 435 del 2015, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale;".

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2019 in materia di sostegno delle persone affette da fibromialgia

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia) è inserito il seguente: "Art. 7 bis (Fase transitoria) 1. La Regione, nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, in via provvisoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2024, istituisce un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia (IRS)" finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

2. L'IRS è erogata nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, pari a euro 800, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

3. Ai fini dell'ottenimento dell'IRS i cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia, che non ricevono altre sovvenzioni pubbliche per le medesime finalità, presentano domanda, unitamente al certificato medico attestante la sindrome fibromialgica, presso il comune di residenza entro il 30 aprile di ciascuna delle annualità previste. I comuni inviano all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'elenco delle domande ammesse entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione delle disposizioni.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).".

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di funzioni della Ragioneria generale della Regione

1. Il punto 4) del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) è sostituito dal seguente: "4) alla registrazione, entro quindici giorni utili dal ricevimento, degli atti contabili assunti sotto la piena responsabilità del centro di responsabilità che ha emanato l'atto. Entro tale termine la Ragioneria effettua il controllo sulla regolarità contabile dell'atto, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 36 e seguenti, la corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio, che la spesa non ecceda lo stanziamento del capitolo, oppure che la stessa sia da riferire alla competenza anziché ai residui o viceversa, oltre ad ogni altro requisito previsto dalla normativa ai fini delle relative registrazioni contabili. A seguito dell'accertata regolarità dell'atto contabile, l'ufficio che esercita il controllo provvede a registrarlo nelle scritture contabili dell'Amministrazione regionale. La registrazione è condizione di efficacia dell'atto. Sulla base di modalità, di criteri percentuali e di selezione determinati dalla Giunta regionale, la Ragioneria predispone programmi annuali di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa degli atti di impegno. Le risultanze del controllo sono inviate ai centri di responsabilità che hanno emesso l'atto, all'organo gerarchicamente sovraordinato e al competente organo politico e, nel caso di osservazioni circa la non legalità della spesa, anche all'ufficio con compiti di vigilanza e ispettivi per gli ulteriori accertamenti di competenza e per le eventuali segnalazioni all'organo giurisdizionale di controllo.".

2. Dopo l'articolo 58 della legge regionale n. 11 del 2006, è inserito il seguente: "Art. 58 bis. (Effetti dei rilievi)

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto di cui al numero 4), comma 1, dell'articolo 58, l'ufficio che esercita il controllo, se rileva vizi o irregolarità nell'atto, può opporre motivato rilievo al dirigente responsabile, segnalando, se possibile, gli adeguamenti necessari.

2. Ricevuti i rilievi, il dirigente responsabile comunica, entro quindici giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto, provvede a registrare l'atto e lo trasmette, corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione, all'organo sovraordinato al dirigente responsabile e al competente ufficio con compiti di vigilanza e ispettivi per gli ulteriori accertamenti di competenza e per le eventuali segnalazioni all'organo giurisdizionale di controllo. Nei casi in cui il termine decorra senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia ed è improduttivo di effetti contabili.

3. I rilievi comportano l'interruzione del termine di quindici giorni previsto per la registrazione, che ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento del riscontro del dirigente responsabile al rilievo.

4. È esclusa la possibilità di disporre l'ulteriore corso del provvedimento se:

a) l'atto sia adottato oltre il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;

b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio;

c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;

d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;

e) il provvedimento non sia sorretto da un'obbligazione giuridicamente perfezionata o disponga l'utilizzo di somme destinate ad altre finalità;

f) si tratti di provvedimenti concernenti pagamenti in conto sospeso emessi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, non derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.".

 

     Art. 14. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 in materia di riconoscimento di anzianità, obblighi fiscali, sostegno economico, spese di demolizione e proroga di graduatorie

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021 dopo le parole: "legge regionale n. 31 del 1998" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando il possesso del requisito della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea prescritto dalle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alla dirigenza".

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 17 della legge regionale n. 17 del 2021 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 [13].

3. L'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2021 è così modificato:

a) nei commi 3 e 4, le parole: "dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Imposta sui redditi delle società (IRES)";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.".

