Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 15/09/1997 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale. |
Art. 1 bis. Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali. |
Art. 2. Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. |
Art. 2 bis. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. |
Art. 2 ter. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. |
Art. 3. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. |
Art. 4. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. |
Art. 4 bis. Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale. |
Art. 4 ter. Elezione del consiglio circoscrizionale. |
Art. 5. Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale. |
Art. 6. Elezione del presidente della provincia regionale. |
Art. 6 bis. |
Art. 7. Elezione del consiglio provinciale. |
Art. 8. Nomina delle giunte. |
Art. 9. Determinazione del numero dei componenti le giunte delle province regionali. |
Art. 10. Mozione di sfiducia. |
Art. 11. Cessazione dalle cariche. |
Art. 11 bis. Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale. |
Art. 12. Predisposizione dei modelli di schede di votazione. |
Art. 13. Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione. |
Art. 14. Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale. |
Art. 15. Modifiche ed integrazioni di norme. |
Art. 16. Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali. |
Art. 17. |
Art. 18. Norma transitoria. |
Art. 19. |
§ 1.7.24 - L.R. 15 settembre 1997, n. 35.
Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
(G.U.R. 17 settembre 1997, n. 51).
Art. 1. Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale. [1]
Art. 1 bis. Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali. [2]
1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.
Art. 2. Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. [3]
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco [4].
2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo [5].
3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza [6].
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
4 bis. E' proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti [7].
5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4 bis, all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio [8].
5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4 bis, alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5 [9].
6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Art. 2 bis. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. [10]
1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.
Art. 2 ter. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. [11]
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.
2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza [12].
3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.
4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.
5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.
8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Art. 3. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. [13]
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale [14].
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo [15].
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età [16].
5. Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età [17].
6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.
Art. 4. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. [18]
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.
2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la la nullità della seconda preferenza [19].
3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco [20].
3 bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi [21].
3 ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7 [22].
4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3 ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi [23].
7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti [24].
7 bis. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista [25].
Art. 4 bis. Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale. [26]
1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.
2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.
3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.
4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo [27].
5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.
Art. 4 ter. Elezione del consiglio circoscrizionale. [28]
1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.
2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.
3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.
Art. 5. Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale.
1. [29].
2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8.
Art. 6. Elezione del presidente della provincia regionale.
1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.
2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo [30].
3. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate [31].
6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.
Art. 7. Elezione del consiglio provinciale.
1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla
2. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni.
3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.
4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.
4 bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi [33].
5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4…, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti [34].
6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4…, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista [35].
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi [36].
8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 8. Nomina delle giunte.
1. [38].
2. [39].
Art. 9. Determinazione del numero dei componenti le giunte delle province regionali. [40]
[1. Il comma 2 dell'articolo 33 della
Art. 10. Mozione di sfiducia. [41]
1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore [42].
1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo [43].
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 [44].
Art. 11. Cessazione dalle cariche.
1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile [45].
1 bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio [46].
2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale [47].
2 bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4 [48].
3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.
4. Le competenze del sindaco, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con
5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
Art. 11 bis. Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale. [50]
1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.
Art. 12. Predisposizione dei modelli di schede di votazione.
1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore.
Art. 13. Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione. [51]
Art. 14. Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale.
1. Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
Art. 15. Modifiche ed integrazioni di norme.
1. [52].
2. Gli articoli 3 e 16 della
3. [53].
4. [54].
5. [55].
6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.
Art. 16. Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali.
1. [56].
2. [57].
3. [58].
1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18. Norma transitoria.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun comune e ciascuna provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.
2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce l'art. 7 della
[2] Articolo inserito dall'art. 3 della
[3] Rubrica così modificata dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma inserito dall'art. 1 della
[7] Comma inserito dall'art. 3 della
[8] Comma sostituito dall'art. 5 della
[9] Comma inserito dall'art. 5 della
[10] Articolo inserito dall'art. 8 della
[11] Articolo inserito dall'art. 8 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[13] Rubrica così modificata dall'art. 8 della
[14] Comma così modificato dall'art. 8 della
[15] Comma sostituito dall'art. 1 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[17] Comma così modificato dall'art. 2 della
[18] Articolo modificato dall'art. 8 della
[19] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[20] Comma così modificato dall'art. 3 della
[21] Comma inserito dall'art. 15 della
[22] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[23] Comma così modificato dall'art. 3 della
[24] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[26] Articolo inserito dall'art. 9 della
[27] Comma così modificato dall'art. 2 della
[28] Articolo inserito dall'art. 9 della
[29] Sostituisce l'art. 3 della
[30] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[31] Comma così modificato dall'art. 1 della
[32] Articolo inserito dall'art. 3 della
[33] Comma inserito dall'art. 15 della
[34] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[35] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[36] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[37] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[38] Sostituisce il comma 1, art. 12 della
[39] Sostituisce il comma 1, art. 32 della
[40] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[41] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[42] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[43] Comma inserito dall'art. 7 della
[44] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 23 febbraio 2001, n. 8 e così modificato dall'art. 4 della
[45] Comma già sostituito dall'art. 5 della
[46] Comma inserito dall'art. 5 della
[47] Comma già sostituito dall'art. 5 della
[48] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[49] Comma così modificato dall'art. 5 della
[50] Articolo inserito dall'art. 10 della
[51] Sostituisce il comma 3, art. 10 della
[52] Modifica ed integra il Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.
[53] Modifica il comma 12, art. 32 della
[54] Modifica la
[55] Modifica la
[56] Comma abrogato dall'art. 56 della
[57] Integra l'art. 28 della
[58] Integra l'art. 10 del Decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3.