§ 1.3.80 - L.R. 25 giugno 1984, n. 33.
Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:25/06/1984
Numero:33


Sommario
Art. 7.      L'impiegato, ai quale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità dal medesimo contratto, ha diritto al rimborso delle spese di cura effettivamente sostenute, comprese [...]
Art. 14.      In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all'art. 13, con decorrenza dal 1° luglio 1982 e dalla data di assunzione, se successiva, al personale [...]
Art. 15.      L'anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1° luglio 1982 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella [...]
Art. 16.      L'assegno personale previsto dall'art. 12 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuato ai sensi dell'art. 14.
Art. 17.      Ai fini della determinazione della misura del compenso per il lavoro straordinario, le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 13 hanno effetto a [...]
Art. 18.      La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art. 13 della l.r. 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1982, sulla [...]
Art. 19.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo di cui alla l.r. 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 3.000.000.000 nell'anno 1984.
Art. 20.      In armonia con i criteri indicati nell'art. 29 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti pubblici [...]
Art. 21.      Al fine del contenimento degli oneri della presente legge nel quadro della politica governativa di contenimento della spesa pubblica, i miglioramenti economici derivanti dai precedenti articoli [...]
Art. 22.      I concorsi interni previsti dall'art. 90, primo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, ed estesi al personale della formazione professionale a norma dell'art. 23 della l.r. 2 marzo 1982, n. 7, [...]
Art. 23.      I concorsi speciali previsti dall'art. 91, primo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24.      Il personale incaricato con atto formale della direzione dell'Ufficio di documentazione regionale dipendente dall'Ufficio stampa della Regione è inquadrato con effetto dal 19 luglio 1982, nella [...]
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.      Fino a quando non sia emanata la normativa di revisione del Fondo istituito con la l.r. 5 maggio 1965, n. 15, secondo i criteri previsti dall'art. 26, gli analoghi fondi speciali esistenti [...]
Art. 28.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere:
Art. 29. 
Art. 30.      Il personale di ruolo degli enti strumentali della Regione che, ad almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso gli uffici dell'Amministrazione [...]
Art. 31. 


§ 1.3.80 - L.R. 25 giugno 1984, n. 33.

Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO I

     ACCOGLIMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO

 

     Artt. 1. - 6. [1]

 

TITOLO II

   NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 7.

     L'impiegato, ai quale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità dal medesimo contratto, ha diritto al rimborso delle spese di cura effettivamente sostenute, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché ad un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tab. A e B annesse al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. Spetta altresì il diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, per tutta la durata dell'aspettativa che sia stata concessa a motivo dell'infermità riconosciuta come sopra.

     Per ottenere il riconoscimento dell'infermità ai sensi del primo comma, l'impiegato è tenuto a presentare all'Amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità predetta Il rimborso delle spese di cura è assoggettato alla prescrizione quinquennale decorrente comunque da data non anteriore alla comunicazione del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell'infermità cui le spese si riferiscono.

     Per conseguire l'equo indennizzo ai sensi del primo comma, l'impiegato è tenuto a presentare all'Amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione dell'integrità fisica, ovvero dal giorno in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     Con apposito regolamento di esecuzione, sono stabilite le procedure per l'accertamento, gli organi sanitari e tecnico-amministrativi che intervengono nelle suddette procedure, nonché la misura dell'equo indennizzo che è determinata secondo criteri direttamente proporzionali alla categoria di menomazione, avuto riguardo alla retribuzione annua iniziale della qualifica funzionale di appartenenza del dipendente.

 

     Artt. 8. - 13. [1]

 

 

     Art. 14.

     In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all'art. 13, con decorrenza dal 1° luglio 1982 e dalla data di assunzione, se successiva, al personale appartenente al ruolo unico regionale è attribuita, nella fascia funzionale di inquadramento, la classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla data predetta. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione

     a) stipendio mensile, con i relativi aumenti periodici;

     b) assegno personale previsto dall'art. 12.

     Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

     Qualora, in base alla normativa preesistente ed a quanto stabilito all'art. 12, successivamente al 1° luglio 1982 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lett. a) e b) del precedente secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

 

     Art. 15.

     L'anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1° luglio 1982 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella allegata alla presente legge, nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella medesima, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 14.

     L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° luglio 1982, per il conseguimento delle successive classi di stipendio e dei relativi aumenti periodici.

