Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 17/03/2016 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di residui passivi perenti. |
Art. 2. Accantonamenti tributari. |
Art. 3. Disposizioni in materia di variazioni di bilancio. |
Art. 4. Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF. |
Art. 5. Cofinanziamento Programmi comunitari ed interventi per il settore agricolo-forestale. |
Art. 6. Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario. |
Art. 7. Disposizioni in materia di autonomie locali. |
Art. 8. Sostegno ali 'integrazione delle diverse abilità. |
Art. 9. Palacongressi di Agrigento. |
Art. 10. Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali |
Art. 11. Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. |
Art. 12. Principi di regolamentazione delle Zone a traffico limitato. |
Art. 13. Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione regionale. |
Art. 14. Cantieri di Servizio (RMI). |
Art. 15. Cantieri regionali di lavoro. |
Art. 16. Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo ". |
Art. 17. Disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale. Disposizioni in materia di garanzie occupazionali. |
Art. 18. Disposizioni in materia di enti regionali. |
Art. 19. Esclusività appartenenza bacini. |
Art. 20. Rifinanziamento leggi di spesa. |
Art. 21. Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa. |
Art. 22. Modifiche di norme in materia di Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. |
Art. 23. Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali. |
Art. 24. Finanziamento misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo". |
Art. 25. Finanziamento provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia. |
Art. 26. Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali. |
Art. 27. Finanziamento disposizioni in materia di personale precario. |
Art. 28. Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione. |
Art. 29. Acquisizione dei servizi delle società partecipate. |
Art. 30. Disposizioni finanziarie per l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente. |
Art. 31. Disposizioni finanziarie per i Consorzi di bonifica. |
Art. 32. Riscossione Sicilia s.p.a.. Fondo anticipazioni società partecipate. |
Art. 33. Edilizia sovvenzionata ed agevolata. |
Art. 34. Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (Ecoincentivo). |
Art. 35. Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati. |
Art. 36. Sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo. Miniera museo di Cozzo Disi nel comune di Casteltermini. |
Art. 37. Piani di caratterizzazione. |
Art. 38. Norme in materia di risorse idriche. |
Art. 39. Approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM). |
Art. 40. Affidamento gestioni amministrative dei beni del demanio marittimo ai comuni. |
Art. 41. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio marittimo regionale tramite concessione. |
Art. 42. Disposizioni in materia di risorse. |
Art. 43. Determinazione dei diritti fissi in materia di demanio idrico. |
Art. 44. Norme in materia di autorizzazione ambientale. |
Art. 45. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. |
Art. 46. Composizione commissione gare di appalto. |
Art. 47. Parcheggi di interscambio. |
Art. 48. Trasporto isole minori e trasporto ferroviario. |
Art. 49. Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti. |
Art. 50. Disposizioni in materia di tassa di circolazione. |
Art. 51. Terme di Acireale e di Sciacca. |
Art. 52. Fondo unico IRC AC e fondo di rotazione CRIAS. |
Art. 53. Trasferimento al fondo unico ex articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 degli altri fondi istituiti presso la CRIAS. |
Art. 54. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. |
Art. 55. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37. |
Art. 56. Interventi finanziari in favore delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina. |
Art. 57. Provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici. |
Art. 58. Cofinanziamento Fondo nazionale per le non autosufficienze. |
Art. 59. Centrale unica di committenza. |
Art. 60. Funzioni ispettive e di vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. |
Art. 61. Contratti di servizio. |
Art. 62. Personale società partecipate in liquidazione. |
Art. 63. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 in materia di soppressione di enti economici regionali. |
Art. 64. Utilizzo personale dello Stato per l'esercizio di funzioni in materia di pubblica istruzione. |
Art. 65. Fondo unico Irfis Finsicilia S.p.A. |
Art. 66. Documentazione per l'accesso al Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo. |
Art. 67. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 in materia di professione di guida di media montagna. |
Art. 68. Aggiornamento delle graduatorie per i lavoratori forestali. |
Art. 69. Proroga del termine in materia di sottotetti. |
Art. 70. Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata. |
Art. 71. Interventi in favore della zootecnia. |
Art. 72. Modifiche all'articolo 8, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contratti di collaborazione. |
Art. 73. Fondi globali e tabelle. |
Art. 74. Effetti della manovra e copertura finanziaria. |
Art. 75. Abrogazioni e modifiche di norme. |
Art. 76. Entrata in vigore. |
§ 5.3.452 - L.R. 17 marzo 2016, n. 3.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.
