Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 27/12/1996 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Norme per la rinnovazione degli scrutini. |
Art. 2. Personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale. |
Art. 3. Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n. 24 e 14 settembre 1993, n. 41. |
Art. 4. Abrogazione di norme. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
§ 1.3.139 – L.R. 27 dicembre 1996, n. 39.
Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi, dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
(B.U. 31 dicembre 1996, n. 41).
Art. 1. Norme per la rinnovazione degli scrutini. [1]
[1. La presente legge si applica alla nuova formazione della annullata graduatoria di inquadramento, a norma dell'articolo 1 della
2. Agli scrutini per la nuova formazione delle graduatorie di cui al comma 1 sono ammessi, purché in possesso dei requisiti, tutti i dipendenti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione agli scrutini annullati, ancorché nel frattempo cessati dal servizio.
3. Ai fini di detti scrutini, alla valutazione dei titoli si provvede, come stabilito dagli articoli 1 e 3 della
4. Alla nomina delle commissioni di concorso si provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
5. I lavori delle commissioni devono concludersi entro 240 giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di nomina delle stesse [2].]
Art. 2. Personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale.
1. Tutti i dipendenti già inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale sulla base degli scrutini oggetto di annullamento sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, con la medesima decorrenza dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale. A tal fine sono considerati disponibili i posti vacanti nella qualifica funzionale di accesso e nella qualifica funzionale superiore e non operano i limiti previsti dall'articolo 5 della
[2. Nei confronti dei dipendenti che, a seguito della rinnovazione degli scrutini, risultino collocati oltre la concorrenza del numero dei posti originariamente messi a concorso, non ha comunque luogo la ripetizione delle somme percepite fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, in ragione dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale.] [4]
[3. Non si procede, fino all'approvazione delle nuove graduatorie, alle operazioni di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza spettanti al personale già compreso nelle graduatorie annullate e nel frattempo cessato dal servizio.] [5]
[4. Fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale possono essere esercitate, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 3. Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n. 24 e 14 settembre 1993, n. 41.
1. A conferma della portata dispositiva testualmente deducibile dall'articolo 4 della
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato conferire nuovi incarichi di coordinamento delle strutture organizzative elencate nella tabella allegata alla
3. Gli articoli 1, comma 3, e 3, comma 2, della
4. Fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale richiamati nel comma 3 e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima disciplinati dall'articolo 4 della succitata
Art. 4. Abrogazione di norme.
1. E' abrogato l'articolo 2 della
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1996 e per gli anni 1996-1998, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il seguente capitolo per memoria:
Cap. 02024 - (N.I.) - 1.1.1.2.1.1.01.01 - [01.02]
Spese derivanti dall'eventuale inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti precedentemente esclusi dalle relative graduatorie (spesa obbligatoria).
2. All'iscrizione nel succitato capitolo degli stanziamenti necessari si provvede ai sensi dell'articolo 23 della
3. Il capitolo 02024 è iscritto nell'elenco n. 1 annesso alla
4. Le spese per il funzionamento delle commissioni di concorso previste dalla presente legge trovano copertura nello stanziamento già iscritto nel capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 20 della
[2] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della
[3] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall’art. 20 della
[5] Comma abrogato dall’art. 20 della
[6] Comma abrogato dall’art. 20 della