§ 3.16.101 - L.R. 6 marzo 1976, n. 25.
Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:06/03/1976
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  Organo di revisione
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 3.16.101 - L.R. 6 marzo 1976, n. 25.

Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.

(G.U.R. 9 marzo 1976, n. 13).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 la Regione siciliana subentra alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria aventi sede nell'Isola.

 

     Art. 2.

     Gli immobili, gli impianti fissi, l'arredamento e le attrezzature di proprietà della Cassa per il Mezzogiorno in dotazione ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria sono trasferiti al patrimonio regionale.

     L'individuazione di tali beni è effettuata con appositi elenchi compilati a cura di una commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale per le finanze e composta da tre funzionari, rispettivamente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, dell'Assessorato regionale delle finanze e della Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreto dell'Assessore regionale per le finanze.

 

     Art. 3.

     I beni sopra specificati permangono in uso gratuito ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria per il raggiungimento degli scopi statutari degli stessi.

 

     Art. 4.

     I Consigli di amministrazione dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria sono così composti:

     - dal Presidente, nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

     - da quattro consiglieri nominati dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, così distinti:

     a) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione [1].

     - dei rappresentanti dei soci previsti dallo statuto dei Centri in numero non superiore a tre [2].

     In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere di cui alla precedente lett. b).

 

     Art. 5. Organo di revisione [3]

     1. Il collegio dei revisori è sostituito da un revisore unico, scelto mediante estrazione a sorte tra i soggetti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta.

     2. Al fine della scelta del revisore unico, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del medesimo Assessorato nonché in quello dell'ente..

 

     Art. 6.

     Il personale dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria è quello comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1975.

     Le variazioni alle dotazioni risultanti dalle tabelle organiche allegate ai bilanci dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria, alla data del 1° ottobre 1975, devono essere apportate con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione legislativa competente per materia.

 

     Art. 7.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1976, la spesa di lire 300 milioni ad integrazione dei versamenti disposti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni.

     Ai relativi oneri ricadenti sul bilancio della Regione per gli anni finanziari dal 1976 al 1978 si provvede con parte delle assegnazioni a carico del fondo di cui all'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[2] Alinea così modificato dall'art. 27, comma 2, della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.