(G.U.R. 18 marzo 2016, n. 12 - S.O. n. 1)
TITOLO I
Disposizioni finanziarie e contabili e disposizioni di contenimento della spesa
Art. 1. Disposizioni in materia di residui passivi perenti.
1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2005, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015.
2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendone le modalità di appalto.
4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della
Art. 2. Accantonamenti tributari.
1. All'onere a carico della Regione per il concorso al risanamento della finanza pubblica, così come rideterminato in 1.286.745 migliaia di euro ai sensi dell'articolo 9-septies, comma 3, del
2. All'articolo 5, comma 2, della
Art. 3. Disposizioni in materia di variazioni di bilancio.
1. All'articolo 1, comma 1, della
a) la parola "sette" è sostituita dalla parola "dieci";
b) l'importo "246.263.833,48" è sostituito dall'importo "172.384.683,44";
c) dopo le parole "6 agosto 2015, n. 125" sono aggiunte le parole ", come modificato dall'articolo 1, comma 691, della
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzioni di economie di spesa di fondi regionali sono effettuate, a fronte dell'accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 42 del
3. Per effetto di quanto disposto dal comma 2, il disavanzo complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, della
Art. 4. Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed addizionale regionale IRPEF.
1. Il saldo tra gli importi presunti dei gettiti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quelli effettivamente affluiti alla Regione siciliana nel periodo 20012013, da compensare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
2. L'importo di cui al comma 1 è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.
3. Nelle more della modifica delle norme di attuazione dello Statuto in materia tributaria, gli importi corrispondenti alle maggiori entrate stimate in 1.400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e 1.685.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, sono accantonati in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.
4. Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della
5. Le somme riconosciute alla Regione ai sensi dei commi precedenti e del comma 1 dell'articolo 3 della
6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 5.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 80 e 86, della
8. A seguito delle verifiche dei competenti tavoli tecnici, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l’importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell’articolo 6 della
9. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 8, come riepilogato nell'Allegato 3.
Art. 5. Cofinanziamento Programmi comunitari ed interventi per il settore agricolo-forestale.
1. In relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, per una quota pari a 233.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, le complessive risorse sono destinate alle finalità e per gli importi di seguito indicati:
a) 173.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 al cofinanziamento regionale dei Programmi Comunitari PO FSR, PO FSE, PO FEAMP e PO FEASR 2014-2020;
b) 60.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 agli interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della
2. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 1, come riepilogate nell'Allegato 3.
Art. 6. Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario. [3]
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della
Art. 7. Disposizioni in materia di autonomie locali.
1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare gli effetti dell'articolo 2, comma 1, della
2. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della
"8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del
4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 6 della
5. [L'intervento finanziario di cui al comma 8 dell'articolo 6 della
6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali è concesso un contributo triennale di 800 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in proporzione al numero di abitanti.
7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo.
8. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della
8-bis. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della
9. Per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della
10. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 8, della
11. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d'integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza generale di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, può autorizzare, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all'articolo 6, comma 2, della
12. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del
13. Per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.
14. [Le riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali, costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, del
15-bis. In sede di riparto dei trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
16. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della
17. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui alla
18. È istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all'articolo 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.
19. Il comma 2 dell'articolo 13 della
20. Per l'anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall'articolo 6, comma 5, della
21. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della
23. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.
24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al presente comma [13].
25. Per le finalità di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, lettera b), della
26. Il comma 4 dell'articolo 31 della
"4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020.".
27. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
28. Il comma 4 dell'articolo 60 della
Art. 8. Sostegno ali 'integrazione delle diverse abilità.
1. Al fine di favorire l'incremento della partecipazione al mercato del lavoro ed assicurare la pianificazione, l'organizzazione, la gestione ed il supporto, nei limiti della programmazione regionale, dei servizi volti all'integrazione delle diverse abilità, ivi compresa la gestione unitaria del trasporto gratuito per disabili per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro a valere sul Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020, con le procedure adottate ai sensi della
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso iniziative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di concerto con l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
Art. 9. Palacongressi di Agrigento.
