Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 31/08/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36. |
Art. 2. Abrogazione di norma. |
Art. 3. Modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95. |
Art. 4. Proroga di termini. |
Art. 5. Piano finanziario di rimborso per la cessione di alloggi. |
Art. 6. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 4.3.120 - L.R. 31 agosto 2000, n. 19.
Norme in materia di cooperative edilizie.
(G.U.R. 1 settembre 2000, n. 40).
Art. 1. Modifiche alla
1. [1].
2. Il comma 3 dell'articolo 27 della
Art. 2. Abrogazione di norma.
1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 35 della
Art. 3. Modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.
1. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della
2. Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 [2].
3. I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del reddito [3].
4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie ammesse ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, deve farsi riferimento a quanto previsto nella
Art. 4. Proroga di termini. [5]
1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della
Art. 5. Piano finanziario di rimborso per la cessione di alloggi. [6]
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce il comma 1, art. 27 della
[2] Comma così modificato dall’art. 67 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 92 della
[5] Articolo così modificato dall'art. 56 della L:R. 3 maggio 2001, n. 6.
[6] Aggiunge il comma 4 all'art. 4 della