Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 02/11/1993 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Funzioni di polizia locale. |
Art. 3. Gestione associata. |
Art. 4. Collaborazione intercomunale. |
Art. 5. Dipendenza dei servizi di polizia municipale. |
Art. 6. Istituzione del corpo di polizia municipale. |
Art. 7. Comandante del corpo di polizia municipale. |
Art. 8. Dotazione organica. |
Art. 9. Regolamenti. |
Art. 10. Uniformi e mezzi. |
Art. 11. Professionalità degli addetti al servizio di polizia municipale. |
Art. 12. Formazione ed aggiornamento professionale. |
Art. 13. Comitato tecnico provinciale per le funzioni di polizia locale. |
Art. 14. Compiti del comitato. |
Art. 15. Norma transitoria. |
Art. 16. Riferimento di spese. |
Art. 17. Copertura degli oneri. |
Art. 18. Variazioni di bilancio. |
§ 2.3.27 - Legge Provinciale 2 novembre 1993, n. 28. [1]
Norme in materia di polizia locale.
(B.U. 9 novembre 1993, n. 55).
TITOLO I
Organizzazione delle funzioni di polizia locale
Art. 1. Finalità.
1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 9, numero 1 dello Statuto speciale di autonomia, di cui al
Art. 2. Funzioni di polizia locale.
1. I comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale nelle materie di propria competenza e in quelle ad essi delegate.
2. A tal fine possono organizzare, anche in forma associata, un apposito servizio di polizia municipale in modo da assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.
3. Il servizio di cui al comma 2 provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti vigenti ed in particolare a:
a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
b) vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
d) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
f) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
g) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
h) esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
i) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della
l) svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo 20 del
m) esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge alla polizia locale.
Art. 3. Gestione associata.
1. Al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, le funzioni di cui all'articolo 2 possono essere esercitate dai comuni anche in forma associata.
2. In tal caso i comuni, ferma restando la facoltà di adottare le forme associative previste dalla
3. A tal fine i comuni interessati stipuleranno apposita convenzione con l'ente di cui al comma 2.
4. La Provincia favorisce ed incentiva l'esercizio in forma associata da parte dei comuni delle funzioni di polizia locale, utilizzando le somme assegnate ai sensi delle leggi in materia di finanza locale.
Art. 4. Collaborazione intercomunale.
1. Per esigenze di carattere stagionale o temporaneo, ovvero ogni qualvolta lo ritengano opportuno per migliorare la qualità del servizio o per realizzare una maggiore economicità della gestione, i comuni singoli o associati possono attuare forme di collaborazione per aspetti anche settoriali del servizio stesso, stabilendo a tal fine le opportune intese a mezzo di apposite convenzioni.
TITOLO II
Ordinamento della polizia municipale
Art. 5. Dipendenza dei servizi di polizia municipale.
1. Il sindaco o l'assessore da lui delegato impartisce le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Nel caso di gestione associata, i comuni interessati prevedono nella relativa convenzione:
a) le modalità di adozione ed i contenuti essenziali dei regolamenti di cui all'art. 9;
b) le modalità di utilizzazione del personale e dei mezzi nel territorio di ciascun comune;
c) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte del sindaco di ciascun comune;
d) le modalità della gestione amministrativa e finanziaria del servizio.
3. Ferme restando le attribuzioni spettanti ai sindaci ai sensi del comma 1 e in armonia con quanto disposto dalla convenzione, nel caso di gestione associata il servizio ai fini organizzativi e di coordinamento dipende su tutto il territorio interessato dall'ente gestore.
Art. 6. Istituzione del corpo di polizia municipale.
1. Il servizio di polizia municipale, inteso come struttura coordinata di persone e di mezzi, può essere organizzato attraverso l'istituzione di un apposito corpo nei comuni, singoli o associati, nei quali i relativi adempimenti sono espletati da un organico di almeno sette addetti.
2. L'ordinamento del corpo di polizia municipale deve, di regola, prevedere la presenza:
a) di un responsabile del corpo (comandante);
b) di addetti al coordinamento e al controllo;
c) di operatori (vigili).
Art. 7. Comandante del corpo di polizia municipale.
1. Ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante.
2. Il comandante del corpo di polizia municipale attua le direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato ed è responsabile verso lo stesso dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale addetto al corpo.
Art. 8. Dotazione organica.