4. Le economie realizzate a seguito della rendicontazione degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2021 sono lasciate nella disponibilità del soggetto attuatore degli interventi, per essere destinate al rilancio del sistema produttivo isolano attraverso azioni coerenti con il Programma regionale di sviluppo 2020-2024 - Progetto 2.7 "Attrazione degli investimenti e internazionalizzazione".

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 è inserito il seguente: "6 bis. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 45 del 1989 è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 80.0000 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).".

6. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di assicurare nelle piante organiche degli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, la presenza delle competenze professionali previste dall'articolo 17, comma 1 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), la validità della graduatoria relativa al bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente informatico ruolo tecnico, CCNL Area Funzioni locali ex dirigenza PTA Sanità, approvata con determinazione n. 7/2019 dell'8 gennaio 2019 del Servizio Risorse umane dell'ARPAS, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

 

     Art. 15. Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2022 in materia di normativa finanziaria

1. L'articolo 21 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006), è così sostituito: "Art. 21 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 17 - programma 01 - titolo 2).

2. Per le finalità di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 17 - programma 01 - titolo 3).

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della regione per gli anni 2022-2024.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni: in aumento missione 17 - programma 01 - titolo 2 2023 euro 2.000.000 2024 euro 2.000.000 missione 17 - programma 01 - titolo 3 2023 euro 5.000.000 2024 euro 5.000.000 in diminuzione missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi) 2023 euro 7.000.000 2024 euro 7.000.000 5. A decorrere dall'anno 2025 agli oneri derivanti dagli articoli 9 e 14 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 17 e relativi programmi.

6. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.".

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 17. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa", come di seguito dettagliati:

a) euro 61.990,17 per la copertura delle spese contrattuali maturate tra luglio 2020 e settembre 2020 inerenti al servizio a canone ed extra canone per la manutenzione degli impianti antincendio fornito dalla ditta CNS Consorzio nazionale servizi società cooperativa, senza preventivo impegno di spesa (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

b) euro 1.615,11 derivanti dall'esito della verifica svolta dalla direzione generale degli enti locali sulla scorta della documentazione prodotta dal servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali, tesa al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente alla fornitura di ferramenta e materiale termoidraulico da impiegare nelle attività di piccola manutenzione degli immobili regionali nel sud Sardegna (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

c) euro 2.440, IVA compresa, inerenti ai lavori suppletivi originati a seguito della demolizione del ponte dismesso in località Bindua sulla strada statale n. 126 eseguiti dalla ditta Fanni Cristian (missione 01 - programma 05 - titolo 2);

d) euro 409,81 derivanti dall'esito della verifica svolta dalla direzione generale degli enti locali sulla scorta della documentazione prodotta dal servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali, tesa al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente al servizio assicurativo relativo alla copertura dei corpi marittimi, emesso dalla Reale Mutua Assicurazioni (missione 01 - programma 05 - titolo 1);

e) euro 100, derivanti dall'annullamento dell'impegno riferito all'emissione di polizza assicurativa per il trasferimento di due epigrafi, destinate al Museo e Centro di documentazione della Sardegna giudicale, dal Centro del restauro di Sassari all'Antiquarium Arborense di Oristano (missione 01 - programma 05 - titolo 1);

f) euro 5.446,61 derivanti dalla richiesta di restituzione, da parte della società assicurativa Marsh Broker alla Regione, delle ritenute d'acconto trattenute dall'amministrazione regionale successivamente alla scadenza del contratto di servizi assicurativi (missione 01 - programma 05 - titolo 1);

g) euro 13.370 derivanti da insufficiente copertura finanziaria, rilevata a consuntivo, per contratti scaduti riferiti alla polizza "Infortuni diversi", stipulata con la società Unipol SAI e relativa ai periodi dal 30 novembre 2017 al 30 novembre 2018 e dal 30 novembre 2018 al 30 novembre 2019 (missione 01 - programma 05 - titolo 1);

h) euro 2.654,08 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato il 28 agosto 1991 tra la Regione e i signori Pinna Giovanna e Pinna Giovanni, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Bosa adibito a Comando Stazione forestale, attualmente dovuta alla signora Pinna Giovanna (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

i) euro 4.042,52 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato il 19 marzo 1991 tra la Regione e il signor Marcia Francesco, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Dolianova adibito a Comando Stazione forestale, attualmente dovuta al signor Marcia Francesco (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

