§ 4.1.c - Legge Provinciale 16 agosto 1976, n. 21.
Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento. [*]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:16/08/1976
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Nuova disciplina del consiglio agrario forestale provinciale.
Art. 2.  Finalità delle Aziende agrarie.
Art. 3.  Attività delle Aziende agrarie.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Consiglio di amministrazione.
Art. 6.  Funzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Presidente.
Art. 8.  Revisori dei conti.
Art. 9.  Statuto.
Art. 10.  Controllo sulle deliberazioni.
Art. 11.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 12.  Personale.
Art. 13.  Patrimonio.
Art. 14.  Finanziamento.
Art. 15.  Norme transitorie.
Art. 16.  Agevolazioni finanziarie.


§ 4.1.c - Legge Provinciale 16 agosto 1976, n. 21.

Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento. [*]

(B.U. 24 agosto 1976, n. 36).

 

Art. 1. Nuova disciplina del consiglio agrario forestale provinciale.

     1. Il consiglio agrario forestale provinciale di Trento di cui alle leggi regionali 20 agosto 1960, n. 11, e 20 gennaio 1968, n. 2, assume la denominazione di «Aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura» ed è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge, che sostituiscono le disposizioni delle leggi sopra richiamate [1].

 

     Art. 2. Finalità delle Aziende agrarie.

     1. Le Aziende agrarie hanno una personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Trento.

     2. Esse hanno per scopo il sostegno e la promozione delle attività agricole nella provincia di Trento mediante l'apprestamento dei mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività medesime.

     3. Nell'esercizio dei propri compiti le Aziende agrarie dovranno attenersi alle direttive che potranno essere stabilite dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 3. Attività delle Aziende agrarie.

     1. Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo le Aziende agrarie svolgono le seguenti attività:

     a) la produzione, l'acquisto e la vendita di fertilizzanti, antiparassitari, piante, sementi, attrezzi, macchine, scorte vive e morte ed in genere di quanto può riuscire utile all'esercizio dell'agricoltura;

     b) la locazione di macchine ed attrezzi ad agricoltori singoli o associati;

     c) l'effettuazione in forma diretta o come intermediarie di operazioni di credito agrario di esercizio in natura;

     d) lo svolgimento per gli agricoltori e loro organizzazioni associative delle funzioni di programmazione delle domande e di acquisto dei prodotti di cui al punto a);

     e) l'attuazione in genere di iniziative ed operazioni atte al conseguimento degli scopi sopra indicati, operando sia direttamente che come ente intermediario nei rapporti con istituti ed enti pubblici e privati.

     2. L'ente può altresì promuovere la costituzione di società commerciali che svolgano le attività di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e assumere in esse partecipazioni.

     3. L'ente può cedere o conferire alle società partecipate di cui al secondo comma gli esercizi commerciali attualmente condotti, dando in locazione i relativi immobili di sua proprietà. In tal caso detti esercizi restano autorizzati per i fini di cui al titolo II nonché degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'obbligo delle società cessionarie di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

     4. L'apertura di nuovi esercizi, l'ampliamento e il trasferimento di quelli esistenti sono in ogni caso soggetti alle norme di cui alla predetta legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. L'ente può inoltre dare in locazione immobili di sua proprietà, anche in forma agevolata e comunque secondo le modalità stabilite dallo statuto, alle organizzazioni sindacali agricole [1]a.

 

     Art. 4. Organi.

     1. Sono organi delle Aziende agrarie:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 5. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

     a) da tre esperti in materie economiche, di cui uno designato dalla minoranza del Consiglio provinciale;

     b) da un esperto in materie economiche designato dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative nell'ambito provinciale, d'intesa tra loro;

     c) da un funzionario provinciale esperto in materia finanziario- contabile [2].

     2. Il membro di cui alla lettera b) del primo comma viene designato entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi, alla nomina dell'esperto provvede direttamente la Giunta provinciale [2].