1. La dotazione organica di ciascun servizio o corpo di polizia municipale deve essere determinata tenendo conto dei seguenti criteri generali:
a) consistenza della popolazione residente;
b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
c) sviluppo edilizio;
d) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
e) presenze turistiche;
f) indice di motorizzazione;
g) caratteristiche socio-economiche del territorio;
h) presenze scolastiche;
i) presenza di nodi stradali;
l) presenza di organi o uffici periferici della amministrazione statale, regionale e provinciale;
m) fenomeni di pendolarismo.
Art. 9. Regolamenti.
1. I comuni, singoli o associati, adottano i regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 della
2. I regolamenti in materia di polizia locale devono essere comunicati al Ministero dell'Interno tramite il Commissario del Governo.
Art. 10. Uniformi e mezzi.
1. Le uniformi sono costituite da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato.
2. Negli allegati A e B della presente legge sono determinate le caratteristiche, rispettivamente, delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale.
3. Negli allegati C e D della presente legge sono, altresì, determinate le caratteristiche, rispettivamente, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai servizi o corpi di polizia municipale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 della
TITOLO III
Formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia
municipale
Art. 11. Professionalità degli addetti al servizio di polizia municipale.
1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale deve possedere una professionalità adeguata alle funzioni svolte.
2. Tale professionalità è assicurata tramite:
a) la partecipazione a corsi di preparazione ai concorsi di assunzione del personale da adibire a funzioni di polizia locale;
b) la partecipazione periodica durante il rapporto di lavoro a corsi di aggiornamento;
c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.
3. In particolare, con riguardo a quanto disposto in materia di porto dell'arma dal comma 5 dell'articolo 5 della
4. La frequenza ai corsi di aggiornamento e di specializzazione è obbligatoria per gli addetti al servizio di polizia municipale.
Art. 12. Formazione ed aggiornamento professionale.
1. La Provincia, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM) e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore a livello provinciale, promuove l'organizzazione di corsi di preparazione ai concorsi di assunzione del personale da adibire a funzioni di polizia locale.
2. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità del personale addetto al servizio di polizia municipale la Provincia, con le modalità di cui al comma 1, promuove altresì l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione.
3. I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione possono essere gestiti direttamente dalla Provincia, dai comuni singoli o associati, ovvero da strutture convenzionate.
4. La programmazione, le modalità di ammissione dei candidati, la durata e la tipologia dei corsi ed ogni altra norma organizzativa verranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta provinciale su proposta del comitato di cui all'articolo 13.
5. La partecipazione con profitto ai corsi di preparazione ai concorsi costituisce titolo valutabile nei concorsi da bandirsi per il reclutamento del personale da adibire alle funzioni di polizia locale.
6. La Provincia concorre al finanziamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale con i criteri, i limiti e le modalità stabiliti da apposite deliberazioni della Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 13.
TITOLO IV
Organo consultivo
Art. 13. Comitato tecnico provinciale per le funzioni di polizia locale.
1. E' istituito il comitato tecnico provinciale per le funzioni di polizia locale, composto:
a) dall'assessore provinciale competente in materia di enti locali che lo presiede;
b) dal dirigente del servizio enti locali o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
c) da quattro esperti in materia di polizia locale nominati dalla Giunta provinciale di cui almeno uno scelto tra i comandanti di polizia municipale;
d) da quattro rappresentanti degli enti gestori designati congiuntamente dall'ANCI e dall'UNCEM;
e) da tre rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore a livello provinciale da scegliersi fra gli addetti al servizio.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio enti locali.
3. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura [2].
4. Le associazioni e le organizzazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta [3].
5. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente.
7. Il servizio enti locali assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo all'attività del comitato.
Art. 14. Compiti del comitato.
1. Il comitato è organo consultivo della Provincia con il compito di:
a) esprimere pareri e proposte in ordine agli atti provinciali in materia di polizia locale;
b) formulare proposte in ordine all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale di cui all'articolo 12 e al riparto dei relativi oneri;
c) formulare proposte in ordine ad iniziative per il miglioramento del servizio;
d) esprimere pareri su altri particolari argomenti o questioni che dovessero riguardare il servizio;
e) verificare lo stato di attuazione della presente legge.
TITOLO V
Norme transitorie e finali
Art. 15. Norma transitoria.
1. I comuni adeguano le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi a quanto stabilito negli allegati A, B, C e D entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. Riferimento di spese.