     Nei confronti del personale, cui ai sensi dell'art. 14 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Fermo il trattamento più favorevole, detti aumenti periodici non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 14, tuttavia, nei confronti di coloro che ai sensi della preesistente normativa erano collocati nell'ultima classe di stipendio, sono comunque attribuiti nel nuovo parametro aumenti periodici di stipendio in numero pari a quello già assegnato sulla predetta classe.

 

     Art. 16.

     L'assegno personale previsto dall'art. 12 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuato ai sensi dell'art. 14.

 

     Art. 17.

     Ai fini della determinazione della misura del compenso per il lavoro straordinario, le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 13 hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

 

     Art. 18.

     La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art. 13 della l.r. 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1982, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e dalla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi della predetta legge regionale.

     Ai fini previsti dal precedente comma, i dipendenti cessati dal servizio alla data del 1° luglio 1982, ivi compresi quelli di cui all'art. 11 della l.r. 28 novembre 1981, n. 39, sono virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall'art. 13 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli artt. 12, 14 e 15, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1° luglio 1982 per l'individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, nonché dell'anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.

     Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il Comitato amministrativo del fondo di cui alla l.r. 5 maggio 1965, n. 15.

 

     Art. 19.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo di cui alla l.r. 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 3.000.000.000 nell'anno 1984.

 

     Art. 20.

     In armonia con i criteri indicati nell'art. 29 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti pubblici dipendenti dalla regione di cui all'art. 1 della presente legge.

     A tale fine i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 21.

     Al fine del contenimento degli oneri della presente legge nel quadro della politica governativa di contenimento della spesa pubblica, i miglioramenti economici derivanti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale nella misura percentuale di cui in appresso:

     - dal 1° luglio 1982: 30%;

     - dal 1° novembre 1983: 65%;

     - dal 1° maggio 1984: 100%.

     In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, nei confronti del personale che successivamente al 1° luglio 1982 sia cessato anche volontariamente dal servizio, la corresponsione dei miglioramenti economici ha luogo nella misura del 100% con decorrenza dal primo giorno del mese antecedente quello della stessa cessazione dal servizio e comunque non anteriore al 1° luglio 1982.

     La disposizione di cui al primo comma nono opera nei confronti del personale di cui all'art. 10 terzo comma, della l. r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 22.

     I concorsi interni previsti dall'art. 90, primo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, ed estesi al personale della formazione professionale a norma dell'art. 23 della l.r. 2 marzo 1982, n. 7, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i requisiti secondo quanto previsto nelle disposizioni medesime.

     Ha altresì titolo all'ammissione ai predetti concorsi interni, il personale inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale ai sensi della l.r. 12 gennaio 1982, n. 2, che sia in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 90, primo comma.

     I transiti nelle fasce superiori ai sensi dei precedenti commi hanno effetto dal 1° giugno 1982.

     A parziale modifica nella disposizione di cui al quarto comma dell'art. 90 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi interni consistono nella valutazione dei titoli di servizio, nonché in una prova pratica o in un colloquio.

     I contingenti destinati ai concorsi interni di cui al primo comma sono considerati complessivamente nell'ambito della medesima fascia funzionale e vengono ripartiti per singole qualifiche secondo il numero dei posti determinato nei decreti che indicono i concorsi stessi. Restano ferme le altre disposizioni contenute nell'art. 92 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 40 punti così ripartiti:

     - 10 punti per i titoli di servizio, riferiti alla durata ed alla qualità del servizio reso;

     - 30 punti per la prova d'esame.

 

     Art. 23.

     I concorsi speciali previsti dall'art. 91, primo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso il personale che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato nella sesta fascia del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale, non proveniente da fascia inferiore, alla data del 1° giugno 1982. Il relativo beneficio è disposto con effetto dalla data da ultimo citata.

     Ai concorsi predetti è altresì ammesso il personale di cui alla l.r. 2 marzo 1982, n. 7, purché in possesso dei requisiti come sopra prescritti. Al personale medesimo è estesa la disposizione contenuta nell'art. 91 quarto comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, con attribuzione del relativo beneficio a decorrere dal 1° luglio 1979.

 

     Art. 24.

