§ 5.3.452 - L.R. 17 marzo 2016, n. 3.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:17/03/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di residui passivi perenti.
Art. 2.  Accantonamenti tributari.
Art. 3.  Disposizioni in materia di variazioni di bilancio.
Art. 4.  Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF.
Art. 5.  Cofinanziamento Programmi comunitari ed interventi per il settore agricolo-forestale.
Art. 6.  Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario.
Art. 7.  Disposizioni in materia di autonomie locali.
Art. 8.  Sostegno ali 'integrazione delle diverse abilità.
Art. 9.  Palacongressi di Agrigento.
Art. 10.  Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali
Art. 11.  Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.
Art. 12.  Principi di regolamentazione delle Zone a traffico limitato.
Art. 13.  Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione regionale.
Art. 14.  Cantieri di Servizio (RMI).
Art. 15.  Cantieri regionali di lavoro.
Art. 16.  Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo ".
Art. 17.  Disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale. Disposizioni in materia di garanzie occupazionali.
Art. 18.  Disposizioni in materia di enti regionali.
Art. 19.  Esclusività appartenenza bacini.
Art. 20.  Rifinanziamento leggi di spesa.
Art. 21.  Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa.
Art. 22.  Modifiche di norme in materia di Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.
Art. 23.  Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali.
Art. 24.  Finanziamento misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo".
Art. 25.  Finanziamento provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia.
Art. 26.  Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali.
Art. 27.  Finanziamento disposizioni in materia di personale precario.
Art. 28.  Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione.
Art. 29.  Acquisizione dei servizi delle società partecipate.
Art. 30.  Disposizioni finanziarie per l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente.
Art. 31.  Disposizioni finanziarie per i Consorzi di bonifica.
Art. 32.  Riscossione Sicilia s.p.a.. Fondo anticipazioni società partecipate.
Art. 33.  Edilizia sovvenzionata ed agevolata.
Art. 34.  Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (Ecoincentivo).
Art. 35.  Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati.
Art. 36.  Sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo. Miniera museo di Cozzo Disi nel comune di Casteltermini.
Art. 37.  Piani di caratterizzazione.
Art. 38.  Norme in materia di risorse idriche.
Art. 39.  Approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM).
Art. 40.  Affidamento gestioni amministrative dei beni del demanio marittimo ai comuni.
Art. 41.  Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio marittimo regionale tramite concessione.
Art. 42.  Disposizioni in materia di risorse.
Art. 43.  Determinazione dei diritti fissi in materia di demanio idrico.
Art. 44.  Norme in materia di autorizzazione ambientale.
Art. 45.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Art. 46.  Composizione commissione gare di appalto.
Art. 47.  Parcheggi di interscambio.
Art. 48.  Trasporto isole minori e trasporto ferroviario.
Art. 49.  Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti.
Art. 50.  Disposizioni in materia di tassa di circolazione.
Art. 51.  Terme di Acireale e di Sciacca.
Art. 52.  Fondo unico IRC AC e fondo di rotazione CRIAS.
Art. 53.  Trasferimento al fondo unico ex articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 degli altri fondi istituiti presso la CRIAS.
Art. 54.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.
Art. 55.  Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37.
Art. 56.  Interventi finanziari in favore delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina.
Art. 57.  Provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici.
Art. 58.  Cofinanziamento Fondo nazionale per le non autosufficienze.
Art. 59.  Centrale unica di committenza.
Art. 60.  Funzioni ispettive e di vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia.
Art. 61.  Contratti di servizio.
Art. 62.  Personale società partecipate in liquidazione.
Art. 63.  Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 in materia di soppressione di enti economici regionali.
Art. 64.  Utilizzo personale dello Stato per l'esercizio di funzioni in materia di pubblica istruzione.
Art. 65.  Fondo unico Irfis Finsicilia S.p.A.
Art. 66.  Documentazione per l'accesso al Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo.
Art. 67.  Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 in materia di professione di guida di media montagna.
Art. 68.  Aggiornamento delle graduatorie per i lavoratori forestali.
Art. 69.  Proroga del termine in materia di sottotetti.
Art. 70.  Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata.
Art. 71.  Interventi in favore della zootecnia.
Art. 72.  Modifiche all'articolo 8, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contratti di collaborazione.
Art. 73.  Fondi globali e tabelle.
Art. 74.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 75.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 76.  Entrata in vigore.


§ 5.3.452 - L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.

(G.U.R. 18 marzo 2016, n. 12 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili e disposizioni di contenimento della spesa

 

Art. 1. Disposizioni in materia di residui passivi perenti.

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2005, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Accantonamenti tributari.

1. All'onere a carico della Regione per il concorso al risanamento della finanza pubblica, così come rideterminato in 1.286.745 migliaia di euro ai sensi dell'articolo 9-septies, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con risorse a carico del bilancio regionale (Missione 1 - Programma 4 - capitolo 219213).

2. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2015".

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di variazioni di bilancio.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "sette" è sostituita dalla parola "dieci";

b) l'importo "246.263.833,48" è sostituito dall'importo "172.384.683,44";

c) dopo le parole "6 agosto 2015, n. 125" sono aggiunte le parole ", come modificato dall'articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzioni di economie di spesa di fondi regionali sono effettuate, a fronte dell'accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ed in particolare del punto 5.

3. Per effetto di quanto disposto dal comma 2, il disavanzo complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni nonché la quota costante relativa all'esercizio finanziario 2016 di cui al medesimo comma, sono ridotti dell'importo di 7.750 migliaia di euro.

 

     Art. 4. Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF.

1. Il saldo tra gli importi presunti dei gettiti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quelli effettivamente affluiti alla Regione siciliana nel periodo 20012013, da compensare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. L'importo di cui al comma 1 è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

3. Nelle more della modifica delle norme di attuazione dello Statuto in materia tributaria, gli importi corrispondenti alle maggiori entrate stimate in 1.400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e 1.685.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, sono accantonati in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

4. Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 sono sostituite dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.
5. Le somme riconosciute alla Regione ai sensi dei commi precedenti e del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono destinate prioritariamente al ripristino delle autorizzazioni di spesa per le regolazioni contabili delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (capitoli 219202 e 219205) per gli importi indicati nella colonna A dell'Allegato 2 e, per la parte eccedente, in misura proporzionale agli importi indicati nella medesima tabella A per le ulteriori autorizzazioni di spesa.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 5.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel caso in cui il risultato di gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016, 2017 e 2018, accertato in sede di verifica annuale da parte dei competenti tavoli tecnici, derivante anche dall'ulteriore onere posto a carico del fondo sanitario in applicazione dell'articolo 6, sia negativo, la Regione assicura la copertura del relativo disavanzo. Per le finalità del presente comma è incrementata di 127.850 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 la dotazione finanziaria della Missione 13 - Programma 4 - capitolo 413333 [1].