1. I corsi di cui all'articolo 12 si svolgono nell'ambito dei programmi di formazione e qualificazione del personale, di cui all'articolo 37 della
Art. 17. Copertura degli oneri.
1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di lire 3.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 19931995 di cui all'articolo 15 della
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 18. Variazioni di bilancio.
(Omissis).
ALLEGATO A |
(articolo 10) |
|
«CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI» |
|
|
UNIFORME INVERNALE MASCHILE |
|
Copricapo berretto rigido con calotta bianca e |
visiera in cuoio |
nero; rifinito con fascia blu millerighe |
per |
sottufficiali e graduati e con greca per |
ufficiali; |
con foderina intercambiabile; soggolo con |
eventuali |
distintivi di grado e stemma della |
polizia municipale. |
Lo stemma della polizia municipale |
corrisponde a |
quello della Provincia autonoma di Trento |
previsto |
dalla deliberazione della Giunta |
provinciale n. 11470 |
dd. 23 ottobre 1987 e dal decreto del |
Presidente della |
Repubblica 4 gennaio 1988. |
Giacca tessuto pesante colore blu notte ad un |
petto con |
quattro bottoni dorati e risvolti con |
alamari al |
bavero; quattro tasche a soffietto con |
pattina e |
bottoncino di cui due piccole al petto e |
due grandi |
alle falde laterali; spacco posteriore; |
spalline con |
distintivi di grado cucite entro |
l'attaccatura della |
manica da un lato e fermate con un |
bottone di metallo |
dall'altro; distintivo di servizio |
recante lo stemma |
della polizia municipale applicato alla |
tasca sinistra |
sul petto. |
Pantaloni dello stesso tessuto e colore della |
giacca, senza |
risvolti e senza bande. |
Cappotto tessuto pesante colore blu notte a doppio |
petto con |
collo aperto; bavero rivoltato con |
alamari; doppia |
fila di bottoni dorati; due tasche con |
pattina; |
martingala a due bottoni e spacco |
posteriore; spalline |
con distintivi di grado cucite entro |
l'attaccatura |
|
della manica da un lato e fermate con |
bottone di |
metallo dall'altro. |
Impermeabile lungo, di colore blu notte; con carré |
sovrapposto; cintura e cappuccio |
staccabili; |
bottoni di colore scuro; tessuto di nylon |
doppio |
resinato oppure gore-tex. |
Scarpe in pelle nera, liscie, con suola in cuoio |
e |
gomma. |
Stivaletti in pelle nera con suola in cuoio e gomma. |
Calze di lana, colore blu notte, lunghe al |
ginocchio. |
Cravatta blu notte. |
Camicia di cotone, colore celeste, a maniche |
lunghe, |
modello classico. |
Maglione di lana colore blu notte, con spalline, |
con |
scollatura a V, rinforzi alle spalle e |
toppe ai |
gomiti in tessuto. |
Dolcevita colore bianco, misto lana. |
Guanti in lana bianca e in pelle neri. |
Giacca vento colore blu notte, tessuto in gore-tex, |
con |
imbottitura staccabile; taschino al lato |
sinistro del petto con patta fermata con |
bottone |
a pressione e due tasche inferiori con |
patta |
fermata con bottoni a pressione; spalline |
cucite |
entro l'attaccatura della manica da un |
lato e |
fermate con bottone a pressione |
dall'altro; |
finiture in materiale rifrangente colore |
bianco. |
Berretto tipo «finmark» imbottito con |
copriorecchie |
colore blu notte, in tessuto impermeabile |
e |
stemma della polizia municipale. |
Doposci in pelle nera. |
Stivali in gomma colore nero. |
Calzamaglia in lana, senza piede, colore blu notte. |
|
|
UNIFORME ESTIVA MASCHILE |
|
Copricapo della stessa foggia della divisa |
invernale. |
Giacca-Pant. colore blu notte, tessuto fresco di lana, |
della stessa foggia della divisa |
invernale. |
|
Camicia di cotone, colore celeste, a maniche |
corte. |
Calzature di pelle colore nero, suola in cuoio. |
Cravatta blu notte. |
Calze di cotone, colore blu notte. |
Guanti di cotone, colore bianco. |
Impermeabile di cotone blu notte, con carré |
sovrapposto, cintura e cappuccio |
staccabili; tessuto in nylon leggero. |
Maglione in misto lana, colore blu notte, con |
spalline, con scollatura a V, rinforzi |
