§ 1.6.122 - L.R. 7 settembre 1998, n. 23.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:07/09/1998
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23.
Art. 2.  Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.6.122 - L.R. 7 settembre 1998, n. 23.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(G.U.R. 10 settembre 1998, n. 45).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23.

     1. [1].

     2. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati dal Comitato regionale di controllo nonché l'attività da esso svolta nel periodo ricompreso tra il 30 giugno 1998 e l'entrata in vigore della presente legge.

     3. All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1998 valutato in lire 2.160 milioni si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione.

 

     Art. 2. Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     1. Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, la conferenza dei servizi è disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le competenze che le norme di cui al comma 1 attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai ministri ed al Consiglio dei Ministri, nell'ordinamento della Regione siciliana, sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dagli assessori e dalla Giunta regionale.

     3. Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli articoli 2; 3; 4; 5, comma 4; 6; 10; 12 e 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 e 64 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. [*]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 5 luglio 1997, n. 23.

[*] Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.