8. A seguito delle verifiche dei competenti tavoli tecnici, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l’importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore per l’economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l’importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. In caso di disponibilità parziale delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7, le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono proporzionalmente ridotte [2].

9. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 8, come riepilogato nell'Allegato 3.

 

     Art. 5. Cofinanziamento Programmi comunitari ed interventi per il settore agricolo-forestale.

1. In relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, per una quota pari a 233.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, le complessive risorse sono destinate alle finalità e per gli importi di seguito indicati:

a) 173.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 al cofinanziamento regionale dei Programmi Comunitari PO FSR, PO FSE, PO FEAMP e PO FEASR 2014-2020;

b) 60.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 agli interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per il settore agricolo e forestale.

2. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 1, come riepilogate nell'Allegato 3.

 

     Art. 6. Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario. [3]

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana dell'importo annuo di 127.850 migliaia di euro, è autorizzato l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di autonomie locali.

1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare gli effetti dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.

2. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è determinata in 341.600 migliaia di euro per l'anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima [4].

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 1.350 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero." [5].

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 [6].

5. [L'intervento finanziario di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni si intende erogato a titolo di contributo] [7].

6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali è concesso un contributo triennale di 800 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in proporzione al numero di abitanti.

7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

8. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie locali.

8-bis. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto e di 400 migliaia di euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da iscrivere in un apposito capitolo di bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie locali [8].

9. Per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integazioni, è accantonata la somma di 500 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

10. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, è autorizzato ad impiegare una somma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, nella misura massima di 150 migliaia di euro, per l'erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale.

11. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d'integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza generale di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, può autorizzare, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, del corrispondente esercizio finanziario, per le spese di funzionamento e gestione, qualora entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si pervenga all'accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l'effettiva rappresentanza unitaria di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali.

12. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

13. Per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.

14. [Le riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali, costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, non possono superare, in ogni caso, la percentuale del due per cento] [9].

15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un’assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell’anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16 [10].

15-bis. In sede di riparto dei trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni delle isole minori è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015 [11].

16. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984".

17. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto un contributo, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al costo del personale assunto. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati.

18. È istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all'articolo 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.

19. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è soppresso.

20. Per l'anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 è determinato in 50.000 migliaia di euro [12].

21. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.

23. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.

24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al presente comma [13].

25. Per le finalità di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, lettera b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

26. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020.".

27. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

28. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9/2015 è abrogato.

 

     Art. 8. Sostegno ali 'integrazione delle diverse abilità.

1. Al fine di favorire l'incremento della partecipazione al mercato del lavoro ed assicurare la pianificazione, l'organizzazione, la gestione ed il supporto, nei limiti della programmazione regionale, dei servizi volti all'integrazione delle diverse abilità, ivi compresa la gestione unitaria del trasporto gratuito per disabili per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro a valere sul Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso iniziative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di concerto con l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

 

     Art. 9. Palacongressi di Agrigento.

1. Il bene del patrimonio immobiliare regionale denominato "Palacongressi di Agrigento" è affidato, per la gestione, per l'utilizzo e per la fruizione pubblica all'Ente parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento istituito con legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

2. All'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è aggiunta la seguente lettera: "g bis) elabora la strategia gestionale attraverso l'attività di pianificazione e programmazione.".

3. Le somme riscosse per il pubblico uso dell'immobile sono utilizzate, sino alla concorrenza necessaria, per il mantenimento funzionale e per la manutenzione ordinaria dell'immobile.

4. Tutte le somme in eccesso rispetto a quelle di cui al comma 3 sono utilizzate dall'Ente parco Valle dei Templi per gli scopi di migliore valorizzazione e fruizione dei beni archeologici e monumentali affidati alla competenza tecnico-amministrativa dell'ente.

5. L'utilizzo delle somme di cui al comma 4 deve avvenire attraverso una intesa formalizzata tra Ente parco Valle dei Templi e Soprintendenza dei beni culturali di Agrigento. Tale intesa è soggetta all'approvazione dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

6. I bilanci dell'Ente Parco Valle dei Templi, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 20/2000, sono redatti ed adeguati in modo tale da consentire una chiara contabilizzazione delle somme, sia in entrata che in uscita, relative all'applicazione dei precedenti commi. Tali somme formano oggetto di contabilità e rendicontazione separate e sono sottoposte a vigilanza e controllo da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nonché dell'Assessorato regionale dell'economia.

7. Per l'esercizio finanziario 2016 il dieci per cento dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso e dai servizi a pagamento che affluiscono al bilancio dell'Ente parco Valle dei Templi di Agrigento è destinato alle finalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 10. Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali [14]

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane [15]:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo [16].

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione [17].

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale [18].

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali [19].

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole ', e sono rieleggibili per una sola volta' sono soppresse.

 

     Art. 11. Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

1. Al fine di velocizzare le necessarie attività progettuali propedeutiche alla realizzazione degli interventi di salvaguardia del territorio siciliano, è istituito, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

2. Per l'istituzione del Fondo, per l'esercizio finanziario 2016, è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro. Il Fondo è altresì alimentato con le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse del Fondo.

3. Il Fondo è disciplinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione legislativa "Ambiente e Territorio" dell'Assemblea regionale siciliana, secondo modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

4. All'onere di cui al presente articolo si provvede, quanto a 500 migliaia di euro, a valere sul Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015 per azioni di sostegno e di sistema alle strategie sociali ed alle politiche inclusive nonché per fronteggiare eventi straordinari e, quanto a 200 migliaia di euro, a valere sul bilancio regionale.

 

     Art. 12. Principi di regolamentazione delle Zone a traffico limitato.

1. I comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) approvano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che preveda:

a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL;

b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;

c) l'accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e per le vetture a trazione elettrica;

d) le agevolazioni per i residenti all'interno del perimetro ZTL e l'applicazione agli stessi di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti;

e) le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta all'inquinamento;

f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonché appositi strumenti di monitoraggio sull'inquinamento.

 

     Art. 13. Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione regionale.

1. [Per effetto della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, come determinato ai sensi dell'articolo 49, comma 27, della legge regionale n. 9/2015, è ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, dell'ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro] [20].

2. Le strutture dirigenziali oggetto della riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015 che, nel corso dell'esercizio finanziario, risultino vacanti, possono essere affidate esclusivamente ad interim per non oltre un anno, nelle more del successivo riassetto organizzativo con le procedure di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015.

4. Per il quadriennio 2017-2020 il fondo di cui al comma 1 è ridotto a seguito della riduzione delle strutture dirigenziali di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare piena omogeneità nella graduazione della retribuzione di posizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sottopone alla Giunta regionale una proposta di individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, ferme restando le disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.

6. All'articolo 56, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole "le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali" sono aggiunte le seguenti: "per l'espletamento delle quali è istituita apposita struttura intermedia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione, ferma restando la riduzione complessiva delle strutture dirigenziali nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 49, comma 1".

