§ 4.3.120 - L.R. 31 agosto 2000, n. 19.
Norme in materia di cooperative edilizie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:31/08/2000
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.
Art. 2.  Abrogazione di norma.
Art. 3.  Modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.
Art. 4.  Proroga di termini.
Art. 5.  Piano finanziario di rimborso per la cessione di alloggi.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 4.3.120 - L.R. 31 agosto 2000, n. 19.

Norme in materia di cooperative edilizie.

(G.U.R. 1 settembre 2000, n. 40).

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

     1. [1].

     2. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è abrogato.

 

     Art. 2. Abrogazione di norma.

     1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, inserito con l'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37.

 

     Art. 3. Modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

     1. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ed il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

     2. Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 [2].

     3. I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del reddito [3].

     4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie ammesse ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1995, n. 3825 [4].

 

     Art. 4. Proroga di termini. [5]

     1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche e integrazioni sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

 

     Art. 5. Piano finanziario di rimborso per la cessione di alloggi. [6]

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Sostituisce il comma 1, art. 27 della L.R. 23 maggio 1991, n. 36.

[2] Comma così modificato dall’art. 67 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2007, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 92 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[5] Articolo così modificato dall'art. 56 della L:R. 3 maggio 2001, n. 6.

[6] Aggiunge il comma 4 all'art. 4 della L.R. 30 aprile 1991, n. 9.