§ 2.3.54 - L.P. 27 giugno 2005, n. 8.
Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:27/06/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Consultazione degli enti locali.
Art. 3.  Sistema integrato di sicurezza.
Art. 4.  Conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza.
Art. 5.  Coordinamento degli interventi provinciali.
Art. 6.  Accordi per la promozione del coordinamento degli interventi in materia di sicurezza pubblica.
Art. 7.  Finanziamento di progetti di carattere provinciale e di carattere locale.
Art. 8.  Assistenza e aiuto alle vittime dei reati.
Art. 9.  Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza.
Art. 10.  Esercizio delle funzioni di polizia locale.
Art. 11.  Gestione associata del servizio di polizia locale.
Art. 12.  Corpo di polizia locale.
Art. 13.  Comandante del corpo di polizia locale.
Art. 14.  Dotazione organica.
Art. 15.  Professionalità degli addetti al servizio di polizia locale.
Art. 16.  Accesso ai ruoli e disposizioni in materia di contrattazione.
Art. 17.  Comitato tecnico di polizia locale.
Art. 18.  Regolamenti.
Art. 19.  Competenze della Provincia.
Art. 20.  Funzioni di indirizzo.
Art. 21.  Finanziamenti per la costituzione di corpi intercomunali.
Art. 22.  Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 23.  Regolamento di esecuzione.
Art. 24.  Disposizioni in materia di organizzazione delle funzioni di polizia amministrativa provinciale e delegificazione della materia.
Art. 25.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 26.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.3.54 - L.P. 27 giugno 2005, n. 8.

Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale.

(B.U. 5 luglio 2005, n. 27 – S.O. n. 2).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Provincia autonoma di Trento definisce, nell’ambito delle materie di propria competenza, un quadro di interventi finalizzato al conseguimento di un’ordinata e civile convivenza nel territorio provinciale, alla prevenzione delle condizioni sociali, ambientali ed economiche che possono essere causa dei fenomeni di devianza e di disagio sociale, anche in ambito familiare, al sostegno delle vittime dei reati, attraverso la promozione di un sistema integrato di sicurezza che tenga conto delle specifiche esigenze di tutela di ogni persona anche in una prospettiva di pari opportunità.

     2. Questa legge disciplina inoltre gli indirizzi generali relativi all’organizzazione e allo svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni e loro forme associative, il coordinamento delle relative attività e l’esercizio associato delle funzioni, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

 

     Art. 2. Consultazione degli enti locali.

     1. La Provincia e i comuni, nell’ambito delle rispettive funzioni di governo, promuovono e realizzano in forma coordinata le attività disciplinate da questa legge secondo le modalità previste ai commi 2 e 3.

     2. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dall’articolo 7, commi 2 e 4, dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 23 sono approvate previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

     3. Per l’attuazione degli interventi previsti dagli articoli 10, 20 e 21 la Provincia acquisisce l’intesa con gli enti locali nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.

 

Capo II

Promozione del sistema integrato di sicurezza

 

     Art. 3. Sistema integrato di sicurezza.

     1. Il sistema integrato di sicurezza è rappresentato dalle politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate all’incremento della sicurezza nel territorio provinciale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà.

     2. La Provincia promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza mediante:

     a) l’istituzione, quale strumento di coordinamento, della Conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza prevista dall’articolo 4;

     b) l’individuazione di strumenti di coordinamento per l’attuazione degli interventi della Provincia nei diversi settori di competenza, che interessano profili attinenti le finalità previste da questa legge ai sensi dell’articolo 5;

     c) la promozione di accordi tra la Provincia, lo Stato e gli enti locali ai sensi dell’articolo 6;

     d) la realizzazione di specifici interventi per le finalità di cui al comma 1, da attuarsi attraverso il finanziamento di progetti di carattere provinciale e locale, l’assistenza e l’aiuto alle vittime dei reati e l’attività di ricerca, informazione e formazione sulle tematiche concernenti la sicurezza, secondo quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9;

     e) il sostegno del potenziamento della polizia locale, la sua riorganizzazione in corpi intercomunali nonché la formazione e l’aggiornamento secondo quanto previsto dal capo III.

