§ 3.6.8 - Legge Provinciale 3 settembre 1987, n. 23.
Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.6 flora e fauna
Data:03/09/1987
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Norme per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
Art. 2.  Tesserino d'idoneità.
Art. 3.  Commissione d'esame.
Art. 4.  Rinvio.
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)


§ 3.6.8 - Legge Provinciale 3 settembre 1987, n. 23. [1]

Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano.

(B.U. 15 settembre 1987, n. 41).

 

 

CAPO I

Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi

 

Art. 1. Norme per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

     1. La raccolta dei tartufi è consentita per le sole specie e nei periodi sottoindicati:

     a) Tuber melanosporum Vitt. (detto volgarmente tartufo nero pregiato) dal 15 dicembre al 15 marzo;

     b) Tuber aestivum Vitt. (detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone) dal 1° giugno al 30 ottobre;

     c) Tuber brumale Vitt. (detto volgarmente tartufo nero di inverno) dal 1° gennaio al 15 marzo.

     2. La raccolta è consentita in quantità non superiore a un chilogrammo al giorno per persona.

     3. La Giunta provinciale con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione può integrare l'elenco delle specie di cui è consentita la raccolta, qualora ciò fosse necessario sulla base di ulteriori conoscenze acquisite sulla presenza di specie diverse da quelle di cui al comma 1.

     4. A tal fine possono essere rilasciate dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Servizio foreste, caccia e pesca, speciali autorizzazioni per la ricerca a persone particolarmente esperte in materia onde acquisire una più approfondita conoscenza in ordine alle specie di tartufi presenti nel territorio provinciale.

 

     Art. 2. Tesserino d'idoneità.

     1. Il tesserino d'idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è rilasciato dal Servizio foreste, caccia e pesca, previo superamento di un esame volto ad accertare la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi nonché delle norme tecniche relative alla loro ricerca e raccolta.

     2. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti di autorizzazione a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della legislazione già in vigore.

     3. Il titolare del tesserino d'idoneità alla ricerca e raccolta deve consegnare al Servizio foreste, caccia e pesca, entro il 15 aprile di ogni anno, la scheda statistica allegata allo stesso.

 

     Art. 3. Commissione d'esame.

     1. L'esame previsto dall'articolo 2 è sostenuto davanti ad una apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta:

     a) dal dirigente del Servizio foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;

     b) da un esperto in materia;

     c) da un funzionario della Stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige;

     d) da un dipendente del Servizio foreste, caccia e pesca con funzioni anche di segretario.

     2. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura [2].

     3. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. Rinvio.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, per la ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi si osservano le disposizioni contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752.

 

     Art. 5. Vigilanza.

     1. Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle norme contenute o richiamate dalla presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura e degli animali, del paesaggio e dell'ambiente ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare, a carico del bilancio provinciale, appositi corsi di abilitazione, formazione ed aggiornamento per gli incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente legge nonché delle altre leggi riguardanti la protezione della natura, dell'ambiente e la difesa del suolo.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     1. Per la violazione delle disposizioni sulla ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi contenute e richiamate dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:

     a) per la ricerca e la raccolta senza tesserino d'idoneità: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

     b) per la ricerca e la raccolta senza ausilio del cane: da lire 50.00 a lire 300.000;

     c) per la raccolta senza l'impiego dell'apposito attrezzo: da lire 50.000 a lire 300.000;

     d) per la raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole: da lire 50.000 a lire 300.000;

     e) per la raccolta in periodi di divieto o di specie non consentite: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

     f) per ogni chilogrammo o frazioni di tartufi raccolti oltre la quantità consentita: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

     g) per l'apertura di buche senza il successivo riempimento o conguagliamento del terreno: da lire 50.000 a lire 300.000;

     h) per la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi: da lire 100.000 a lire 600.000;

     i) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

     l) per il commercio di tartufo fresco nel periodo in cui non è consentita la raccolta o appartenente a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

     m) per la lavorazione e per il commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 100.000 a lire 600.000;

     n) per il commercio di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 100.000 a lire 600.000.

     2. Le violazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 comportano la confisca del prodotto ed il ritiro del tesserino d'idoneità per un periodo da uno a due anni.

     3. Il prodotto confiscato deve essere consegnato, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza o assistenza.

     4. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i tartufi soggetti a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b), ed f) del comma 1 è raddoppiata.

     5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva, salvo quanto previsto nel presente articolo, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 1 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al Servizio foreste, caccia e pesca.

     7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

 

CAPO II

Modifiche di leggi provinciali

 

     Art. 7.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [7].

 

 

CAPO III

Disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano

 

          Art. 12.

     (Omissis) [8].

 

 

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Artt. 13 - 14.

     (Omissis) [9].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista, tranne gli artt. 10 e 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[3] Modifica l'art. 6 della L.P. 28 luglio 1986, n. 20.

[4] Modifica l'art. 7 della L.P. 25 luglio 1973, n. 16.

[5] Modifica l'art. 9 della L.P. 25 luglio 1973, n. 17.

[6] Modifica l'art. 21 della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60.

[7] Abroga il secondo comma dell'art. 9 della L.P. 31 ottobre 1977, n. 30.

[8] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 18 novembre 1988, n. 38.

[9] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.