7. All'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015, è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro.".

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di buonuscita di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, è calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio.

9. In armonia con le disposizioni statali, ai dipendenti della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 nonché degli enti comunque sovvenzionati, collocati in aspettativa sindacale retribuita, non spetta alcuna forma di trattamento accessorio né ogni altra voce retributiva non riconducibile al trattamento economico fondamentale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente stipulato apposito accordo quadro in materia. Decorso inutilmente il suddetto termine, si applicano le disposizioni previste dalla disciplina statale.

10. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015 è anticipata al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo del comma 1 del medesimo articolo 49 della legge regionale n. 9/2015.

11. All'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui al comma 2 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori." [21]

12. Nelle more della definizione delle procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, gli incarichi dirigenziali scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla pubblicazione del regolamento di cui al medesimo articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016.

13. Nelle ipotesi di revoca o di modifica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione disposte ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10/2000, il trattamento economico fondamentale ed accessorio già attribuito per l'incarico di dirigente generale è dovuto esclusivamente fino alla data di cessazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle assenze per malattia del personale nei ruoli del Corpo Forestale della Regione siciliana, di cui al comma 18 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015, in analogia al comma 1-bis dell'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status ed alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

 

     Art. 14. Cantieri di Servizio (RMI).

1. L'integrazione per il nucleo familiare dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, non può superare, per ciascuno dei soggetti beneficiari, l'importo percepito per tale finalità al 31 dicembre 2015.

2. Le misure di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con conseguente fuoriuscita dal relativo bacino di riferimento, non è inferiore a cinque.

3. La richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 5/2014 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la cancellazione dall'elenco ad esaurimento istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

5. Ai destinatari cui mancano dieci anni per maturare il diritto alla pensione, inseriti nella graduatoria del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 11892 del 17 dicembre 2014, che costituiscono una società anche cooperativa, è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5/2014 in misura doppia, con le modalità previste al comma 2 e, comunque, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

6. I beneficiari delle misure di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5/2014 possono negoziare i crediti, a tassi non superiori a quelli oggetto del protocollo di cui al comma 7, presso un istituto bancario a propria scelta che abbia aderito al protocollo. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali interviene quale cessionario del credito e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in sei rate semestrali.

7. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula un protocollo di intesa con l'ABI per fissare la soglia percentuale di riduzione da applicare obbligatoriamente al TEGM relativo al IV trimestre 2015 rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, per le operazioni di anticipazioni e sconto.

8. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005 è destinata, prioritariamente, alle finalità di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5/2014 e di cui al comma 6 del presente articolo.

9. Ai fini dell'ammissione ai programmi di lavoro dei cantieri di servizio di cui alla legge regionale n. 5/2005, è posto il limite, per i soggetti beneficiari, del reddito individuale personale non superiore a 20.000 euro e, ove si superi detta soglia, del reddito ISEE familiare non superiore a 40.000 euro.

9-bis. I lavoratori dei Cantieri di servizio (RMI) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005, possono, in aggiunta alle ore lavorative previste dai programmi di lavoro, effettuare integrazioni orarie in favore dei comuni, con onere a carico dei bilanci comunali [22].

 

     Art. 15. Cantieri regionali di lavoro.

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, è autorizzato, per l'anno 2016, a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizio, in favore dei comuni della Sicilia, per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 per mancanza di copertura finanziaria, per un importo complessivo di 20.000 migliaia di euro con la dotazione allocata nel Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato, altresì, a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, per un importo di 50.000 migliaia di euro, e degli enti di culto della Sicilia, per un importo di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015. I criteri per l'assegnazione dei fondi agli enti di culto della Sicilia sono individuati, con apposito decreto, dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro assegna, per l'anno 2016, ai comuni della Sicilia con popolazione non superiore a 150.000 abitanti, un importo a scalare per finanziare borse di lavoro trimestrali per il sostegno al reddito dei disoccupati al fine di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta" e/o lavori di manutenzione ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integazioni. Per le finalità di cui al presente comma è stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

 

     Art. 16. Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo ".

1. Le misure di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con conseguente fuoriuscita dal relativo bacino di riferimento, non è inferiore a cinque.

2. Nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.

3. La richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 2016 [23].

4. Sono soppresse le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015.

5. L'ammontare della misura di fuoriuscita di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015 non può in ogni caso superare l'importo corrispondente al numero di mensilità mancanti alla data di fuoriuscita dal bacino per raggiungimento dei requisiti di pensionabilità.

6. La lettera f) del comma 6 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015 è così sostituita:

"f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.".

 

     Art. 17. Disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale. Disposizioni in materia di garanzie occupazionali.

1. Nelle more di una riforma organica del settore forestale è sospeso il meccanismo di sostituzione di cui all'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di riforma del settore forestale al fine di mettere a reddito il patrimonio boschivo, per valorizzare la forza lavoro ivi impiegata, per ampliare compiti e funzioni a favore del comparto agricolo e per la tutela ambientale. Qualora la legge di riforma non sia approvata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il meccanismo di sostituzione di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 16/1996 e all'articolo 30 della legge regionale n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni si riavvia.

3. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "triennio 2013-2015" sono inserite le parole "ed al triennio 2016-2018".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 ed a quelli dei consorzi di bonifica.

 

     Art. 18. Disposizioni in materia di enti regionali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici. La disposizione di cui al presente comma non si applica al consiglio di amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, istituito con l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni [24].

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 si intendono riferite esclusivamente ai titolari di cariche elettive.

3. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono svolte da due revisori dei conti, nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e designati rispettivamente con proposta del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i componenti dei collegi dei revisori di competenza regionale devono avere la propria residenza nella Regione.

4. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole "tre anni" e le parole "due quadrienni" sono sostituite con le parole "due trienni".

5. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000 sono svolte da un revisore dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il revisore dei conti deve avere la propria residenza nella Regione.

6. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 9 e 16 della legge regionale n. 6/2000 incompatibili con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

"4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.".

8. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 9/2015 non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB).

 

     Art. 19. Esclusività appartenenza bacini. [25]

1. È esclusa la contemporanea appartenenza a più bacini di garanzie occupazionali o di provvidenze di cui alle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, articolo 3 (Garanzie occupazionali consorzi di bonifica);

b) legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, articolo 1 (Garanzie occupazionali ESA);

c) legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articoli 45-ter, 46 e 47 (Garanzie occupazionali forestali);

d) legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, articolo 68 (PIP);

e) legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, articolo 1 (Canteri di servizio);

f) legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 30, comma 5 (LSU).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'ente Vivaio Vite americano, all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e a tutti gli enti a partecipazione regionale che si avvalgono di personale stagionale.