     3. Nel promuovere la realizzazione del sistema integrato di sicurezza la Provincia e i comuni privilegiano interventi coordinati di sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali, compresi quelli derivanti dall'esecuzione sul territorio di pene detentive e di misure di sicurezza, da realizzarsi sulla base di intese con l'amministrazione statale competente, di riqualificazione di aree urbane, di riduzione dei danni derivanti da atti illeciti e volti all’educazione alla convivenza, al rispetto del principio di legalità, al reinserimento sociale e alla cultura dell’accoglienza. L'attuazione di tali politiche deve garantire il miglioramento del livello di sicurezza e benessere delle donne.

     4. La Provincia e i comuni individuano inoltre, quali interlocutori privilegiati, le associazioni e le organizzazioni di volontariato e le associazioni private che svolgono attività di carattere sociale, ricercandone un vasto coinvolgimento nelle attività previste da questa legge.

 

     Art. 4. Conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza.

     1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, la Provincia istituisce la Conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza quale strumento di definizione di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

     2. La conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia ed è composta:

     a) dagli assessori provinciali competenti per materia;

     b) dal presidente del Consorzio dei comuni trentini;

     c) da due sindaci di comuni collocati in zone periferiche, di cui uno a vocazione turistica, nominati dal Consorzio dei comuni trentini;

     d) dai sindaci dei comuni di Trento e di Rovereto;

     e) dal direttore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;

     f) da non più di sei rappresentanti, rispettivamente, degli imprenditori, degli operatori del privato sociale, del volontariato e dei sindacati, individuati secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Alla conferenza sono inoltre invitati il Commissario del Governo, il Presidente del Tribunale di sorveglianza e il Presidente del Tribunale per i minorenni, competenti per territorio, o loro delegati, nonché il delegato vescovile per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Trento.

     4. La conferenza propone le linee da perseguire in materia di sicurezza integrata e gli obiettivi e i traguardi comuni che i soggetti rappresentati, nell’ambito e nel rispetto delle loro attribuzioni, possono impegnarsi a raggiungere. La conferenza, per lo svolgimento della propria attività, può avvalersi della consulenza tecnica dell’osservatorio di cui all’articolo 9, se costituito.

 

     Art. 5. Coordinamento degli interventi provinciali.

     1. La Giunta provinciale può adottare con propria deliberazione specifici criteri per il coordinamento e l’integrazione degli interventi previsti da questo capo con quelli previsti dalle diverse normative provinciali di settore che interessano la materia della sicurezza.

     2. Al fine di assicurare l'effettivo coordinamento e l'integrazione degli interventi per la sicurezza di competenza della Provincia, la Giunta provinciale può istituire un’apposita commissione composta dai dirigenti delle strutture competenti per materia maggiormente coinvolte nel settore, alla quale può essere affidato il monitoraggio dello stato di effettiva integrazione degli interventi provinciali nonché il compito di proporre alla Giunta i criteri previsti dal comma 1, tenendo anche conto di quanto emerso nell’ambito della conferenza prevista dall’articolo 4.

     3. Le funzioni di direzione e coordinamento di cui al presente articolo e agli articoli 17, 19, 20 e 24 di questa legge sono esercitate dal servizio provinciale competente.

 

     Art. 6. Accordi per la promozione del coordinamento degli interventi in materia di sicurezza pubblica.

     1. La Provincia, nel rispetto della legislazione statale adottata ai sensi dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, promuove la collaborazione con lo Stato e gli enti locali, mediante la stipulazione di accordi che favoriscano, nel rispetto delle competenze di ciascun ente, il coordinamento dei rispettivi interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio provinciale.