     3. Il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni.

 

     Art. 6. Funzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente, provvedendo in particolare:

     a) ad approvare il bilancio annuale, che comprende la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite; al bilancio annuale deve essere allegato un consuntivo di cassa redatto secondo specifici criteri di analisi economica;

     b) a formulare entro il mese di novembre di ciascun anno il programma di attività riferito all'esercizio successivo, nel quale deve essere data anche indicazione dei prevedibili flussi delle entrate e delle uscite di cassa ripartiti secondo i medesimi criteri indicati per il consuntivo di cassa;

     c) a definire gli indirizzi e i programmi pluriennali di attività dell'ente;

     d) ad approvare il regolamento relativo al personale;

     e) a deliberare l'acquisto e la vendita di beni immobili o la costituzione di diritti reali sugli stessi;

     f) a deliberare la partecipazione alle società di cui all'articolo 3, secondo comma;

     g) a deliberare in genere sull'attività dell'ente, con possibilità di demandare l'adozione di determinati atti al presidente [3].

 

     Art. 7. Presidente.

     1. Il presidente ed il vicepresidente delle Aziende agrarie sono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio seno nella prima riunione.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

     3. Il presidente ha la facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione di cui alla lettera g) dell'articolo 6, sottoponendoli al consiglio stesso per la ratifica nella sua prima riunione successiva [4].

     4. In caso di assenza od impedimento del presidente ne esercita le funzioni il vicepresidente.

 

     Art. 8. Revisori dei conti.

     1. Il controllo sulla gestione finanziaria delle Aziende agrarie è esercitato da un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta provinciale su designazione, relativamente ad un membro effettivo ed uno supplente, da parte delle minoranze del Consiglio provinciale.

     2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti dovrà essere iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

     3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

     4. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla Giunta provinciale le informazioni dalla stessa richieste [4]a.

 

     Art. 9. Statuto.

     1. Nel loro funzionamento gli organi delle Aziende agrarie dovranno attenersi alle disposizioni dello statuto, che sarà predisposto dal consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Lo statuto di cui al comma precedente sostituisce quello emanato in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 1960, n. 11.

 

     Art. 10. Controllo sulle deliberazioni.

     1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6, lettera g), sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale debbono essere trasmesse nel termine di dieci giorni dall'adozione [5].

     2. Le altre deliberazioni debbono essere trasmesse alla Giunta provinciale qualora ne sia fatta richiesta da parte di quest'ultima. La Giunta stessa, entro 30 giorni dal ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi o lo statuto dell'ente, nonché quelle che importino una evidente lesione degli interessi dell'ente medesimo.

 

     Art. 11. Scioglimento del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con deliberazione della Giunta provinciale per gravi violazioni di legge o dello statuto o delle direttive della Giunta provinciale, ovvero in caso di sua persistente inattività o di impossibilità di funzionare.

     2. Col provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

 

     Art. 12. Personale.

     1. Il personale che presti servizio presso il Consiglio agrario forestale provinciale di Trento e presso le Aziende agrarie rimane alle dipendenze del nuovo ente.

 

     Art. 13. Patrimonio.

     1. Le Aziende agrarie conservano il patrimonio spettante al consiglio agrario forestale provinciale di Trento ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 1960, n. 11, e quello successivamente acquisito dal consiglio stesso.

 

     Art. 14. Finanziamento.

     1. Le Aziende agrarie provvedono al finanziamento per il conseguimento dei propri finì istituzionali:

     a) con i proventi relativi ai servizi e alle attività svolte;

     b) con le proprie rendite patrimoniali;

     c) con gli eventuali contributi o liberalità disposti da enti pubblici e da privati.

 

     Art. 15. Norme transitorie.

     1. Gli organi delle Aziende agrarie previsti dalla presente legge assumeranno i propri compiti relativi alla gestione dell'ente a decorrere dal 10 gennaio 1977. Sino a tale data continua la gestione commissariale in atto per il consiglio agrario forestale provinciale e per le Aziende agrarie secondo le norme precedentemente in vigore.