alle spalle e toppe ai gomiti in tessuto. |
|
La divisa estiva costituita da giacca e pantalone di tessuto |
leggero può essere indossata: senza giacca, con camicia celeste a |
maniche corte con alamari sulle punte del colletto, distintivo di |
servizio applicato al petto sul taschino sinistro. |
|
|
UNIFORME INVERNALE FEMMINILE |
|
Copricapo berretto di foggia femminile, con calotta |
bianca, falde e frontino in panno blu, |
con foderina intercambiabile; soggolo con |
eventuali distintivi di grado e stemma |
della polizia municipale. |
Giacca dello stesso tessuto e colore di quella |
maschile, di foggia femminile. |
Pantalone dello stesso tessuto e colore della |
giacca, di foggia femminile. |
Gonna dello stesso tessuto e colore della |
giacca, lunghezza tale da coprire il |
ginocchio. |
Cappotto dello stesso tessuto e colore di quello |
maschile, di foggia femminile. |
Impermeabile dello stesso tessuto e colore di quello |
maschile, di foggia femminile. |
Scarpe in pelle nera, chiusura con lacci, con |
suola in cuoio e gomma. |
Stivali in pelle nera, alti fino al ginocchio, |
con suola in gomma. |
Calze collant di colore blu notte. |
Cravatta blu notte. |
Camicia la stessa degli uomini. |
Maglione lo stesso degli uomini. |
Dolcevita la stessa degli uomini. |
Guanti in lana bianchi e in pelle neri. |
Giacca vento la stessa degli uomini. |
Berretto tipo «finmark» con le stesse |
caratteristiche di quello maschile. |
Doposci in pelle nera. |
Calzamaglia in lana, senza piede, colore blu notte. |
|
|
UNIFORME ESTIVA FEMMINILE |
|
Copricapo della stessa foggia della divisa |
invernale. |
|
Giacca colore blu notte, tessuto fresco di lana, |
della stessa foggia della divisa |
invernale. |
Gonna-pant. colore blu notte, tessuto fresco di lana, |
della stessa foggia della divisa |
invernale. |
Camicia di cotone, colore celeste, a maniche |
corte. |
Calzature in pelle colore nero, suola in cuoio. |
Cravatta blu notte. |
Calze collant di colore blu notte. |
Guanti di cotone, colore bianco. |
Impermeabile lo stesso degli uomini. |
Maglione lo stesso degli uomini. |
|
La divisa estiva femminile può essere indossata con le stesse |
caratteristiche di quella maschile. |
|
|
DIVISA PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO |
|
La stessa di quella ordinaria estiva ed invernale con le |
seguenti varianti: |
|
Pantaloni alla cavallerizza, di colore blu notte, |
dello stesso tessuto della giacca. |
Casco colore bianco, di materiale idoneo alle |
norme di sicurezza, con piccola visiera e |
sottogola; da usarsi esclusivamente |
durante lo svolgimento del servizio |
motociclistico. |
Stivali tipo polstrada. |
Guanti in pelle nera, alla moschettiera. |
Maglione in lana, colore blu notte, con girocollo. |
Giacca tecn. in pelle, colore nero, con imbottitura; |
bavero rivoltato con alamari; spalline |
cucite entro l'attaccatura della manica |
da un lato e fermate con un bottone |
dall'altro; due tasche al petto con patta |
fermate con bottoni a pressione e due |
tasche alle falde fermate con bottoni a |
pressione; chiusura con lampo e bottoni a |
pressione; maniche con linguette e |
impunture dotate di polso interno in |
maglia. |
|
VIGILI SCIATORI |
|
Tuta tecnica colore blu notte, con bordature bianche, |
cinturone bianco con borsello porta |
radio. |
Maglione colore blu notte, in lana pesante, con |
girocollo. |
Zainetto colore rosso con bordature bianche e |
scritte «Polizia Municipale». |
|
OGGETTI DI CORREDO |
|
Portabollettari bianchi, in pelle. |
|
Fischietto con catenella in metallo. |
Manicotti rifrangenti. |
Copriberretto |
rifrangente. |
Cinturone bianco, in pelle, con spallacci per i |
servizi auto-montati. |
Cinturino estivo bianco, in canapa, con stemma della |
polizia municipale sulla fibbia. |
Borsello bianco, in pelle, da portare a tracolla. |
Bottoni dorati, con stemma della polizia |
municipale. |
Distint. spec. (interprete, motociclista, sciatore, |
ecc.) tubolari per gradi. |
Casco per viabilisti, bianco modello Milano. |