 

TITOLO II

Rifinanziamento leggi di spesa e disposizioni finanziarie

 

     Art. 20. Rifinanziamento leggi di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

3. Per le finalità di cui all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

4. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4 - Programma 2 - capitolo 373314), il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alle retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione [26].

 

     Art. 21. Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa.

1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate.

 

Norma di riferimento

amministrazione

AMMINISTR.

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Autorizzazione di spesa L.F. 3/2016

 

 

 

 

 

2016

L.R. 16/1979, art. 10

3

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

376528

SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.

1.145

L.R. 66/1975, art. 1

3

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

377703

CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITÀ DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.

40

L.R. 34/1964

6

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

183701

CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.

1.560

L.R. 4/2001, art. 128

6

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

183715

CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.

570

L.R. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29

6

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

183754

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

94

L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7

6

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

183704

CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI.

350

L.R. 10/2003 art. 6

6

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

183740

CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA VITA NASCENTE.

300

L.R. 10/2003 art. 8

6

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

183742

CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITÀ EDUCATIVE.

150

L.R. 152/1980 art. 1

9

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

373304

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO

1.434

L.R. 152/1980 art. 1

9

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

373334

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA.

141

L.R. 152/1980 art. 2

9

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

373711

CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE

1.615

L.R.24/2000, art. 18, c. 1

9

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

317708

FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA legge regionale 26 NOVEMBRE 2000, n. 24.

726

L.R. 9/2013, art. 73, c. 6

9

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

373307

CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI, GEOFISICI, E VULCANOLOGICI E PER L'ACQUISTO, IL RINNOVO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE IVI COMPRESE LE DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI ISTITUTI E DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTÀ E PER IL LORO FUNZIONAMENTO.

160

L.R. 9/2013, art. 73, c. 6

9

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

373313

ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITÀ PER SPESE INERENTI L'ATTIVITÀ SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHé PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITÀ MEDESIME.

114

L.R. 2/2002 art. 66, c. 1

9

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

373718

CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATE DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI

5.205

L.R. 6/2001, art. 102

10

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITOROI E DELL'AMBIENTE

550801

CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, n. 991. (EX CAP. 56903)

150

L.R. 46/1967 artt. 30 e 31

13

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

472514

SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.

1.934

TOTALE

15.688

 

 

 

 

 

2. Il fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è rideterminato, per l'anno 2016, in 12.994 migliaia di euro, da ripartire secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

3. Al Fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 non possono accedere i soggetti beneficiari per la stessa annualità di altri contributi regionali, per i medesimi progetti ed attività [27].

4. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010, finanziate ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2016.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle iniziative di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

6. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione delle attività sino al 30 giugno 2016.

7. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella G, per l'anno 2016, a valere sul capitolo 143311, è destinata, per l'importo di 300 migliaia di euro, in favore delle ex province regionali di Caltanissetta e Messina.

8. I trasferimenti in favore dei Consorzi universitari di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono assegnati previo accordo da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, e le Università, che ridefinisce i criteri di riparto ed i rapporti economico-finanziari tra le Università ed i Consorzi universitari, stabilisce la governance e fissa gli obiettivi dell'offerta formativa sul territorio.

9. In relazione ai principi dell'articolo 104 del Trattato CE, dell'articolo 81 della Costituzione nonché dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 si interpreta nel senso che l'importo ivi previsto rappresenta la misura massima del contributo, che è dovuto in ogni caso nei limiti dello stanziamento previsto con la legge di stabilità regionale per ciascun anno.

10. Le norme regionali che dispongono concessioni di contributi ed erogazioni definite sotto ogni altra forma, in relazione ai principi dell'articolo 104 del Trattato CE, dell'articolo 81 della Costituzione nonché dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, si interpretano nel senso che l'importo indicato nella relativa legge regionale, ivi comprese le ipotesi di contributo annuo, rappresenta la misura massima erogabile e che l'importo medesimo è dovuto in ogni caso nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale o con la legge di stabilità regionale per ciascun anno.

 

     Art. 22. Modifiche di norme in materia di Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole "e può essere riconfermato per non più di una volta" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 5/2005, è aggiunto il seguente periodo: "Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione siciliana e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso anche ai consiglieri, assessori e sindaci in carica dei comuni siciliani. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti in Sicilia o nelle altre Regioni d'Italia.".

3. Il comma 5 dell'articolo 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è soppresso.

 

     Art. 23. Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147320).

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.

5. La spesa di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 è ripartita rispettivamente, per l'esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 [28].

 

     Art. 24. Finanziamento misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo".

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in 29.000 migliaia di euro (Missione 12 - Programma 4 - capitolo 183799).

 

     Art. 25. Finanziamento provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia.

1. Per le finalità della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 510 migliaia di euro (Missione 1 -Programma 3 - capitolo 212038).

2. Per le assunzioni effettuate nell'anno 2016 per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, l'ulteriore spesa di 290 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 3 - capitolo 212038).

3. A decorrere dall'esercizio successivo al triennio in cui si verifica l'assunzione dei soggetti di cui alla legge regionale n. 22/2014, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nella riduzione di spesa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 22/2014 è soppresso.

 

     Art. 26. Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali.

1. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 19.150 migliaia di euro. La somma di 1.150 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa del capitolo 191302, per l'esercizio finanziario 2016, è destinata ai servizi socio-assistenziali essenziali.

2. Per l'anno 2016 il fondo per investimenti dei liberi Consorzi comunali è determinato in 9.000 migliaia di euro. I criteri di riparto del fondo sono determinati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia, ed è destinato prioritariamente al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento dei liberi Consorzi con accertate difficoltà finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa.

3. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è ridotto di ulteriori 9.000 migliaia di euro e differito all'esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d'impegno.

4. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari a 30.000 migliaia di euro è destinata, per l'esercizio finanziario 2016, ai liberi Consorzi comunali per la realizzazione di investimenti.

5. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali i finanziamenti di cui al comma 4 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.

 

     Art. 27. Finanziamento disposizioni in materia di personale precario.

1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente rideterminate in 181.900 migliaia di euro (Missione 15 -Programma 3 - capitolo 191310) ed in 6.850 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313319).

2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali [29].

3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni [30].

4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.

5. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.".

6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per l'anno 2016, le economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale.

7. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto sono decurtati delle somme trasferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario. La relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita.

8. [L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in 28.000 migliaia di euro da iscriversi in un apposito fondo da assegnare al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma] [31].

9. [Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "e fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le parole "e fino al 31 dicembre 2018" e dopo le parole "n. 125/2013" sono aggiunte le parole "e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti"] [32].

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 36.362 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313318).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l'esercizio finanziario 2016, in 312 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo -313318).

12. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole "e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33".

13. Per fare fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti agli enti diversi dalle autonomie locali, pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno di competenza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 313319).

 

     Art. 28. Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 7.300 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 3 - capitolo 214107).

