Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 11/02/2019 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Personale dell'Agenzia) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 48 bis della legge regionale n. 8 del 2016 (Nuovo inquadramento contrattuale) |
Art. 3. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione) |
Art. 4. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2018 (Rapporto di lavoro a tempo determinato) |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 1.3.182 - L.R. 11 febbraio 2019, n. 6.
Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS.
(B.U. 14 febbraio 2019, n. 8)
Art. 1. Modifiche all'articolo 48 della
1. All'articolo 48 della
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nel rispetto dei limiti in materia di ordinamento civile, i rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia, amministrazione pubblica facente parte del sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis della
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 2. Modifiche all'articolo 48 bis della
1. All'articolo 48 bis della
a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: "Omogeneizzazione del sistema Regione";
b) al comma 1 le parole "1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48" sono sostituite dalle parole "1. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 bis e 6 dell'articolo 48, secondo le procedure di cui al titolo VI della
c) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 3. Modifica dell'articolo 1 della
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 4. Modifica dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5 (Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. Per garantire l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, l'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a procedere alla progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale. La Regione attua gli interventi di cui al presente comma nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dalla normativa statale e nell'ambito delle risorse stanziate annualmente in bilancio (missione 09 - programma 02).
2. L'articolo 4 della
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).