1. Il bene del patrimonio immobiliare regionale denominato "Palacongressi di Agrigento" è affidato, per la gestione, per l'utilizzo e per la fruizione pubblica all'Ente parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento istituito con
2. All'articolo 9 della
3. Le somme riscosse per il pubblico uso dell'immobile sono utilizzate, sino alla concorrenza necessaria, per il mantenimento funzionale e per la manutenzione ordinaria dell'immobile.
4. Tutte le somme in eccesso rispetto a quelle di cui al comma 3 sono utilizzate dall'Ente parco Valle dei Templi per gli scopi di migliore valorizzazione e fruizione dei beni archeologici e monumentali affidati alla competenza tecnico-amministrativa dell'ente.
5. L'utilizzo delle somme di cui al comma 4 deve avvenire attraverso una intesa formalizzata tra Ente parco Valle dei Templi e Soprintendenza dei beni culturali di Agrigento. Tale intesa è soggetta all'approvazione dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.
6. I bilanci dell'Ente Parco Valle dei Templi, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della
7. Per l'esercizio finanziario 2016 il dieci per cento dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso e dai servizi a pagamento che affluiscono al bilancio dell'Ente parco Valle dei Templi di Agrigento è destinato alle finalità di cui al presente articolo.
Art. 10. Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali [14]
1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del
a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;
3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane [15]:
1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo [16].
4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione [17].
5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della
6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.
7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale [18].
8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali [19].
9. All'articolo 57 della
a) il comma 2 è soppresso;
b) al comma 3 le parole ', e sono rieleggibili per una sola volta' sono soppresse.
Art. 11. Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.
1. Al fine di velocizzare le necessarie attività progettuali propedeutiche alla realizzazione degli interventi di salvaguardia del territorio siciliano, è istituito, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.
2. Per l'istituzione del Fondo, per l'esercizio finanziario 2016, è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro. Il Fondo è altresì alimentato con le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse del Fondo.
3. Il Fondo è disciplinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione legislativa "Ambiente e Territorio" dell'Assemblea regionale siciliana, secondo modalità previste dal
4. All'onere di cui al presente articolo si provvede, quanto a 500 migliaia di euro, a valere sul Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della
Art. 12. Principi di regolamentazione delle Zone a traffico limitato.
1. I comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) approvano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che preveda:
a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL;
b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;
c) l'accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e per le vetture a trazione elettrica;
d) le agevolazioni per i residenti all'interno del perimetro ZTL e l'applicazione agli stessi di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti;
e) le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta all'inquinamento;
f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonché appositi strumenti di monitoraggio sull'inquinamento.
Art. 13. Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione regionale.
1. [Per effetto della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 49 della
2. Le strutture dirigenziali oggetto della riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 49 della
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'articolo 52 della
4. Per il quadriennio 2017-2020 il fondo di cui al comma 1 è ridotto a seguito della riduzione delle strutture dirigenziali di cui al comma 3.
5. Al fine di assicurare piena omogeneità nella graduazione della retribuzione di posizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sottopone alla Giunta regionale una proposta di individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, ferme restando le disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.
6. All'articolo 56, comma 3, della
7. All'articolo 52 della
"9-bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro.".
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di buonuscita di cui all'articolo 6, comma 4, della
9. In armonia con le disposizioni statali, ai dipendenti della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della
10. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 49 della
11. All'articolo 13 della
"3-bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui al comma 2 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori." [21]
12. Nelle more della definizione delle procedure previste dall'articolo 11 della
13. Nelle ipotesi di revoca o di modifica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione disposte ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle assenze per malattia del personale nei ruoli del Corpo Forestale della Regione siciliana, di cui al comma 18 dell'articolo 49 della
Art. 14. Cantieri di Servizio (RMI).
1. L'integrazione per il nucleo familiare dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 3, della
2. Le misure di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, della
3. La richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 35 della
4. Il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la cancellazione dall'elenco ad esaurimento istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della
5. Ai destinatari cui mancano dieci anni per maturare il diritto alla pensione, inseriti nella graduatoria del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 11892 del 17 dicembre 2014, che costituiscono una società anche cooperativa, è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, della
6. I beneficiari delle misure di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, della
7. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula un protocollo di intesa con l'ABI per fissare la soglia percentuale di riduzione da applicare obbligatoriamente al TEGM relativo al IV trimestre 2015 rilevato ai sensi dell'articolo 2 della
8. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della
9. Ai fini dell'ammissione ai programmi di lavoro dei cantieri di servizio di cui alla
9-bis. I lavoratori dei Cantieri di servizio (RMI) di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 15. Cantieri regionali di lavoro.