2. Il contributo concesso all'Istituto regionale vini e oli di Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 207 migliaia di euro, anche per provvedere all'assunzione di personale precario (Missione 16 - Programma 1 -capitolo 147325).

3. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 1.107 migliaia di euro (Missione 14 - Programma 2 - capitolo 343315).

4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 2.708 migliaia di euro (Missione 4 - Programma 4 - capitolo 373347).

5. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 130 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 108170).

 

     Art. 29. Acquisizione dei servizi delle società partecipate.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è determinata, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, in 44.523 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 11 - capitolo 212533).

2. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 le parole "si avvale" sono sostituite dalle parole "può avvalersi".

3. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "nell'ambito dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica" sono soppresse;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. L'ufficio di cui al comma 1, a decorrere dall'I marzo 2016, è posto alle dipendenze dell'Assessore regionale per l'economia.".

4. Allo scopo di rilanciare lo sviluppo degli interporti siciliani per lo svolgimento delle attività e dei servizi della Società degli Interporti Siciliani (SIS) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 500 migliaia di euro.

 

     Art. 30. Disposizioni finanziarie per l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente.

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 l'assegnazione di cui al comma 9 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinata, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, in 2.900 migliaia di euro per anno (Missione 9 - Programma 8 - capitolo 443308).

 

     Art. 31. Disposizioni finanziarie per i Consorzi di bonifica.

1. L'importo del finanziamento dei consorzi di bonifica, per l'anno 2016, determinato ai sensi del comma 1-quater, lettera b), dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come introdotto dal comma 11 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è incrementato di 2.962 migliaia di euro.

2. L'incremento di cui al comma 1 è iscritto in apposito capitolo (Missione 1 -Programma 4) dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, sentito l'Assessore regionale per l'economia, è assegnato ai singoli consorzi in base ai fabbisogni accertati.

3. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 è ri determinata, anche per effetto dell'incremento di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2016 in 36.336 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017 in 29.202 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2018 in 25.030 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 4).

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli amministratori dei consorzi di bonifica trasmettono all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e all'Assessorato regionale dell'economia, che lo trasmette alla Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, a pena di decadenza, il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente.

5. Gli amministratori dei consorzi di bonifica presentano all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e alla Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riduzione del venti per cento dei costi di gestione ad eccezione delle spese relative al personale a tempo indeterminato ed al personale che beneficia delle garanzie occupazionali, salvo che i consorzi dimostrino di avere già ridotto la spesa nell'anno precedente.

6. Le inadempienze agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 determinano il blocco dei trasferimenti delle risorse finanziarie ai consorzi medesimi.

7. Per l'anno 2016, il canone per uso irriguo è determinato nella stessa misura applicata nell'anno 2015.

 

     Art. 32. Riscossione Sicilia s.p.a.. Fondo anticipazioni società partecipate.

1. Per le finalità di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 34.900 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 219215).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana un piano organico per la ridefinizione del sistema di riscossione in Sicilia, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa.

3. Nelle more della presentazione del piano di cui al comma 2, al fine di assicurare la continuità dell'attività di riscossione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 13.200 migliaia di euro per la ricapitalizzazione della società Riscossione Sicilia S.p.A.

4. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia un fondo per le anticipazioni infruttifere da riconoscere, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, alle società a totale partecipazione della Regione per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 2016 il fondo ha una dotazione finanziaria di 1.200 migliaia di euro.

 

     Art. 33. Edilizia sovvenzionata ed agevolata.

1. Per il triennio 2016-2018 gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle leggi regionali di seguito elencate sono finanziati a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati, nella misura a fianco di ciascuna legge indicata:

a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 2 - capitolo 742802);

- 34.263 migliaia di euro per l'anno 2016, 33.468 migliaia di euro per l'anno 2017 e 30.888 migliaia di euro per l'anno 2018;

b) articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 2 - capitolo 673307);

- 2.194 migliaia di euro per l'anno 2016, 1.955 migliaia di euro per l'anno 2017 e 939 migliaia di euro per l'anno 2018;

c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 1 - capitolo 672401);

- 11.585 migliaia di euro per l'anno 2016; 11.096 migliaia di euro per l'anno 2017 e 10.571 migliaia di euro per l'anno 2018;

d) articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 2 - capitolo 673315);

- 990 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 930 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018.

2. Le annualità relative alle leggi regionali di cui al comma 1 sono ridotte nella misura indicata al medesimo comma 1.

3. Il comma 6 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è soppresso.

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di acqua e rifiuti

 

     Art. 34. Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (Ecoincentivo).

1. In armonia con le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corrispondono alla Regione, a decorrere dall'I gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su base annua:

 

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) DEL COMUNE

RIFIUTI URBANI PER KG

minore o uguale al 15%

euro 0,02152

maggiore del 15% e fino al 25%

euro 0,01937

maggiore del 25% e fino al 35%

euro 0,01506

maggiore del 35% e fino al 45%

euro 0,01291

maggiore del 45% e fino al 65%

euro 0,00775

maggiore del 65%

euro 0,00517 [33]

 

2. Per la rilevazione del livello di raccolta differenziata i dati sono desunti dalla dichiarazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni (MUD), riferita ai singoli comuni sui quali ricadono gli effetti del tributo speciale come rideterminato nel comma 1. Per il calcolo delle percentuali della raccolta differenziata, i comuni tengono conto dei criteri adottati dalla Regione, autocertificando la percentuale raggiunta.

3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione e l'autocertificazione di cui al comma 2 entro e non oltre il 30 giugno al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. La mancata comunicazione comporta l'applicazione del tributo nella misura massima di cui al comma 1. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvede ad eseguire il controllo, a campione, dei dati forniti.

4. I comuni che non raggiungono, nell'anno precedente, la percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento, sono tenuti al pagamento dell'addizionale del venti per cento prevista dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L'addizionale di cui al comma 4 è applicata con le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni ed è versata, dai gestori degli impianti di smaltimento, in un apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

6. La percentuale di raccolta differenziata sulla quale applicare il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nonché l'addizionale di cui al comma 4 è quella determinata nell'anno precedente in attuazione del comma 2.

7. Per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili, dall'1 gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l'addizionale di cui al comma 4, ove dovuta [34].

8. Per ogni trimestre, i funzionari di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettono al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti una relazione contenente gli esiti dei controlli effettuati ivi compreso il contenzioso attivato.

9. All'articolo 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni le parole "Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente" sono sostituite dalle parole "dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti".

10. Per le restanti tipologie di rifiuti non di provenienza urbana continua ad applicarsi il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

11. Fino alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 2, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti si applica nella misura in atto stabilita, salvo conguaglio.

12. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una decurtazione del cinquanta per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i comuni che realizzano un incremento su base annua almeno pari al dieci per cento della raccolta differenziata. In caso di incremento pari almeno al quindici per cento, si applica il tributo nella misura minima prevista dal presente articolo. Non si applica l'addizionale di cui al comma 4 per i comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali [35].

13. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota del venti per cento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 6/1997, relativa alle maggiori risorse di cui al comma 5, è destinata ai comuni che raggiungono un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta differenziata su base annua [36].

14. Per l'anno 2017 l'incremento su base annua della percentuale di raccolta differenziata, di cui ai commi 12 e 13, è calcolato rapportando la percentuale realizzata nel 2015 rispetto a quella del 2016 e così per gli anni successivi facendo riferimento al biennio precedente.

15. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/1997 è sostituito dal seguente:

"2. Il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni.".

16. A valere sul Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 20142020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, la somma di 15.000 migliaia di euro è destinata ad attività finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti ed all'incentivazione della raccolta differenziata esclusivamente presso i comuni che hanno usufruito della tariffa di cui al comma 1 nella misura minima.

17. Al fine di promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali, nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate e, ove previste, semplificate come disposto dall'articolo 214 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero di frazioni sia secche sia umide, con l'adozione da parte della Regione di un iter amministrativo che, lasciando fermi i vigenti termini minori, imponga la conclusione del procedimento ed il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell'amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.

18. Gli impianti che godono del regime speciale sono identificati in quelli dedicati esclusivamente al trattamento per il recupero di materia:

a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio, e con esclusione di produzione CDR/CSS, e con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria;

b) impianti di compostaggio aerobico, compresi gli impianti di compostaggio aerobico automatici, ed impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la FORSU con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue ed inferiore alla eventuale potenza elettrica di 1 Megawatt, con un controllo accurato del materiale in entrata e in uscita;

c) impianti di selezione e riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue;

d) centri per il riuso e centri di raccolta.

19. Gli impianti di cui al comma 18, lettera b), di digestione anaerobica sono autorizzati privilegiando l'immissione del biogas prodotto nella rete pubblica di distribuzione gas, tramite trattamenti di purificazione e adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, ad eccezione del biogas impiegato in impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento dell'impianto stesso. È previsto altresì l'uso del biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti commerciali autorizzate, specialmente laddove è assente la rete pubblica di distribuzione gas. Tale procedura si intende estesa agli impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione ed alimentati sia da FORSU che da scarti agricoli che possano produrre compost idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio.

20. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gli impianti autorizzati con la procedura semplificata non possono successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti.

 

     Art. 35. Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati.

1. In attuazione dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un fondo per anticipare le somme necessarie per gli interventi sostitutivi da parte della Regione, in subordine dei comuni inadempienti, per la bonifica dei siti contaminati, ad eccezione dei siti di interesse nazionale.

2. Entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori di ripristino ambientale, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti attiva le procedure di recupero delle somme necessarie per gli interventi sostitutivi di cui al comma 1, nei confronti dei comuni inadempienti, da versarsi in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

3. Decorso il termine di trenta giorni in difetto del recupero di cui al comma 2, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di concerto con il Dipartimento regionale delle autonomie locali, provvede al recupero mediante compensazione dei trasferimenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

 

     Art. 36. Sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo. Miniera museo di Cozzo Disi nel comune di Casteltermini.

1. Per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 800 migliaia di euro.

2. Per consentire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il recupero e l'avvio della gestione della miniera museo di Cozzo Disi nel comune di Casteltermini secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro.

 

     Art. 37. Piani di caratterizzazione.

1. Per la realizzazione dei piani di caratterizzazione dei siti utilizzati come discariche e soggetti alla procedura di infrazione n. 2003/2077 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 250 migliaia di euro.

 

     Art. 38. Norme in materia di risorse idriche.

1. Alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

"Art. 13 bis. Norma transitoria

1. Nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alle disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 474/2015 dell'Autorità medesima, conservano efficacia nella Regione.

2. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

3. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di cui all'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni nonché di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di demanio marittimo. disposizioni in materia urbanistica

 

     Art. 39. Approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM).

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 è sostituito dai seguenti:

"3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio.

3-bis. Fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime.

3-ter. Nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano adottato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari ad acta, nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, sono autorizzati ad esercitare i poteri sostitutivi finalizzati alla redazione ed all'adozione dei suddetti piani.".

2. I piani di utilizzo delle aree demaniali marittime non riguardano i parchi e le riserve naturali che restano disciplinati dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette. I piani di utilizzo delle aree demaniali marittime sono adottati dai consigli comunali solo dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 40.

 

     Art. 40. Affidamento gestioni amministrative dei beni del demanio marittimo ai comuni.

1. La gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'articolo 39, ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. Con decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni ai sensi del comma 1 ed è approvato il relativo bando tipo.

 

     Art. 41. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio marittimo regionale tramite concessione.

1. I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione di cui all'articolo 40 che versano prioritariamente in condizioni di precarietà accertata, individuati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [37].

2. I beni di cui al comma 1 costituiscono un elenco oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e, contestualmente, trasmesso con gli allegati alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Le concessioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica ai sensi della direttiva 2014/23 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

4. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione, l'applicazione di quanto disposto dagli articoli 42 e seguenti del codice della navigazione.

5. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.

6. I titolari di concessioni licenze in corso di validità, i cui immobili versano nelle condizioni di cui al presente articolo, hanno diritto di proporre una modifica della concessione secondo i criteri sopra previsti con le variazioni del rapporto concessorio da definirsi in apposito contratto sulla base del programma economico-finanziario, ivi compreso il piano di ammortamento presentato.

 

     Art. 42. Disposizioni in materia di risorse.

1. I comuni versano alla Regione i canoni demaniali, determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi. Devono intendersi come nuove concessioni quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 40.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, con le modalità di cui al comma 1, assicura alla Regione annualmente il livello dei canoni riscossi nell'anno 2015 per le concessioni in corso.

3. Il mancato trasferimento da parte dei comuni delle somme annualmente dovute di cui al comma 1 autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

4. Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente.

6. La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative di cui al comma 4, rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare.

 

     Art. 43. Determinazione dei diritti fissi in materia di demanio idrico.

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Demanio idrico" è soppressa la parola "fluviale".

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione "Ambiente e Territorio" dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei canoni e dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta sul demanio idrico in attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera q septies) dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di cui al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea stipulano apposito accordo interassessoriale.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinato almeno il dieci per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

 

     Art. 44. Norme in materia di autorizzazione ambientale.

1. All'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.

3-ter. La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta.".

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è sostituito dal seguente:

"1. Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi.".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 71/1978 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Considerata la contestuale adozione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e relative varianti e del rapporto ambientale ex articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, in applicazione e con le modalità previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono sottoposti all'obbligo di pubblicazione gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione ed i relativi allegati tecnici, nonché le "informazioni ambientali" richiamate dall'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 152/2006.

6-ter. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6-bis sono estesi a tutti i piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione, inclusi piani e programmi relativi alla localizzazione di insediamenti commerciali e grandi strutture di vendita.".