     2. Gli accordi per la promozione del coordinamento degli interventi in materia di sicurezza pubblica possono riguardare, tra l’altro:

     a) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, di mobilità e sicurezza;

     b) il coordinamento tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia nazionali, in particolare nel caso in cui fenomeni rilevanti, rientranti tra le funzioni di polizia locale, richiedano l’azione coordinata delle diverse forze dell’ordine;

     c) la realizzazione di sistemi informativi integrati tra lo Stato, la Provincia e gli enti locali, da attuarsi attraverso uno scambio di informazioni sui fenomeni relativi alla criminalità, inciviltà e disordine urbano;

     d) la realizzazione di sistemi formativi integrati rivolti al personale delle forze di polizia nazionali e locali e agli operatori sociali;

     e) lo sviluppo di modelli operativi di polizia di prossimità da realizzarsi anche attraverso l’istituzione di vigili di quartiere nonché di modelli di partecipazione attiva dei cittadini, del volontariato, del privato sociale, della scuola e delle associazioni, anche con riferimento alle associazioni d'arma, al fine di migliorare le condizioni di vita e di sicurezza.

     3. Per i fini di quest'articolo la Provincia può realizzare direttamente o contribuire al finanziamento degli interventi conseguenti al raggiungimento degli accordi.

 

     Art. 7. Finanziamento di progetti di carattere provinciale e di carattere locale.

     1. La Provincia può concedere contributi per la realizzazione di progetti di rilievo provinciale, da parte di soggetti pubblici e privati, volti ad agevolare la soluzione di rilevanti problemi di sicurezza.

     2. La Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, prevedendo che i progetti siano corredati da un adeguato sistema di valutazione dei risultati; la medesima deliberazione può prevedere che i progetti siano presentati a seguito di specifici bandi adottati dalla Provincia.

     3. La Provincia può inoltre corrispondere appositi contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana nei territori di riferimento.

     4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 3 dando priorità agli interventi realizzati dai comuni in forma integrata con altri enti locali, associazioni e organizzazioni di volontariato, associazioni private che svolgono attività di carattere sociale, istituti scolastici o altri soggetti che possono contribuire all’attuazione delle politiche locali per la sicurezza.

     5. I progetti di cui ai commi 1 e 3 possono riguardare, tra l’altro:

     a) iniziative di carattere educativo o sociale dirette alla prevenzione di situazioni di disagio e di esclusione sociale anche con riferimento ai soggetti sottoposti ad esecuzione di pena anche non detentiva;

     b) iniziative didattiche o di studio volte all’approfondimento e alla conoscenza dei fenomeni connessi alla criminalità nonché allo sviluppo di una coscienza diffusa della legalità;

     c) adeguamenti tecnologici e strumentali volti al controllo e alla sorveglianza del territorio.

 

     Art. 8. Assistenza e aiuto alle vittime dei reati.

     1. La Provincia interviene in favore delle vittime dei reati promuovendo la realizzazione di sportelli di assistenza e di aiuto che garantiscano, tra l’altro, i seguenti servizi:

     a) attività di informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento;

     b) attività di informazione e di assistenza per lo svolgimento di attività amministrative connesse alle opportunità di accesso ai servizi e alle provvidenze di carattere pubblico che possano aiutare a ridurre il danno subito;

     c) assistenza psicologica nonché assistenza e orientamento all’accesso alle prestazioni dei servizi pubblici volte alla cura e all’aiuto alle vittime dei reati, con particolare riferimento alle categorie più deboli e alle vittime di violenze e reati gravi.

     2. La Provincia può realizzare le attività previste dal comma 1 direttamente o mediante il finanziamento di specifici progetti presentati, anche sulla base di appositi bandi, da soggetti pubblici o privati. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione del comma 1, prevedendo che i progetti siano corredati da un adeguato sistema di valutazione dei risultati.

     3. La Provincia interviene con forme di sostegno nei confronti delle vittime di gravi episodi di criminalità avvenuti nel territorio provinciale o in danno di residenti in provincia che versino in particolare stato di bisogno; tali interventi possono essere finalizzati anche ad alleviare le conseguenze da loro subite.

     4. Per i fini di cui al comma 3 la Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di richiesta e di assegnazione delle relative forme di sostegno.

