Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 06/03/1976 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. Organo di revisione |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 3.16.101 - L.R. 6 marzo 1976, n. 25.
Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.
(G.U.R. 9 marzo 1976, n. 13).
A decorrere dal 1° gennaio 1976 la Regione siciliana subentra alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria aventi sede nell'Isola.
Gli immobili, gli impianti fissi, l'arredamento e le attrezzature di proprietà della Cassa per il Mezzogiorno in dotazione ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria sono trasferiti al patrimonio regionale.
L'individuazione di tali beni è effettuata con appositi elenchi compilati a cura di una commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale per le finanze e composta da tre funzionari, rispettivamente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, dell'Assessorato regionale delle finanze e della Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreto dell'Assessore regionale per le finanze.
I beni sopra specificati permangono in uso gratuito ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria per il raggiungimento degli scopi statutari degli stessi.
I Consigli di amministrazione dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria sono così composti:
- dal Presidente, nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;
- da quattro consiglieri nominati dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, così distinti:
a) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione [1].
- dei rappresentanti dei soci previsti dallo statuto dei Centri in numero non superiore a tre [2].
In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere di cui alla precedente lett. b).
Art. 5. Organo di revisione [3]
1. Il collegio dei revisori è sostituito da un revisore unico, scelto mediante estrazione a sorte tra i soggetti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al
2. Al fine della scelta del revisore unico, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del medesimo Assessorato nonché in quello dell'ente..
Il personale dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria è quello comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1975.
Le variazioni alle dotazioni risultanti dalle tabelle organiche allegate ai bilanci dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria, alla data del 1° ottobre 1975, devono essere apportate con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione legislativa competente per materia.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1976, la spesa di lire 300 milioni ad integrazione dei versamenti disposti dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni.
Ai relativi oneri ricadenti sul bilancio della Regione per gli anni finanziari dal 1976 al 1978 si provvede con parte delle assegnazioni a carico del fondo di cui all'art. 9 della
[1] Lettera così sostituita dall’art. 20 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 27, comma 2, della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 30 della