1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, è autorizzato, per l'anno 2016, a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizio, in favore dei comuni della Sicilia, per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 per mancanza di copertura finanziaria, per un importo complessivo di 20.000 migliaia di euro con la dotazione allocata nel Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della
2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato, altresì, a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della
3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro assegna, per l'anno 2016, ai comuni della Sicilia con popolazione non superiore a 150.000 abitanti, un importo a scalare per finanziare borse di lavoro trimestrali per il sostegno al reddito dei disoccupati al fine di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta" e/o lavori di manutenzione ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 4 della
Art. 16. Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo ".
1. Le misure di cui al comma 3 dell'articolo 68 della
2. Nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 3 dell'articolo 68 della
3. La richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 68 della
4. Sono soppresse le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 68 della
5. L'ammontare della misura di fuoriuscita di cui al comma 3 dell'articolo 68 della
6. La lettera f) del comma 6 dell'articolo 68 della
"f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.".
Art. 17. Disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale. Disposizioni in materia di garanzie occupazionali.
1. Nelle more di una riforma organica del settore forestale è sospeso il meccanismo di sostituzione di cui all'articolo 52 della
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di riforma del settore forestale al fine di mettere a reddito il patrimonio boschivo, per valorizzare la forza lavoro ivi impiegata, per ampliare compiti e funzioni a favore del comparto agricolo e per la tutela ambientale. Qualora la legge di riforma non sia approvata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il meccanismo di sostituzione di cui all'articolo 52 della
3. Al comma 6 dell'articolo 11 della
4. Le disposizioni di cui al comma 3 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 18. Disposizioni in materia di enti regionali.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 24, della
3. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 9 della
4. Al comma 3 dell'articolo 9 della
5. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 16 della
6. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 9 e 16 della
7. Il comma 4 dell'articolo 39 della
"4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.".
8. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della
Art. 19. Esclusività appartenenza bacini. [25]
1. È esclusa la contemporanea appartenenza a più bacini di garanzie occupazionali o di provvidenze di cui alle seguenti leggi regionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'ente Vivaio Vite americano, all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e a tutti gli enti a partecipazione regionale che si avvalgono di personale stagionale.
TITOLO II
Rifinanziamento leggi di spesa e disposizioni finanziarie
Art. 20. Rifinanziamento leggi di spesa.
1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.
2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.
3. Per le finalità di cui all'articolo 65 della
4. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4 - Programma 2 - capitolo 373314), il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della
Art. 21. Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa.
1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate.
Norma di riferimento |
amministrazione |
AMMINISTR. |
CAPITOLO |
DENOMINAZIONE |
Autorizzazione di spesa L.F. 3/2016 |
|
|
|
|
|
2016 |
|
3 |
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA |
376528 |
SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA. |
1.145 |
|
3 |
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA |
377703 |
CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITÀ DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA. |
40 |
6 |
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO |
183701 |
CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA. |
1.560 |
|
|
6 |
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO |
183715 |
CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA. |
570 |
|
6 |
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO |
183754 |
CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA |
94 |
6 |
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO |
183704 |
CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI. |
350 |
|
|
6 |
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO |
183740 |
CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA VITA NASCENTE. |
300 |
|
6 |
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO |
183742 |
CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITÀ EDUCATIVE. |
150 |
|
9 |
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
373304 |
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO |
1.434 |
|
9 |
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
373334 |
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA. |
141 |
|
9 |
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
373711 |
CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE |
1.615 |
L.R.24/2000, art. 18, c. 1 |
9 |
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
317708 |
FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA legge regionale 26 NOVEMBRE 2000, n. 24. |
726 |
|
9 |
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
373307 |
CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI, GEOFISICI, E VULCANOLOGICI E PER L'ACQUISTO, IL RINNOVO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE IVI COMPRESE LE DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI ISTITUTI E DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTÀ E PER IL LORO FUNZIONAMENTO. |
160 |
|
9 |
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
373313 |
ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITÀ PER SPESE INERENTI L'ATTIVITÀ SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHé PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITÀ MEDESIME. |
114 |
|
9 |
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
373718 |
CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATE DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI |
5.205 |
|
10 |
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITOROI E DELL'AMBIENTE |
550801 |
CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, n. 991. (EX CAP. 56903) |
150 |
|
13 |
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO |
472514 |
SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO. |
1.934 |
TOTALE |
15.688 |
|
|
|
|
2. Il fondo di cui all'articolo 128 della
3. Al Fondo di cui all'articolo 128 della
4. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle iniziative di cui all'articolo 12 della
6. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 128 della
7. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella G, per l'anno 2016, a valere sul capitolo 143311, è destinata, per l'importo di 300 migliaia di euro, in favore delle ex province regionali di Caltanissetta e Messina.