     Il personale incaricato con atto formale della direzione dell'Ufficio di documentazione regionale dipendente dall'Ufficio stampa della Regione è inquadrato con effetto dal 19 luglio 1982, nella quarta fascia funzionale del ruolo unico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, previo superamento di un colloquio secondo le modalità previste dagli artt. 89 e 92 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     L'applicazione della disposizione di cui al precedente comma è subordinata alla domanda del personale interessato, da inoltrare all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, resta salvo il rapporto in atto fino alla naturale scadenza e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento in ruolo è valutato per intero ai fini dell'attribuzione del trattamento economico in sede d'inquadramento e dell'ulteriore progressione economica.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme di cui all'art. 21 della l.r. 3 luglio 1963, n. 10, nella parte concernente il personale previsto dal presente articolo.

 

     Art. 25. [2]

     [Sino alla data d'insediamento della Commissione di disciplina costituita ai sensi dell'art. 59 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, i membri eletti di cui al primo comma, lett. b) e secondo comma sono sostituiti da componenti di pari numero e fascia funzionale nominati su una terna di dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale nell'ambito regionale.

     La Commissione di disciplina costituita ai sensi del precedente comma porta a conclusione i procedimenti dei quali sia stata già investita all'atto dell'insediamento dello stesso organo previsto in via ordinaria.]

 

     Art. 26. [3]

 

     Art. 27.

     Fino a quando non sia emanata la normativa di revisione del Fondo istituito con la l.r. 5 maggio 1965, n. 15, secondo i criteri previsti dall'art. 26, gli analoghi fondi speciali esistenti presso gli enti di cui all'art. 1 restano in vigore.

     In attesa della nuova disciplina di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto Fondo per effetto delle disposizioni dell'art. 133 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e dell'art. 5 della l.r. 1° giugno 1979, n. 46, nonché dell'art. 10 della l.r. 28 luglio 1981, n. 25, e dell'art. 22 della l.r. 2 marzo 1982, n. 7, è iscritto al Fondo medesimo, a domanda.

     Nei confronti del personale indicato al precedente comma continua l'iscrizione, ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL), applicandosi per la determinazione dei contributi al Fondo predetto la norma contenuta nell'art. 2, linea terzo del punto 1), della l.r. 5 maggio 1965, n. 15. La presente disposizione è estesa al personale assunto per pubblico concorso indetto ai sensi della L.R. 19 maggio 1981, n. 16.

 

     Art. 28.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere:

     a) [4];

     b) la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), del servizio reso con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o ad altre forme previdenziali pubbliche sostitutive dell'assicurazione obbligatoria, alle dipendenze dell'ERSAT (già ETFAS) e degli altri Enti di cui all'art. I, assumendo a carico dell'ente di appartenenza i relativi oneri nell'importo pari al 30% del totale, restando a carico del personale interessato la parte residua.

 

     Art. 29. [3]

 

     Art. 30.

     Il personale di ruolo degli enti strumentali della Regione che, ad almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 28 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, può chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

     I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di opzione.

     Il personale che si avvale di detta facoltà, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico, nella medesima fascia funzionale, con la qualifica e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza.

     L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta utile ai fini della progressione economica nella fascia di inquadramento. Essa è altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall'applicazione di disposizioni corrispondenti all'art. 91 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, resta confermata l'iscrizione del personale inquadrato ai sensi della presente legge, rispettivamente, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

     Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 132 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51 , è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla l.r. 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

     Le disposizioni che precedono sono estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso gli enti strumentali della Regione, che sia in possesso dei requisiti indicati dalle disposizioni stesse, ai fini dell'opzione per l'inquadramento nei ruoli degli enti predetti.

 

     Art. 31. [5]

 

 

 

                     TABELLA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

                  DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

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                      Classi di stipendio

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                 1ª     2ª      3ª      4ª      5ª      6ª      7ª

               anni

                 0      2       4       8       12     16       20

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Fascia funzionale                 Parametri

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     I           76     81     86      94      103     112     122

    II           99    104    111     122      133     145     159

   III          116    123    130     143      156     170     186

    IV          132    140    149     163      178     193     212

     V          169    181    192     216      241     264     288

    VI          204    218    235     264      295     326     357

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     Note:

     a) il valore del punto parametrico resta pari a lire 4.551;

     b) la prima classe di stipendio corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe di stipendio si conseguono dopo due anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. Le successive classi quarta, quinta, sesta e settima si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente;

     c) restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della l r. 30 luglio 1970, n. 6;

     d) gli anni indicati nel riquadro contrassegnato con l'asterisco rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti dell'art. 15.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[1] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, a decorrere dalla data di cui allo stesso art. 80.

[3] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[4] Punto abrogato dall'art. 125 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

[3] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[5] Reca disposizioni finanziarie.