j) euro 3.704,32 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 20 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato il 19 marzo 1991 tra la Regione e la GILAPA SRL, scaduto il 19 agosto 2017, per il godimento di un immobile sito in Muravera, Via delle Coccinelle, adibito a uffici e garage del Comando Stazione forestale di Muravera, attualmente dovuta alla società GILAPA SRL (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

k) euro 1.714,39 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 12 marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato il 20 maggio 1996 tra la Regione e il signor Mura Costantino, scaduto 1'11 marzo 2020, per il godimento di un immobile sito in Buddusò, circonvallazione Nord, da adibire a uffici e garage del Comando Stazione forestale di Buddusò, attualmente dovuta alla signora Mura Gerolama (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

l) euro 2.439,72 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato in data 18 giugno 1991 tra la Regione e la signora Vacca Giuseppa, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Orgosolo da adibire ad uso ufficio del Comando Stazione forestale di Orgosolo, attualmente dovuta alla signora Vacca Giuseppa (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

m) euro 2.670,08 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 18 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato in data 26 agosto 2005 tra la Regione e il signor Bua Giuseppe, scaduto il 17 agosto 2017, per il godimento di un immobile sito in Oschiri, da adibire ad uso ufficio, garage e magazzino del Comando Stazione forestale di Oschiri, attualmente dovuta al signor Bua Giuseppe (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

n) euro 7.231,78 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 15 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato in data 15 febbraio 2010, tra la Regione e la Società Agricola Turritana, scaduto il 14 febbraio 2022, per il godimento di un immobile sito in Porto Torres, Via Francesconi 1/B, località "Monte Angellu - Andriolu", da adibire a base logistica operativa navale per sei anni a decorrere dal 15 febbraio 2010, attualmente dovuta alla Società Edile Turritana srl (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

o) euro 4.359,82 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022 riferita al contratto di locazione stipulato il 1° marzo 1991, tra la Regione e il signor Congia Gianfranco, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Sanluri, via Dante, da adibire ad uffici, magazzino e garage del Comando Stazione forestale di Sanluri, attualmente dovuta al signor Congia Gianfranco (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

p) euro 2.993,78 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 6 marzo 2022 al 30 aprile 2022 riferita al contratto di locazione stipulato il 14 settembre 1992 tra la Regione e il signor Floris Gianluca, per il godimento di un immobile sito in Siliqua, Corso Repubblica, da adibire a Comando Stazione forestale di Siliqua, attualmente dovuta al signor Floris Pierpaolo (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

q) euro 6.090,03 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, riferita al contratto di locazione stipulato il 14 gennaio 1991 tra la Regione e i signori Toni Martino e Malu Maria Domenica, per il godimento di un immobile sito in Trinità d'Agultu, via P. Muzzigoni, da adibire a sede del Comando Stazione forestale di Buddusò, dovuti ai signori Toni Martino e Malu Maria Domenica (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

r) euro 229 di cui euro 165 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 64 di quota parte dell'imposta di bollo, in favore del signor Boe Giuseppe, derivante dal contratto di locazione stipulato il 3 dicembre 2021 tra la Regione e il signor Boe Giuseppe, per il godimento di un immobile sito in Ozieri, Via Satta 14, da adibire a sede del Comando Stazione forestale, dovute al signor Boe Giuseppe (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

s) euro 135 derivanti dal rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 in favore della Careddu Autoricambi di Nicola Careddu, riferiti al contratto di locazione stipulato il 17 dicembre 2021 tra la Regione e Careddu Autoricambi di Nicola Careddu, per il godimento di un immobile sito in Via Ocier Reale, snc, dovuto al signor Nicola Careddu (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

t) euro 170,50 di cui euro 130 a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 40,50 a titolo rimborso quota parte dell'imposta di bollo derivante dal contratto di locazione stipulato il 1° novembre 2021 tra la Regione e la Villgomme di Giua Fabrizio, per il godimento di un immobile sito in Villacidro, Via Trieste angolo Via Sassari snc, in favore della società Villgomme di Giua Fabrizio (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

