Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 14/09/1993 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 4. (Interpretazione autentica). |
§ 1.3.127 - L.R. 14 settembre 1993, n. 41.
Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento.
Artt. 1. - 3 bis. [1]
Art. 4. (Interpretazione autentica).
1. La norma del comma 1 dell'articolo 6 della
2. In correlazione a quanto previsto nel comma 1 ed ai fini della procedura in esso indicata, nelle tabelle numerate da 1 a 14 ed allegate alla presente legge sono tassativamente individuate le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione operanti alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987. Le predette strutture sono considerate come servizi o come settori secondo le corrispondenze indicate nelle tabelle medesime. I connessi incarichi di direzione sono valutati nei confronti dei soggetti responsabili individuati negli atti ricognitivi della Presidenza della Giunta, degli Assessorati e dell'Azienda delle foreste demaniali emessi ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116.
3. Ai fini della procedura indicata nel comma 1, per il periodo successivo al 15 marzo 1987 e sino alla attivazione del regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della regione con la nomina dei coordinatori di servizio e di settore, sono considerate esclusivamente le strutture organizzative indicate al comma 2 che siano rimaste operanti, nonché i servizi ed i settori istituiti con legge regionale o con il regolamento previsto dagli articoli 5 e 6 della
4. Sono nulle ad ogni effetto di legge le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della Regione che, successivamente al 15 marzo 1987, non siano istituite con legge ovvero sulla base della legge.
[1] Articoli abrogati dall'art. 80 della