Tesserino di plastificato con foto, di cm 8 per cm 6, |
riconoscimento contenente i seguenti dati: indicazione |
dell'ente di appartenenza, stemma della |
polizia municipale, scritta «Polizia |
Municipale», numero di matricola, grado e |
dati anagrafici. Sul retro del tesserino |
devono essere indicati: |
a) il decreto di riconoscimento della |
qualifica di agente di P.S.; |
b) la qualifica di agente o di ufficiale |
di P.G.; |
c) gli estremi della autorizzazione al |
porto d'armi; |
d) il gruppo sanguigno. |
Alamari di colore oro, con bordi di colore |
porpora. Parte centrale con sfondo colore |
porpora e stemma della polizia |
municipale. |
Distintivo di in metallo a forma di scudetto delle |
servizio dimensioni massime di cm 7,5 per cm 5,8, |
recante al centro lo stemma della polizia |
municipale su sfondo colore porpora e le |
scritte «POLIZIA MUNICIPALE» ai lati e |
«PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO» sopra lo |
stemma. Nella parte superiore, su fondo |
bianco di cm 0,8 è riportato il nome |
dell'ente di appartenenza; nella parte |
inferiore è indicato il numero di |
matricola dell'addetto. Il bordo dello |
scudetto è di colore oro (cm 0,3) |
lavorato con zigrinatura. |
ALLEGATO B
(articolo 10)
«CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO»
I gradi hanno una funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico.
Nell'ambito di una medesima qualifica funzionale per gli ufficiali, superiori o inferiori, una volta attribuito il grado non sono previsti avanzamenti; per i sottufficiali ed i graduati l'avanzamento nel grado è determinato dall'anzianità di servizio avendo come riferimento analogico la
I distintivi di grado sono conformi allo schema di seguito riportato.
(omissis).
ALLEGATO C |
(articolo 10) |
|
«CARATTERISTICHE DEI MEZZI» |
|
Autoveicoli di colore di base blu notte; guarniture |
di colore bianco sulle fiancate, a forma |
di «V» sul cofano anteriore e posteriore. |
Tetto bianco. Stemma della polizia |
municipale sulle portiere anteriori e |
riquadro, sul parafango anteriore |
sinistro, con indicato il numero del |
veicolo e il nome dell'ente di |
appartenenza. Scritta «POLIZIA |
MUNICIPALE» con lettere di colore nero |
sulle fasce laterali bianche. Dispositivi |
supplementari di segnalazione visiva a |
luce lampeggiante blu; dispositivi |
acustici bitonali. Altoparlante e faro |
direzionale manovrabile dall'interno. |
Parabrezza e lunotto posteriore recanti |
la scritta «POLIZIA MUNICIPALE» e il |
numero di telefono. |
Motoveicoli di colore di base blu notte. Parabrezza |
con fascia di colore bianco recante la |
scritta a lettere nere «POLIZIA |
MUNICIPALE». Stemma della polizia |
municipale sul serbatoio. Dispositivi |
supplementari di segnalazione visiva a |
luce lampeggiante blu; dispositivi |
acustici bitonali. Borse laterali |
portadocumenti con fascia laterale bianca |
recante la scritta a lettere nere |
«POLIZIA MUNICIPALE» e con riquadro |
indicante il numero del veicolo e il nome |
dell'ente di appartenenza. |
ALLEGATO D
(articolo 10)
«CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI»
- Impianto radio secondo le norme in materia.
- Autovelox per il controllo della velocità - di tipo omologato.
- Opacimetro per il controllo delle emissioni gassose dei veicoli a motore
- di tipo omologato
- Attrezzo a chiave per il bloccaggio dei veicoli in sosta vietata con
obbligo di rimozione o blocco di tipo omologato.
- Etilometro per l'accertamento dello stato di ebbrezza dei conducenti dei
veicoli a motore - di tipo omologato.
- Fonometro per il controllo del livello delle emissioni rumorose - di
tipo omologato.
- Armi - con le modalità e i limiti stabiliti dal decreto del Ministro
dell'interno dd. 4 marzo 1987. Le attività da svolgere con il porto
dell'arma saranno determinate dai regolamenti di cui all'articolo 9 della
presente legge.
[1] Legge abrogata dall’art. 25 della
[2] Comma così modificato dall'art. 7 della
[3] Comma così modificato dall'art. 7 della