u) euro 102 derivanti dal rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 in favore del signor Taras Salvatore, in riferimento al contratto di locazione stipulato il 18 dicembre 2021 tra la Regione e il signor Taras Salvatore, per il godimento di un immobile sito in Pattada, via Berlinguer 10, da adibire a sede del Comando Stazione forestale, dovuti al signor Taras Salvatore (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

v) euro 112 di cui euro 80 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di bollo derivante dal contratto di locazione stipulato tra la Regione e il signor Boi Ignazio, in data 5 novembre 2021, per il godimento di un immobile sito in Senorbì, Via Adige 8, angolo Via Tevere, adibito ad ufficio regionale, garage e magazzino per la Stazione forestale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), di Senorbì, dovuti al signor Boi Ignazio (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

w) euro 260 di cui euro 228 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di bollo, derivante dal contratto di locazione stipulato tra la Regione i signori Fresu Andrea e Colla Daniela Sebastiana, sito in Berchidda, Via Olbia 13, adibito ad uffici e garage per la stazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), dovuti alla signora Colla Daniela Sebastiana (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

x) euro 36.954 derivanti dal servizio di affidamento dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP dei lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio regionale riferiti agli anni 2021 e 2022 (missione 01 - programma 10 - titolo 2);

y) euro 10.737,66 derivante dal contratto rep. n. 41, prot. n. 11806 del 29 giugno 2022, stipulato con la Società Tiemme Officine Grafiche srl, con sede legale in via Flaiano n. 14, Cagliari, P.IVA 02496760923, per il servizio di stampa e fornitura delle schede elettorali da consegnare ai diciassette comuni della Sardegna compresi nell'ambito territoriale della Prefettura di Oristano, in occasione dell'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 12 giugno 2022 (missione 01 - programma 07 - titolo 1);

z) euro 19.000 relativo ai servizi di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), delle visite connesse con gli stati di gravidanza e rientro in attività a seguito di assenza per malattia superiore ai sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, all'Albamedservice Sas di Antonio Luigi Sulis e C., Via Giovanni Canalis 17, 09170 Oristano, P.IVA 01210170955, codice fornitore 58278 (missione 01 - programma 10 - titolo 1);

aa) euro 1.015,04 derivante dalla necessità di corrispondere all'esperto esterno dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2018, il compenso per lo svolgimento di attività istruttoria e la partecipazione alle sedute dell'UTR tenutesi il 23 ottobre 2018 e il 31 ottobre 2018 (missione 01 - programma 06 - titolo 1);

bb) euro 30.543,10 per la copertura dei debiti a favore dei fornitori di utenze elettriche, di cui euro 21.699,17 a favore di A2A Energia Spa (cod. fornitore 35995), per fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia relativa alle utenze degli uffici regionali; euro 2.610,63 a favore di Servizio elettrico nazionale - Servizio di maggior tutela (Cod. forn. 18200), per il pagamento di consumi di energia elettrica di utenza fuori convenzione Consip; euro 4.861,67 a favore di HERA COMM (cod. fornitore 56125) per il pagamento di fatture relative a consumi di energia elettrica di utenze in regime di salvaguardia; euro 1.371,63 a favore del Comune di Benetutti, per consumi energia elettrica a tutele graduali presso uffici Stazione Forestale di Benetutti (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

cc) euro 960.232,64 a favore del fornitore di energia elettrica Enel Energia Spa, per i periodi dal 01.08.2021 al 31.12.2021 e dal 01.01.2022 al 31.08.2022, derivanti da incremento dei costi dell'energia, a cui è conseguita una maggiore spesa, non coperta dal regolare preventivo impegno di spesa (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

dd) euro 11.398,52 per la copertura delle spese contrattuali, maturate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, inerenti all'affidamento dell'incarico relativo al servizio di supporto al RUP per le attività di messa a norma delle basi elicotteristiche in relazione agli impianti e alla sicurezza (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

ee) euro 1.215 per la copertura delle spese contrattuali, maturate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, inerenti al servizio di affidamento dell'incarico di Servizio di supporto al RUP specialistico in materia di contrattualistica pubblica per le procedure tecnico-amministrative del Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali (missione 01 - programma 05 - titolo 1);