     5. Gli accordi previsti dall'articolo 6 possono riguardare anche le modalità di attuazione del servizio svolto dalle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), al domicilio dei soggetti portatori di handicap, delle persone anziane o altrimenti impedite, vittime di reati, per stendere e ricevere la denuncia dei reati stessi.

 

     Art. 9. Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza.

     1. La Provincia può realizzare attività di monitoraggio, di ricerca, di documentazione, di informazione e di alta formazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità locali anche con riferimento al disagio giovanile e familiare, al contrasto dei fenomeni di violenza e sfruttamento e alle problematiche relative all’integrazione multiculturale e multietnica; tale attività può essere svolta anche in forma coordinata ai sensi dell’articolo 6.

     2. Al fine di dotarsi di un adeguato apporto scientifico a sostegno delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza la Giunta provinciale istituisce, anche mediante convenzione con università o altri soggetti pubblici o privati, l’Osservatorio per la sicurezza quale strumento consultivo e di proposta nonché di supporto alla conferenza di cui all’articolo 4. All’osservatorio possono essere affidate le attività previste dal comma 1. L’osservatorio presenta annualmente alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino.

 

Capo III

Organizzazione e funzioni del servizio di polizia locale

 

     Art. 10. Esercizio delle funzioni di polizia locale.

     1. I comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale urbana e rurale connesse alle competenze loro attribuite dalla vigente normativa nonché delle funzioni di polizia locale ad essi espressamente attribuite.

     2. Per l’esercizio delle funzioni di polizia locale i comuni organizzano un apposito servizio di polizia locale in modo da assicurare le rispettive prestazioni nell’ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

     3. Ogni ente locale nel quale è istituito il servizio di polizia locale organizza il servizio in piena autonomia nel rispetto di questa legge, assicurando che esso sia svolto con modalità tali da garantirne l’efficienza, l’efficacia e la continuità operativa e nel rispetto degli standard minimi di cui al comma 4.

     4. La Giunta provinciale definisce, con propria deliberazione, gli standard minimi di servizio che i comuni devono garantire, direttamente o attraverso le forme previste all’articolo 11, per lo svolgimento del servizio di polizia locale.

     5. Il servizio di polizia locale assicura l’assolvimento dei compiti ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti vigenti e in particolare:

     a) previene e reprime le infrazioni alle norme di polizia locale;

     b) vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;

     c) presta servizio d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento di attività istituzionali del comune;

     d) vigila sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

     e) svolge incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;

     f) predispone i servizi e collabora alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;

     g) collabora, d’intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

     h) esercita le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia;

     i) esercita le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;

     j) svolge le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;

     k) svolge le funzioni previste dal secondo comma dell’articolo 20 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

     l) esercita il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla polizia locale;

     m) supporta l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

     n) supporta le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

     6. Restano ferme le attribuzioni che competono al sindaco ai sensi della vigente normativa statale.

 

     Art. 11. Gestione associata del servizio di polizia locale.

     1. Al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio le funzioni di polizia locale possono essere esercitate dai comuni in forma associata, mediante l’istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall’ordinamento dei comuni. Attraverso la stipulazione di una apposita convenzione, i comuni possono inoltre avvalersi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale del comprensorio cui appartengono ovvero degli enti individuati dalla legge provinciale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali.

     2. Per esigenze di carattere stagionale o temporaneo, oppure ogni qual volta lo ritengano opportuno per migliorare la qualità del servizio o per realizzare una maggiore economicità nella sua gestione, i comuni possono attuare forme di collaborazione per aspetti anche settoriali del servizio, stabilendo a tal fine le opportune intese per mezzo di apposite convenzioni.

     3. Nel caso di gestione associata mediante convenzione i comuni interessati definiscono nella convenzione, in particolare:

     a) le modalità di adozione e i contenuti essenziali dei regolamenti di cui all’articolo 18;

     b) l’individuazione dell’ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata;

     c) l’individuazione delle modalità di consultazione di ciascun comune anche con riguardo alle modalità di adozione degli indirizzi organizzativi e di coordinamento previsti dalla lettera b);

     d) le modalità di utilizzazione del personale e dei mezzi nel territorio di ciascun comune;

     e) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;

     f) l’individuazione delle modalità di recesso dalla convenzione da parte delle amministrazioni partecipanti, oltre che di suddivisione del personale assunto ai fini della gestione associata nel caso che essa sia sciolta.

