§ 2.11.79 - L.R. 29 novembre 1979, n. 234.
Interventi per la promozione delle attività di ricerca e di formazione dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e del CSEI.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:29/11/1979
Numero:234


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980 all'ISIDA (Istituto superiore per [...]
Art. 2.      In favore dei primi tre organismi indicati nel precedente art. 1 è autorizzata, altresì, l'erogazione di un sussidio una tantum, per l'esercizio 1979, da corrispondere in unica soluzione per gli [...]
Art. 3.      All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede con la riduzione, per lire 535 milioni, dello stanziamento del cap. 21159 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
Art. 4.      In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.79 - L.R. 29 novembre 1979, n. 234.

Interventi per la promozione delle attività di ricerca e di formazione dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e del CSEI.

(G.U.R. 1 dicembre 1979, n. 52).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980 all'ISIDA (Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda) e all'ISAS (Istituto di scienze amministrative e sociali) aventi sede a Palermo. all'ISVI (Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo) ed al CSEI (Centro studi di economia applicata all'ingegneria) aventi sede a Catania alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), un contributo annuo quale concorso alle attività ordinarie degli Istituti, stabilito nella seguente misura [1]:

     - lire 300 milioni in favore dell'ISIDA;

     - lire 175 milioni in favore dell'ISAS;

     - lire 110 milioni in favore dell'ISVI;

     - lire 70 milioni in favore del CSEI.

     Il contributo annuo, da erogare in unica soluzione, è condizionato alla presentazione, da parte degli Istituti, della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale, dai quali risulti lo svolgimento, con riferimento alla realtà siciliana, di attività di ricerca e formazione nel settore imprenditoriale pubblico e privato per quanto riguarda l'ISIDA, nel settore dell'amministrazione pubblica per quanto riguarda l'ISAS, nel settore dei problemi sociali dello sviluppo per quanto riguarda l'ISVI e nel settore dell'ambiente per quanto riguarda il CSEI.

     I sopradetti programmi annuali di attività degli Istituti devono essere approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione e devono prevedere anche forme di collaborazione con la Regione siciliana.

 

     Art. 2.

     In favore dei primi tre organismi indicati nel precedente art. 1 è autorizzata, altresì, l'erogazione di un sussidio una tantum, per l'esercizio 1979, da corrispondere in unica soluzione per gli importi di cui appresso:

     - lire 300 milioni in favore dell'ISIDA;

     - lire 150 milioni in favore dell'ISAS;

     - lire 85 milioni in favore dell'ISVI.

 

     Art. 3.

     All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede con la riduzione, per lire 535 milioni, dello stanziamento del cap. 21159 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, è autorizzata, nell'ambito della funzione 02 - settore 01 - programma 02 - elemento di programma 01: «Università, istituti e centri per la ricerca scientifica» del bilancio poliennale della Regione, la spesa annua di lire 655 milioni.

     All'onere a carico degli esercizi finanziari 1980 e successivi si fa fronte mediante riduzione della spesa prevista nella predetta funzione 02 - settore 01- programma 02 - elemento di programma 01 dal disegno di legge «Interventi per favorire la ricerca scientifica» le cui previsioni di spesa sono ridotte di lire 655 milioni per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.

 

     Art. 4.

     In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma già modificato dall'art. 9 L.R. 30 maggio 1983, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[2] Disposizioni finanziarie.