§ 60.1.30 – L. 8 febbraio 2001, n. 21.
Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:08/02/2001
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431).
Art. 2.  (Misure per l'emergenza abitativa).
Art. 3.  (Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo).
Art. 4.  (Programma innovativo in ambito urbano).
Art. 5.  (Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).
Art. 6.  (Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 7.  (Promozione delle società di trasformazione urbana).


§ 60.1.30 – L. 8 febbraio 2001, n. 21.

Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione.

(G.U. 23 febbraio 2001, n. 45).

 

Art. 1. (Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431). [1]

 

     Art. 2. (Misure per l'emergenza abitativa).

     1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

 

     Art. 3. (Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo).

     1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

     2. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

     4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti.

 

     Art. 4. (Programma innovativo in ambito urbano).

     1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove, coordinandolo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

     2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede me- diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

     3. Le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1.

     4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.

 

     Art. 5. (Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

     1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonché i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

     2. Gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venute meno in tutto o in parte le finalità originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.

 

     Art. 6. (Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica).

     1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle regioni, possono essere riprogrammati dalle stesse anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

     2. [2].

     3. Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977.

     4. Nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza, determinano le modalità di utilizzo di tali economie.

 

     Art. 7. (Promozione delle società di trasformazione urbana).

     1. Il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle società di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.

     2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica.

     3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.

 

 


[1] Sostituisce il comma 5 e modifica il comma 7, art. 11, della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

[2] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 17 della L. 30 aprile 1999, n. 136.