 

TITOLO V

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

 

     Art. 46. Composizione commissione gare di appalto.

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal Presidente di turno della Sezione centrale. In particolare, il Presidente è individuato mediante sorteggio tra i componenti della sezione provinciale competente per territorio appartenenti alle categorie di cui al comma 10, lettere a) e b); il secondo componente è individuato mediante sorteggio tra i dirigenti tecnici in servizio presso la stessa sezione provinciale dell'UREGA e presso l'Ufficio del Genio Civile nel cui territorio ricadono i lavori oggetto dell'appalto. Per ogni componente della commissione sono sorteggiate tre figure: il primo sorteggiato assume la veste di titolare, il secondo ed il terzo di supplenti.".

2. All'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "di cui al comma 7" sono aggiunte le parole "esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.";

b) dopo le parole "(UREGA) territorialmente competente" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.".

 

     Art. 47. Parcheggi di interscambio.

1. La Regione persegue gli obiettivi per una migliore fruizione del territorio, per lo sviluppo infrastrutturale ed il miglioramento della intermodalità, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio.

2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e sono dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote. Almeno il 3 per cento dell'intera superficie dell'area di parcheggio è destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica primariamente ad uso collettivo ″car sharing elettrico" [38].

3. La realizzazione dei parcheggi di interscambio è prevista nelle comuni di Palermo, Catania e Messina ed Enna e nei comuni isolani con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni isolani sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica [39].

4. Per la realizzazione dei parcheggi di interscambio a raso, in elevazione o sotterranei, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a concedere ai comuni, che vi provvedono direttamente, il finanziamento in conto capitale, pari al costo delle opere comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri per l'acquisizione delle aree.

5. Al finanziamento dei parcheggi di interscambio in favore dei comuni individuati al comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle somme, accertate e riproducibili, rispettivamente attribuite agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al netto degli impegni già assunti.

6. La ripartizione delle risorse tra i comuni di Palermo, Catania e Messina ed Enna avviene proporzionalmente al numero di abitanti. La ripartizione delle risorse tra i comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, avviene proporzionalmente al numero di abitanti [40].

7. Possono accedere al finanziamento dei parcheggi di interscambio i comuni che, alla data dell'avviso di cui al comma 8, abbiano adottato il Piano Urbano del Traffico, il Piano urbano della mobilità o il Piano urbano parcheggi. Il Piano deve comprendere l'infrastruttura per la quale viene richiesto il finanziamento.

8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, al comune di Enna ed ai comuni sede di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni [41].

 

     Art. 48. Trasporto isole minori e trasporto ferroviario.

1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7 bis. Trasporto isole minori

1. In conformità a quanto disposto dalla presente legge, i servizi di trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e le isole minori e tra di esse possono essere espletati anche con mezzi alternativi a quelli marittimi qualora ciò determini anche un risparmio economico.".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è soppresso.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2002, dopo le parole "con riguardo" sono aggiunte le parole "all'età dei mezzi".

4. La dotazione finanziaria prevista dall'articolo 26 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata di 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

5. Al fine di assumere l'onere dell'Iva sui corrispettivi dovuti a Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata la spesa di 8.366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 11.154 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

 

     Art. 49. Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti.

1. La parola "concessione" contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla parola "autorizzazione".

2. Le parole "Assessorato regionale dell'industria" contenute nella legge regionale n. 97/1982 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale delle attività produttive".

3. Ferme restando le disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 97/1982 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le attività produttive, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia.

4. In materia di impianti di distribuzione carburanti ubicati sulla reta autostradale e sui raccordi autostradali trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali di settore.

5. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è fatto obbligo alle aziende distributrici di carburante, nonché agli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della regione, di installare apposito dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione che permetta l'esatta quantizzazione del prezzo del prodotto venduto [42].

6. Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali.

7. I titolari di depositi commerciali di oli minerali non possono esercitare, come attività accessoria, l'immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi. Il divieto di cui al presente comma non trova applicazione nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumentali all'agricoltura [43].

 

     Art. 50. Disposizioni in materia di tassa di circolazione.

1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato [44].

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli [45].

3. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume [46].

4. Gli uffici del dipartimento regionale delle finanze e del credito rilasciano, a richiesta, sulla base della attestazione dell'iscrizione ai registri di cui ai commi 1 e 2, le relative autorizzazioni.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica la vigente legislazione in materia.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39 trovano applicazione per gli autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile [47].

 

     Art. 51. Terme di Acireale e di Sciacca.

1. All'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nelle more del completamento delle procedure di liquidazione previste dal comma 1, le società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A. possono, attraverso gare ad evidenza pubblica, affidare a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari.".

 

     Art. 52. Fondo unico IRC AC e fondo di rotazione CRIAS.

1. Per le finalità del comma 4 dell'articolo 61 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, per l'incremento del fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016, è stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.

2. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a concedere, a valere sul fondo unico conferito allo stesso Istituto ai sensi del sopra richiamato articolo 63 della legge regionale n. 6/1997, finanziamenti a medio termine di durata almeno quinquennale alle imprese della informazione locale di cui alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24, aventi sede nel territorio della Regione, costituite in forma di società cooperativa, per il consolidamento di passività onerose sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità al Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti (de minimis).

3. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, per l'incremento del fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS), per l'esercizio finanziario 2016, è stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, per azioni di sostegno e di sistema alle strategie sociali ed alle politiche inclusive nonché per fronteggiare eventi straordinari.

 

     Art. 53. Trasferimento al fondo unico ex articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 degli altri fondi istituiti presso la CRIAS.

1. Il fondo di garanzia istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) con gli articoli 20 e 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 è soppresso e le correlate attività sono riversate per le stesse finalità nel fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

2. Il fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) con l'articolo 68 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 è soppresso e le correlate attività sono riversate per le stesse finalità nel fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale n. 6/1997.

3. Le risorse finanziarie trasferite alla CRIAS in attuazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 non impegnate sono riversate per le stesse finalità nel Fondo Unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale n. 6/1997.

 

     Art. 54. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

1. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali." sono sostituite dalle parole "alle società cooperative e alle società agricole di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli istituti di credito, per l'erogazione dei mutui di durata almeno decennale finalizzati al consolidamento delle passività onerose, stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ed al Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis.'''';

d) i commi 4 e 5 sono abrogati;

e) al comma 6-bis le parole "alla data del 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre dell'anno precedente.".

 

     Art. 55. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 si interpreta nel senso che i benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 2 della suddetta legge si applicano ai soci delle cooperative agricole, già utilmente inserite in graduatoria per il godimento dei suddetti benefici, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza ovvero siano pendenti o già definite le procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale [48].

 

     Art. 56. Interventi finanziari in favore delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina.