     2. All'esercizio delle Aziende agrarie, di cui alle leggi regionali 20 agosto 1960, n. 11, e 20 gennaio 1968, n. 2, si continua a provvedere con gestione autonoma per il corrente esercizio finanziario. A decorrere dal 1° gennaio 1977 le Aziende agrarie provvedono alla propria gestione finanziaria e contabile in forma unitaria e ad esso unicamente fanno capo anche i rapporti giuridici già imputabili alle predette aziende.

     3. Le attività svolte attualmente dalle Aziende agrarie che non rientrano tra quelle indicate all'articolo 3 della presente legge, possono continuare ad essere esercitate per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza di quanto disposto al comma precedente.

 

     Art. 16. Agevolazioni finanziarie.

     1. Per favorire il conseguimento delle finalità delle aziende agrarie, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ente stesso un contributo annuo in misura non eccedente la somma equivalente all'attualizzazione di un concorso provinciale nel pagamento degli interessi su un prestito agevolato massimo di lire 3.000.000.000 con le modalità e le misure di intervento previste per le cooperative agricole dell'articolo 41 del provvedimento legislativo «Interventi organici in materia di agricoltura» per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agricole dei soci. Tale importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale in rapporto all'andamento del valore della lira italiana nei confronti dell'ECU utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal FEOGA, sezione orientamento [6].

     2. Per la concessione, la liquidazione e la erogazione delle agevolazioni si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, previste dagli articoli 10, 12 e 16 del provvedimento legislativo «interventi organici in materia di agricoltura».

     3. Il contributo di cui al primo comma può essere erogato per l'80 per cento all'inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base del programma di attività di cui all'articolo 6, lettera b), e per il rimanente a saldo sulla base del bilancio annuale di cui alla lettera a) del medesimo articolo 6, come sostituito dall'articolo 18 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.

     4. La Provincia può inoltre assegnare alle Aziende agrarie un fondo di dotazione e provvedere a successivi incrementi dello stesso.

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, primo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano nel caso in cui le Aziende agrarie cedano in locazione immobili o attrezzature di loro proprietà, acquistati o realizzati con i contributi provinciali, alle società partecipate di cui all'articolo 3, secondo comma [7].

 

     Artt. 17. - 18.

     (Omissis) [8].

 

 


[*] La presente legge è abrogata con decorrenza dalla data di nomina dei liquidatori di cui all'articolo 12, comma 2, della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[1] Per la L.R. 20 agosto 1960, n. 11 vedi B.U. 30 agosto 1960, n. 37; per la L.R. 20 gennaio 1968, n. 2 vedi B.U. 23 gennaio 1968, n. 4.

[1]1a Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 14 febbraio 1991, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[3] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.P. 10 aprile 1980, n. 8 e successivamente così modificato dall'art. 3 della L.P. 14 febbraio 1991, n. 5.

[4] Comma già modificato dall'art. 18 della L.P. 10 aprile 1980, n. 8 e ora così sostituito dall'art. 4 della L.P. 14 febbraio 1991, n. 5.

[4]4a Comma aggiunto dall'art. 29 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[5] Comma già modificato dall'art. 18 della L.P. 10 aprile 1980, n. 8 e ora così sostituito dall'art. 5 della L.P. 14 febbraio 1991, n. 5.

[6] L'importo di cui al presente comma è stato aggiornato a lire 4.010.604.000 con deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 1990, n. 1535 (B.U. 27 marzo 1990, n. 16).

[7] Articolo sostituito dall'art. 51 della L.P. 31 agosto 1981, n. 17 e così modificato dall'art. 12 della L.P. 27 dicembre 1982, n. 33 e dall'art. 6 della L.P. 14 febbraio 1991, n. 5.

[8] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.