Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 22/12/2016 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998 (Gestione delle risorse umane) |
Art. 3. Reclutamento speciale |
Art. 4. Proroga dei contratti |
Art. 5. Reclutamento ordinario |
Art. 6. Mobilità del personale del soppresso ESAF |
Art. 7. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale) |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2016 |
Art. 9. Monitoraggio del personale delle società partecipate e delle aziende sanitarie |
Art. 10. Norma finanziaria |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 1.3.172 - L.R. 22 dicembre 2016, n. 37.
Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale.
(B.U. 23 dicembre 2016, n. 59)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina le modalità per il superamento del precariato e per la progressiva riduzione del numero dei contratti di lavoro a termine presso le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo l'articolo 6 della
"Art. 6.1 (Disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni del sistema Regione)
1. Le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Le medesime amministrazioni possono assumere personale con contratti a termine, previa selezione pubblica ed esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, solo per rispondere a motivate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle limitazioni finanziarie vigenti ed entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche; per prevenire fenomeni di precariato esse sottoscrivono prioritariamente i contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; l'assunzione a tempo determinato non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato."
Art. 3. Reclutamento speciale
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratti a termine, compatibilmente con i vincoli assunzionali e nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, approva un Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione.
2. Il piano di cui al comma 1 è finalizzato alla stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigente con contratti a termine in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo maturati presso le amministrazioni del sistema Regione e prevede:
a) l'attivazione delle procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 1, comma 529, della
b) lo svolgimento delle procedure di reclutamento speciale transitorio riservate esclusivamente a coloro che hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del
c) l'espletamento di procedure di reclutamento speciale ordinario, secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 3 bis, del
3. Alle procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), è destinato fino al 50 per cento delle risorse assunzionali complessivamente determinate ai sensi della normativa vigente.
4. Il piano di cui al comma 1, adottato sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, con riferimento a ciascuna delle amministrazioni del sistema Regione:
a) individua il personale in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
b) definisce per ciascun anno, sulla base delle risorse assunzionali disponibili, le unità di personale da avviare a stabilizzazione per ciascuna delle procedure di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sulla base di una graduatoria determinata dall'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine presso le amministrazioni del sistema Regione;
c) disciplina i tempi e le modalità di attuazione.
5. Lo stanziamento del fondo per il reclutamento del personale a tempo indeterminato dipendente e dirigente dell'Amministrazione regionale, iscritto in conto della missione 01 - programma 10, è incrementato, a decorrere dall'anno 2017, di euro 500.000.
6. Al fine di consentire agli enti e alle agenzie del sistema Regione l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 2017, la spesa di euro 1.000.000 annui, quale integrazione delle risorse già disponibili nei rispettivi bilanci, da ripartire tra le stesse amministrazioni, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle relative capacità assunzionali (missione 01 - programma 10 - titolo 1).".
7. Il piano di cui al comma 1 non comprende il personale interessato da altri piani di stabilizzazione in fase di attuazione e disciplinati da specifiche norme, quello impiegato in attività di formazione nei Centri regionali di formazione professionale (CRFP), gli addetti agli uffici stampa, gli addetti agli uffici di gabinetto o alle strutture di staff del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.
8. Il personale già rientrante nel piano di stabilizzazione di cui all'articolo 36 della
9. Alle procedure di cui al comma 2 partecipa anche il personale che ha maturato i requisiti con periodi di lavoro svolti, in tutto o in parte, presso enti locali nell'espletamento, per una durata prevalente attestata dal responsabile della struttura, di funzioni trasferite in capo alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili con la normativa di settore, anche al personale assunto con contratto a tempo determinato presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna e presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.
Art. 4. Proroga dei contratti
1. Esclusivamente per le finalità di cui alla presente legge volte al superamento del precariato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni del sistema Regione, contestualmente all'approvazione del piano pluriennale di cui all'articolo 3, provvedono, ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 5. Reclutamento ordinario
1. L'Amministrazione regionale, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, oltre alla quota delle risorse assunzionali destinata alle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, attiva le procedure di reclutamento ordinario secondo le modalità previste dalla
Art. 6. Mobilità del personale del soppresso ESAF
1. Il personale di ruolo del soppresso ESAF trasferito alla società Abbanoa ai sensi della
Art. 7. Modifiche all'articolo 37 della
1. All'articolo 37 della
a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Per le medesime finalità previste dal comma 5, l'ASPAL adotta le misure per il superamento del precariato, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, l'ASPAL, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 9, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato con le modalità previste dall'articolo 36, comma 2, quarto periodo, del
Art. 8. Modifiche alla
1. All'articolo 1 della
a) al comma 24 dopo le parole "(legge di stabilità 2016)" sono aggiunte le seguenti "in deroga ai piani di stabilizzazione le province sono autorizzate a prorogare e rinnovare i contratti a tempo determinato nei limiti delle risorse disponibili fino al completamento dell'applicazione del processo di riordino delle autonomie locali.";
b) al comma 36 le parole "è autorizzata l'estensione per un periodo di dodici mesi dei contratti in essere" sono sostituite dalle parole "è autorizzato il rinnovo per un periodo di dodici mesi dei contratti".
Art. 9. Monitoraggio del personale delle società partecipate e delle aziende sanitarie
1. Al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e a tutela dei livelli occupazionali, in considerazione del previsto riordino della disciplina dei settori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale effettua il monitoraggio del personale impiegato presso ciascuna delle società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e delle aziende sanitarie con specifico riferimento alla tipologia contrattuale e alle categorie di appartenenza.
Art. 10. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5, pari ad euro 7.616.000 annui a decorrere dall'anno 2017 (missione 01 - programma 10 - titolo 1), si fa fronte rispettivamente:
a) per gli anni 2017 e 2018 mediante utilizzo delle risorse già stanziate per i medesimi anni nel bilancio di previsione della Regione 2016-2018 in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1, per l'attuazione del piano del fabbisogno del personale, incrementate di euro 1.500.000 mediante pari riduzione delle disponibilità finanziarie iscritte per gli anni 2017 e 2018 in conto della missione 15 - programma 01 - titolo 1;
b) a decorrere dall'anno 2019, con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, sino alla definizione delle procedure di stabilizzazione, quantificati in euro 4.751.139,27 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziate per gli anni 2017 e 2018 nel bilancio di previsione della Regione 2016-2018 in conto delle seguenti missioni e programmi:
missione |
programma |
importo |
1 |
10 |
413.783,95 |
1 |
11 |
288.274,76 |
1 |
12 |
1.718.231,75 |
5 |
2 |
123.792,34 |
8 |
1 |
731.430,12 |
9 |
2 |
18.139,32 |
12 |
7 |
37.866,54 |
14 |
1 |
53.746,03 |
15 |
3 |
29.316,07 |
19 |
2 |
1.336.558,38 |
TOTALE |
|
4.751.139,27 |
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui alla
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall'art. 9 della
[2] Periodi abrogati dall'art. 28 della