     4. Nel caso di gestioni associate le funzioni previste dall’articolo 10 sono esercitate dagli addetti assegnati al servizio intercomunale sull’intero territorio di riferimento della forma collaborativa intercomunale.

 

     Art. 12. Corpo di polizia locale.

     1. Il servizio di polizia locale può essere organizzato attraverso l’istituzione di un apposito corpo, quale struttura coordinata di persone e di mezzi che, nel caso di gestione associata delle funzioni di polizia locale, può avere carattere intercomunale.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 10 il corpo di polizia locale:

     a) è costituito da un organico di almeno sette addetti;

     b) è strutturato in modo tale da garantire la continuità del servizio;

     c) prevede, di norma, la presenza di un responsabile, denominato comandante, di figure addette al coordinamento e al controllo e di operatori;

     d) gestisce una centrale radio operativa;

     e) promuove l’organizzazione e l’integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.

     3. Al personale appartenente a un corpo di polizia locale non possono essere attribuiti compiti diversi da quelli previsti dall’articolo 10.

 

     Art. 13. Comandante del corpo di polizia locale.

     1. Ad ogni corpo di polizia locale è preposto un comandante.

     2. Il comandante del corpo attua le direttive impartite dal sindaco ed è responsabile verso lo stesso dell'addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo del personale appartenente al corpo.

     3. Il comando del corpo è affidato esclusivamente a persone di comprovata professionalità con riferimento ai compiti attribuiti al corpo e alla sua complessità.

     4. Nei corpi intercomunali il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati nell’organico del comune capofila o negli organici dei singoli comuni, fatta salva la possibilità dell’inquadramento nell’organico dell’eventuale forma associativa.

     5. Ferme restando le attribuzioni spettanti al sindaco ai sensi dell’articolo 10, comma 6, ai fini organizzativi e di coordinamento il servizio di polizia locale dipende per tutto il territorio interessato dal comandante del corpo.

 

     Art. 14. Dotazione organica.

     1. La dotazione organica di ciascun servizio di polizia locale è determinata, nel rispetto degli standard minimi previsti dall’articolo 10, comma 4, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

     a) consistenza della popolazione residente;

     b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;

     c) sviluppo edilizio;

     d) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;

     e) presenze turistiche;

     f) indice di motorizzazione;

     g) caratteristiche socio-economiche del territorio;

     h) presenze scolastiche;

     i) presenza di nodi stradali;

     j) presenza di organi o uffici periferici dell'amministrazione statale, regionale o provinciale;

     k) fenomeni di pendolarismo;

     l) andamento medio dei flussi di traffico.

 

     Art. 15. Professionalità degli addetti al servizio di polizia locale.

     1. Il personale addetto al servizio di polizia locale deve possedere una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

     2. Tale professionalità è assicurata mediante:

     a) la partecipazione a corsi di preparazione ai concorsi di assunzione del personale da adibire a funzioni di polizia locale;

     b) la partecipazione periodica durante il rapporto di lavoro a corsi di aggiornamento;

     c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all’impiego in specifici settori operativi.

     3. In particolare, con riguardo a quanto disposto in materia di porto dell’arma dalla vigente legislazione statale, il personale addetto al servizio di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all’uso dell’arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia.

     4. La frequenza ai corsi di aggiornamento e di specializzazione è obbligatoria per gli addetti al servizio di polizia locale.

     5. La Provincia promuove l’attività di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 22.

 

     Art. 16. Accesso ai ruoli e disposizioni in materia di contrattazione.

     1. Ai fini della copertura dei posti relativi alle figure professionali previste dall'articolo 12, comma 2, lettera c), le procedure concorsuali nonché i requisiti per la partecipazione, in relazione all’articolazione delle diverse categorie professionali, sono disciplinate dai regolamenti degli enti locali e dalla normativa vigente, nel rispetto della contrattazione collettiva.