ff) euro 8.357,07 per la copertura delle spese contrattuali, per il periodo dal 16 gennaio 2022 al 15 luglio 2022, da liquidare agli eredi, derivanti dal contratto di locazione stipulato in data 15 luglio 1998 tra la Regione autonoma della Sardegna e il signor Serra Antonio Vincenzo, per il godimento di un immobile sito in Villaurbana (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

gg) euro 1.407.564,21 per i compensi dovuti e le spese legali sostenute da Banca Intesa Sanpaolo Spa per la gestione dei Fondi di rotazione ex legge regionale n. 66 del 1976 e n. 23 del 1957 a decorrere dal 2017 fino al 2022, e dalla SFIRS Spa per la gestione del Fondo ex legge regionale n. 6 del 1992, articolo 55, in forza della Convenzione rep. 83 del 28 ottobre 1993 (missione 14 - programma 01 - titolo 1);

hh) euro 2.654,18 derivante dagli oneri dei componenti della commissione di collaudo nominati dal MISE con decreti ministeriali n. 1215784 del 29.11.2007 e n. 1210512 del 7.11.2008, per il collaudo finale delle "opere di recupero ambientale e valorizzazione turistico ambientale dei compendi immobili della miniera "Sos Enattos"- Annualità 2001-2005, legge n. 204 del 1993 - Progetto n. 29 (missione 09 - programma 02 - titolo 2);

ii) euro 6.010 derivanti dal contratto tra Centro regionale di Programmazione e IRPET, Istituto regionale programmazione economica Toscana, per la concessione all'accesso alla Web application IO - Pythagoras (missione 01 - programma 01 - titolo 1);

jj) euro 4.000 derivante dagli oneri relativi al debito commerciale contratto dal Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole ed alimentari dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale con la società LeasePlan conseguente alla proroga della convenzione attivata da CONSIP "Autoveicoli in noleggio 13 Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni - Lotto 1 (vetture operative)", di cui è risultata aggiudicatala la ditta LeasePlan Italia Spa, per la durata di 6 mesi a decorrere dal 15 maggio al 14 novembre 2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1);

kk) euro 2.000 a favore del commissario ad acta relativi alla graduatoria predisposta, approvata e pubblicata in data 29.07.2022, dei beneficiari dei contributi banditi dall'Assessorato del turismo come disposto dalla legge regionale n. 7 del 1955, articolo 1, comma 1, lettera c) "Cartellone dello spettacolo e della cultura" (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 18. Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di:

a) euro 855 derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento di procedure negoziate per affidamento di 26 servizi, per i quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

b) euro 14.460,79 relativa alla copertura a favore della ditta Erriu Daniele dell'obbligazione intervenuta a seguito di ricorso gerarchico ed in accoglimento dello stesso provvedimento presentato, relativo alla concessione di incentivi per l'apprendistato alle imprese artigiane sulle assunzioni di cui alla legge regionale n. 12 del 2001 e riferite all'annualità 2014 nel bando 2020 (missione 14 - programma 01 - titolo 1);

c) euro 150 derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento di procedure negoziate per affidamento di servizi, per i quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

d) euro 255 derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a carico della Direzione generale della Protezione civile, conseguenti all'espletamento di gare per le quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa (missione 11 - programma 01 - titolo 1);

e) euro 120.000 derivante dagli oneri relativi al contributo finanziario riconosciuto dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale all'Università degli studi di Sassari - Dipartimento di agraria, conseguente alla stipulazione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 nell'anno 2021 (missione 16 - programma 01 - titolo 1);

f) euro 750.000 relativi alla graduatoria approvata dal commissario ad acta e pubblicata in data 29.07.2022, a favore dei beneficiari dei contributi banditi dall'Assessorato del turismo come disposto dalla legge regionale n. 7 del 1955, articolo 1, comma 1, lettera c) "Cartellone dello spettacolo e della cultura", a seguito dell'annullamento della graduatoria originaria effettuata dalle sentenze TAR Sardegna n. 598/2021 e n. 3/2022 (missione 07 - programma 01 - titolo 1);

g) euro 60 derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a carico dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, conseguenti all'espletamento di gare per le quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa (missione 01 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 19. Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese e utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2022/2024 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 2, tabella B (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, i cui effetti giuridici decorrono dal 1° dicembre 2022.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[4] Comma abrogato dall'art. 84 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[8] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[9] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[12] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[13] Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 15 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.