1. Al fine di favorire il diritto allo studio e l'ammodernamento delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina, una quota parte dei fondi PAC 20142020, in misura non inferiore a 3.000 migliaia di euro, è destinata in parti uguali a ciascuna delle predette Università.

 

     Art. 57. Provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici.

1. Per i danni subiti dalle imprese del comparto agricolo a seguito di eccezionali calamità naturali, riconosciuti ai sensi delle normative vigenti è istituito, per l'esercizio finanziario 2016, un fondo con la dotazione finanziaria di 4.000 migliaia di euro da ripartire sulla base di criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa delibera della Giunta regionale, che dovrà contenere l'assegnazione delle risorse in proporzione ai danni subiti dal territorio e solo dopo il completamento dell'iter istruttorio di riconoscimento da parte del Consiglio dei Ministri.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'I luglio 2014, n. L 193.

 

     Art. 58. Cofinanziamento Fondo nazionale per le non autosufficienze.

1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire con riguardo alle persone non autosufficienti di cui al "Fondo nazionale per le non autosufficienze", istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2015, concernente il riparto delle risorse per l'anno 2015 del predetto "Fondo nazionale per le non autosufficienze" è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di 5.000 migliaia di euro quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria di cui al citato decreto.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nell'ambito dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, Missione 12, Programma 2, Macro-aggregato 1.04 (capitoli 183350 - 183785).

 

     Art. 59. Centrale unica di committenza.

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla spesa connessa all'attività svolta dalla "Centrale unica di committenza", di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro.

2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7 [49].

 

     Art. 60. Funzioni ispettive e di vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia.

1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 per la Ragioneria generale della Regione è autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, per la corresponsione del trattamento di trasferta spettante al personale regionale incaricato. La spesa è iscritta alla Missione 1 - Programma 11 del bilancio della Regione.

 

     Art. 61. Contratti di servizio.

1. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzato il pagamento del saldo dei corrispettivi dovuti alla società Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A. discendenti dal relativo contratto di servizio. Per tali finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.921 migliaia di euro.

2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 [50].

2-bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle diposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come introdotte dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 [51].

2-ter. Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, già soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre società regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni [52].

 

     Art. 62. Personale società partecipate in liquidazione. [53]

1. In caso di liquidazione di società partecipate della Regione, il personale dipendente delle medesime società, nonché quello di cui all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, confluiscono nelle società partecipate che ne assumono le funzioni, fatti salvi gli equilibri economico-finanziari delle società.

 

     Art. 63. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 in materia di soppressione di enti economici regionali. [54]

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le parole "ivi comprese quelle della Resais" sono sostituite dalle parole "ad eccezione di quella della Resais che, nelle more della rimodulazione del suo assetto organizzativo e della sua missione aziendale, al momento della chiusura della liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale è trasferita all'Ente Minerario Siciliano".

 

     Art. 64. Utilizzo personale dello Stato per l'esercizio di funzioni in materia di pubblica istruzione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 4 - Programma 2 - Capitolo 372514).

 

     Art. 65. Fondo unico Irfis Finsicilia S.p.A.

1. L'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 61.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia e di attivare investimenti di partenariato pubblico-privato è costituito nel patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A un fondo unico, valido ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, per la concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, in favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, compresa l'agroindustria, del turismo e della ricettività, del commercio, dell'energia da fonti rinnovabili, dei servizi, compresi i servizi alle persone, dell'edilizia e dell'agricoltura nonché delle imprese di informazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l'Irfis determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti, fermi restando i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti de minimis. Il suddetto Fondo è costituito mediante tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del fondo di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri di cui alle citate leggi, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'IRFIS FinSicilia S.p.A. per la gestione del fondo istituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 confluiscono, periodicamente, nel fondo costituito dal presente articolo. Al fine di consentire all'IRFIS FinSicilia S.p.A. la definizione della gestione unica a stralcio e fino all'esaurimento delle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione siciliana e l'Irfis che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10 per cento.

2. Al comma 6-quinquies dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", nonché di tutte le altre disposizioni per le società partecipate dalla Regione contenute in provvedimenti e norme regionali, ".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 dopo le parole "attività economica" inserire le parole "di mercato".

 

     Art. 66. Documentazione per l'accesso al Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo.

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è così sostituita:

"b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti.".

 

     Art. 67. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 in materia di professione di guida di media montagna.

1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5, come integrato dall'articolo 127, comma 70, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Guida di media montagna

1. Lo svolgimento della professione di guida di media montagna è disciplinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.";

b) l'articolo 6 è abrogato.

 

     Art. 68. Aggiornamento delle graduatorie per i lavoratori forestali.

1. Al fine di procedere alla corretta formulazione delle graduatorie previste dall'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, l'anzianità lavorativa di ciascun lavoratore è determinata con aggiornamento al 31 dicembre 2015.

 

     Art. 69. Proroga del termine in materia di sottotetti.

1. All'articolo 92, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2018".

 

     Art. 70. Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata.

1. All'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" [55].

 

     Art. 71. Interventi in favore della zootecnia.

1. Per le finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, al fine di consentire la prosecuzione dell'incentivazione per l'acquisto e l'impiego di riproduttori animali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa complessiva di 785 migliaia di euro.

 

     Art. 72. Modifiche all'articolo 8, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contratti di collaborazione.

1. All'articolo 8, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 dopo le parole "in corso di legislatura" sono aggiunte le parole "nonché la modifica dei contratti e la stipula di nuovi contratti di collaborazione, fino a concorrenza del limite di spesa previsto dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana per ciascun deputato".

 

TITOLO VII

Effetti della manovra e copertura finanziaria

 

     Art. 73. Fondi globali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio finanziario sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2016, nell'allegata tabella 'C.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella "D" sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella "E" sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella "F" sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella "G".

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella "L".

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera 1), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio finanziario, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

 

     Art. 74. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2016.

 

     Art. 75. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) articolo 23 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47;

b) articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8.

 

     Art. 76. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 2022, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[4] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[7] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 giugno 2016, n. 13.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

[10] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[13] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[14] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

[15] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[16] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[17] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[18] Comma già modificato dall'art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2021, n. 6.

[19] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[20] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[21] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.R. 1 aprile 2016, n. 14.

[22] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[23] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.

[24] Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 59 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[25] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.

[26] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[27] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[28] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[29] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 30 giugno 2016, n. 13 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[30] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[31] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

[32] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

[33] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[34] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[35] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del terzo periodo del presente comma.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[37] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[38] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2018, n. 22.

[39] Comma già modificato dall'art. 96 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2018, n. 22.

[40] Comma sostituito dall'art. 96 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2018, n. 22.

[41] Comma già sostituito dall'art. 96 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2018, n. 22.

[42] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[43] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[44] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[45] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[46] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[47] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[48] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[49] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[50] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[51] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[52] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[53] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 5 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[54] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[55] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.