     2. La contrattazione collettiva del comparto autonomie locali, nella determinazione della disciplina giuridica, economica, assicurativa e previdenziale, tiene conto delle particolari funzioni attribuite al personale di polizia locale anche in conseguenza dei più elevati standard qualitativi richiesti da questa legge.

 

     Art. 17. Comitato tecnico di polizia locale.

     1. È istituito il Comitato tecnico di polizia locale.

     2. Il comitato è organo di consulenza e proposta della Provincia con il compito di:

     a) esprimere pareri e proposte in ordine agli atti provinciali in materia di polizia locale;

     b) formulare proposte in merito al coordinamento delle funzioni in materia di polizia locale;

     c) formulare proposte in ordine ad iniziative per il miglioramento del servizio, anche con riferimento alle iniziative formative del personale;

     d) esprimere pareri su altri argomenti o questioni che riguardano il servizio di polizia locale.

     3. Il comitato è composto:

     a) dal dirigente del servizio provinciale competente per materia, che lo presiede;

     b) da non più di otto esperti in materia di polizia locale, di cui sei designati dal Consorzio dei comuni trentini; almeno quattro degli esperti designati dal consorzio sono scelti tra i comandanti di polizia locale.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio competente per materia.

     5. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

     6. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

     7. Ai componenti del comitato spettano, se dovuti, i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente.

     8. Il servizio competente per materia assicura il supporto tecnico e organizzativo al comitato.

 

     Art. 18. Regolamenti.

     1. I comuni adottano i regolamenti relativi al servizio di polizia locale secondo quanto previsto dalla vigente legislazione statale in materia e nel rispetto di questa legge e del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 23. I regolamenti in materia di polizia locale sono comunicati al Ministero dell'interno tramite il Commissario del Governo.

 

     Art. 19. Competenze della Provincia.

     1. La Provincia, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio e di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell’esercizio delle funzioni di polizia locale:

     a) esercita funzioni di indirizzo secondo quanto previsto dall’articolo 20;

     b) sostiene la costituzione di corpi intercomunali di polizia locale secondo quanto previsto dall’articolo 21;

     c) favorisce la formazione e l’aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale secondo quanto previsto dall’articolo 22.

 

     Art. 20. Funzioni di indirizzo.

     1. La Provincia, al fine di assicurare la collaborazione e l’integrazione delle attività dei servizi di polizia locale:

     a) promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, sia nel caso di fenomeni o avvenimenti che interessano il territorio di più comuni sia per fare fronte ad esigenze straordinarie di uno o più comuni;

     b) promuove il raccordo telematico tra i servizi di polizia locale al fine di garantire un'efficace gestione del servizio, anche attraverso lo scambio di informazioni e l’adozione di modulistica uniforme;

     c) promuove l’istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il servizio di polizia locale più vicino al luogo dell’evento per il quale si richiede l’intervento.

 

     Art. 21. Finanziamenti per la costituzione di corpi intercomunali.

     1. Al fine di dotare tutto il territorio provinciale di qualificati servizi di polizia locale la Provincia promuove e sostiene la costituzione di corpi intercomunali di polizia locale, secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale in materia di comuni, strutturati nel rispetto degli standard minimi previsti dall’articolo 10, comma 4, nonché la collaborazione tra i corpi intercomunali.

     2. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione e possono riguardare sia spese di investimento che spese correnti, comprese quelle relative al personale.

 

     Art. 22. Formazione e aggiornamento professionale.

     1. La Provincia promuove l’organizzazione di corsi di preparazione ai concorsi per l’assunzione del personale da adibire a funzioni di polizia locale.

     2. La Provincia promuove altresì l’organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione finalizzati ad assicurare il mantenimento e l’incremento del livello di professionalità del personale addetto al servizio di polizia locale.

     3. I corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione possono essere organizzati direttamente dalla Provincia, dai comuni singoli o associati, dai loro organismi rappresentativi ed in particolare dal Consorzio dei comuni trentini ovvero da strutture convenzionate, ivi compresa l’Associazione scuola di polizia municipale, con la partecipazione finanziaria della Provincia.

     4. La partecipazione con profitto ai corsi di preparazione ai concorsi previsti dal comma 1 è titolo valutabile e può costituire requisito per l’accesso nei concorsi da bandire per il reclutamento del personale adibito alle funzioni di polizia locale.

 

     Art. 23. Regolamento di esecuzione.

     1. Il regolamento di esecuzione di questa legge è approvato, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge.

     2. Il regolamento disciplina in particolare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai servizi o corpi di polizia locale, inclusi i dispositivi di tutela dell'incolumità personale che non siano classificati come arma e i criteri generali per la loro assegnazione da realizzarsi previo opportuno addestramento. Fatto salvo quanto previsto in materia di armi dalla vigente normativa statale in materia di polizia locale, rimane ferma la potestà regolamentare dei comuni in ordine all'adozione dei dispositivi di tutela personale e degli specifici criteri per la loro assegnazione.

     3. I comuni adeguano i propri regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento o nel diverso termine stabilito dal regolamento di esecuzione stesso.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di polizia provinciale

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di organizzazione delle funzioni di polizia amministrativa provinciale e delegificazione della materia.

     1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può individuare criteri di organizzazione e di funzionamento comuni ai diversi settori al fine di garantire caratteri di uniformità e omogeneità all’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa di competenza della Provincia.

     2. Il regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 23 individua criteri e modalità uniformi per l'autorizzazione ai dipendenti dei servizi interessati a svolgere le funzioni di polizia amministrativa provinciale nonché caratteristiche uniformi delle tessere di riconoscimento da assegnare a loro. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni legislative provinciali incompatibili individuate dal regolamento stesso.

     3. Il regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 23, inoltre, può definire modalità organizzative per l’esercizio coordinato delle attività di polizia amministrativa provinciale.

     4. Quest'articolo non si applica alle funzioni spettanti al corpo forestale, al corpo dei vigili del fuoco e all’organizzazione delle funzioni di protezione civile.

 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie e finali.

     1. La legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28 (Norme in materia di polizia locale), è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatti salvi l’articolo 10 e gli allegati A, B, C e D, che sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 23. Sono abrogate inoltre le lettere ww) e xx) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi), e il comma 2 della tabella A (Elenco degli organi collegiali soppressi) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

     2. Con l’entrata in vigore di questa legge, inoltre, sono abrogati il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, relativo alla costituzione del fondo per trasferimenti ai comuni e loro forme associative per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della convivenza civile, e l'articolo 24 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.

     3. Gli atti amministrativi di carattere generale adottati sulla base della legge provinciale n. 28 del 1993 continuano a mantenere la propria efficacia se compatibili con quanto previsto da questa legge.

     4. Le funzioni attribuite da questa legge al Consiglio delle autonomie locali sono svolte, in attesa della sua costituzione, dall'organismo previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale 16 marzo 2001, n. 602, e 28 maggio 2004, n. 1168, relative alla nomina dei componenti della Conferenza delle autonomie locali e dei relativi gruppi di lavoro. Al predetto organismo compete inoltre l'espressione dell'intesa con la Provincia prevista dall'articolo 2, comma 3, fino alla costituzione della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.

 

     Art. 26. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede:

     a) con le minori spese conseguenti all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, disposta dall'articolo 25;

     b) con l'utilizzo dell'apposito fondo globale previsto nel bilancio di previsione 2005-2007 per la "Nuova legge: sicurezza del territorio" (unità previsionale di base 85.10.110 - capitolo 856000/200) per gli importi di euro 620.000 per l'anno 2005, di euro 790.000 per l'anno 2006 e di euro 650.000 per l'anno 2007;

     c) con riduzione del fondo per nuove leggi - interventi del programma di Giunta - spese correnti (unità previsionale di base 85.10.110 - capitolo 856000/001) per gli importi di euro 380.000 per l'anno 2005, di euro 210.000 per l'anno 2006 e di euro 350.000 per l'anno 2007.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).