8. I trasferimenti in favore dei Consorzi universitari di cui all'articolo 66, comma 1, della
9. In relazione ai principi dell'articolo 104 del Trattato CE, dell'articolo 81 della Costituzione nonché dell'articolo 17 della
10. Le norme regionali che dispongono concessioni di contributi ed erogazioni definite sotto ogni altra forma, in relazione ai principi dell'articolo 104 del Trattato CE, dell'articolo 81 della Costituzione nonché dell'articolo 17 della
Art. 22. Modifiche di norme in materia di Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.
1. Al comma 2 dell'articolo 33 della
2. Al comma 2 dell'articolo 33 della
3. Il comma 5 dell'articolo 98 della
Art. 23. Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali.
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della
2. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 47 della
4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.
5. La spesa di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 47 della
Art. 24. Finanziamento misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo".
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 68 della
Art. 25. Finanziamento provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia.
1. Per le finalità della
2. Per le assunzioni effettuate nell'anno 2016 per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, l'ulteriore spesa di 290 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 3 - capitolo 212038).
3. A decorrere dall'esercizio successivo al triennio in cui si verifica l'assunzione dei soggetti di cui alla
4. Il comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 26. Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali.
1. Per le finalità dell'articolo 9 della
2. Per l'anno 2016 il fondo per investimenti dei liberi Consorzi comunali è determinato in 9.000 migliaia di euro. I criteri di riparto del fondo sono determinati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia, ed è destinato prioritariamente al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento dei liberi Consorzi con accertate difficoltà finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa.
3. Il limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
4. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della
5. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali i finanziamenti di cui al comma 4 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.
Art. 27. Finanziamento disposizioni in materia di personale precario.
1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, commi 8 e 10, della
2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della
3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della
4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del
5. Il comma 2 dell'articolo 30 della
"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del
6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della
7. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della
8. [L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 5, della
9. [Al comma 4 dell'articolo 32 della
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della
12. Al comma 6 dell'articolo 30 della
13. Per fare fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti agli enti diversi dalle autonomie locali, pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno di competenza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 313319).
Art. 28. Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della
2. Il contributo concesso all'Istituto regionale vini e oli di Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
3. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
5. Per le finalità di cui all'articolo 67 della
Art. 29. Acquisizione dei servizi delle società partecipate.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5, della
2. Al comma 1 dell'articolo 78 della
3. All'articolo 35 della
a) al comma 1 le parole "nell'ambito dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica" sono soppresse;
b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. L'ufficio di cui al comma 1, a decorrere dall'I marzo 2016, è posto alle dipendenze dell'Assessore regionale per l'economia.".
4. Allo scopo di rilanciare lo sviluppo degli interporti siciliani per lo svolgimento delle attività e dei servizi della Società degli Interporti Siciliani (SIS) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 500 migliaia di euro.
Art. 30. Disposizioni finanziarie per l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente.
1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 58 della
Art. 31. Disposizioni finanziarie per i Consorzi di bonifica.
1. L'importo del finanziamento dei consorzi di bonifica, per l'anno 2016, determinato ai sensi del comma 1-quater, lettera b), dell'articolo 2 della
2. L'incremento di cui al comma 1 è iscritto in apposito capitolo (Missione 1 -Programma 4) dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, sentito l'Assessore regionale per l'economia, è assegnato ai singoli consorzi in base ai fabbisogni accertati.
3. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli amministratori dei consorzi di bonifica trasmettono all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e all'Assessorato regionale dell'economia, che lo trasmette alla Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, a pena di decadenza, il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente.
5. Gli amministratori dei consorzi di bonifica presentano all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e alla Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riduzione del venti per cento dei costi di gestione ad eccezione delle spese relative al personale a tempo indeterminato ed al personale che beneficia delle garanzie occupazionali, salvo che i consorzi dimostrino di avere già ridotto la spesa nell'anno precedente.
6. Le inadempienze agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 determinano il blocco dei trasferimenti delle risorse finanziarie ai consorzi medesimi.
7. Per l'anno 2016, il canone per uso irriguo è determinato nella stessa misura applicata nell'anno 2015.
Art. 32. Riscossione Sicilia s.p.a.. Fondo anticipazioni società partecipate.
1. Per le finalità di cui all'articolo 66, comma 1, della
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana un piano organico per la ridefinizione del sistema di riscossione in Sicilia, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa.
3. Nelle more della presentazione del piano di cui al comma 2, al fine di assicurare la continuità dell'attività di riscossione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 13.200 migliaia di euro per la ricapitalizzazione della società Riscossione Sicilia S.p.A.
4. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia un fondo per le anticipazioni infruttifere da riconoscere, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, alle società a totale partecipazione della Regione per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della
Art. 33. Edilizia sovvenzionata ed agevolata.
1. Per il triennio 2016-2018 gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle leggi regionali di seguito elencate sono finanziati a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla
a) articoli 1 e 8 della
- 34.263 migliaia di euro per l'anno 2016, 33.468 migliaia di euro per l'anno 2017 e 30.888 migliaia di euro per l'anno 2018;
b) articolo 1 della
- 2.194 migliaia di euro per l'anno 2016, 1.955 migliaia di euro per l'anno 2017 e 939 migliaia di euro per l'anno 2018;
c) articoli 1 e 2 della
- 11.585 migliaia di euro per l'anno 2016; 11.096 migliaia di euro per l'anno 2017 e 10.571 migliaia di euro per l'anno 2018;
d) articolo 132 della
- 990 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 930 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018.
2. Le annualità relative alle leggi regionali di cui al comma 1 sono ridotte nella misura indicata al medesimo comma 1.
3. Il comma 6 dell'articolo 72 della
TITOLO III
Disposizioni in materia di acqua e rifiuti
Art. 34. Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (Ecoincentivo).
1. In armonia con le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della
PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) DEL COMUNE |
RIFIUTI URBANI PER KG |
minore o uguale al 15% |
euro 0,02152 |
maggiore del 15% e fino al 25% |
euro 0,01937 |
maggiore del 25% e fino al 35% |
euro 0,01506 |
maggiore del 35% e fino al 45% |
euro 0,01291 |
maggiore del 45% e fino al 65% |
euro 0,00775 |
maggiore del 65% |
euro 0,00517 [33] |
2. Per la rilevazione del livello di raccolta differenziata i dati sono desunti dalla dichiarazione annuale di cui alla
3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione e l'autocertificazione di cui al comma 2 entro e non oltre il 30 giugno al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. La mancata comunicazione comporta l'applicazione del tributo nella misura massima di cui al comma 1. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvede ad eseguire il controllo, a campione, dei dati forniti.
4. I comuni che non raggiungono, nell'anno precedente, la percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento, sono tenuti al pagamento dell'addizionale del venti per cento prevista dall'articolo 205 del
5. L'addizionale di cui al comma 4 è applicata con le modalità previste dall'articolo 2 della
6. La percentuale di raccolta differenziata sulla quale applicare il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nonché l'addizionale di cui al comma 4 è quella determinata nell'anno precedente in attuazione del comma 2.
7. Per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili, dall'1 gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l'addizionale di cui al comma 4, ove dovuta [34].
8. Per ogni trimestre, i funzionari di cui al comma 7 dell'articolo 2 della
9. All'articolo 2 della
10. Per le restanti tipologie di rifiuti non di provenienza urbana continua ad applicarsi il comma 3 dell'articolo 8 della
11. Fino alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 2, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti si applica nella misura in atto stabilita, salvo conguaglio.
12. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una decurtazione del cinquanta per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i comuni che realizzano un incremento su base annua almeno pari al dieci per cento della raccolta differenziata. In caso di incremento pari almeno al quindici per cento, si applica il tributo nella misura minima prevista dal presente articolo. Non si applica l'addizionale di cui al comma 4 per i comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali [35].
13. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota del venti per cento di cui all'articolo 2, comma 2, della
14. Per l'anno 2017 l'incremento su base annua della percentuale di raccolta differenziata, di cui ai commi 12 e 13, è calcolato rapportando la percentuale realizzata nel 2015 rispetto a quella del 2016 e così per gli anni successivi facendo riferimento al biennio precedente.
15. Il comma 2 dell'articolo 2 della
"2. Il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della
16. A valere sul Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 20142020, con le procedure adottate ai sensi della
17. Al fine di promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali, nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate e, ove previste, semplificate come disposto dall'articolo 214 del
18. Gli impianti che godono del regime speciale sono identificati in quelli dedicati esclusivamente al trattamento per il recupero di materia:
a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio, e con esclusione di produzione CDR/CSS, e con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria;
b) impianti di compostaggio aerobico, compresi gli impianti di compostaggio aerobico automatici, ed impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la FORSU con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue ed inferiore alla eventuale potenza elettrica di 1 Megawatt, con un controllo accurato del materiale in entrata e in uscita;
c) impianti di selezione e riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue;
d) centri per il riuso e centri di raccolta.
19. Gli impianti di cui al comma 18, lettera b), di digestione anaerobica sono autorizzati privilegiando l'immissione del biogas prodotto nella rete pubblica di distribuzione gas, tramite trattamenti di purificazione e adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, ad eccezione del biogas impiegato in impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento dell'impianto stesso. È previsto altresì l'uso del biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti commerciali autorizzate, specialmente laddove è assente la rete pubblica di distribuzione gas. Tale procedura si intende estesa agli impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione ed alimentati sia da FORSU che da scarti agricoli che possano produrre compost idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio.
20. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gli impianti autorizzati con la procedura semplificata non possono successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti.
Art. 35. Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati.
1. In attuazione dell'articolo 250 del
2. Entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori di ripristino ambientale, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti attiva le procedure di recupero delle somme necessarie per gli interventi sostitutivi di cui al comma 1, nei confronti dei comuni inadempienti, da versarsi in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.
3. Decorso il termine di trenta giorni in difetto del recupero di cui al comma 2, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di concerto con il Dipartimento regionale delle autonomie locali, provvede al recupero mediante compensazione dei trasferimenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.
Art. 36. Sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo. Miniera museo di Cozzo Disi nel comune di Casteltermini.
1. Per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 800 migliaia di euro.
2. Per consentire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il recupero e l'avvio della gestione della miniera museo di Cozzo Disi nel comune di Casteltermini secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
Art. 37. Piani di caratterizzazione.
1. Per la realizzazione dei piani di caratterizzazione dei siti utilizzati come discariche e soggetti alla procedura di infrazione n. 2003/2077 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 250 migliaia di euro.
Art. 38. Norme in materia di risorse idriche.
1. Alla
"Art. 13 bis. Norma transitoria
1. Nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alle disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di cui all'Allegato A alla
2. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).
3. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di cui all'articolo 21, commi 13 e 19, del
TITOLO IV
Disposizioni in materia di demanio marittimo. disposizioni in materia urbanistica
Art. 39. Approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM).
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del
3-bis. Fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della
3-ter. Nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano adottato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari ad acta, nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della
2. I piani di utilizzo delle aree demaniali marittime non riguardano i parchi e le riserve naturali che restano disciplinati dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette. I piani di utilizzo delle aree demaniali marittime sono adottati dai consigli comunali solo dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 40.
Art. 40. Affidamento gestioni amministrative dei beni del demanio marittimo ai comuni.
1. La gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'articolo 39, ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
2. Con decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni ai sensi del comma 1 ed è approvato il relativo bando tipo.
Art. 41. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio marittimo regionale tramite concessione.
1. I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione di cui all'articolo 40 che versano prioritariamente in condizioni di precarietà accertata, individuati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
2. I beni di cui al comma 1 costituiscono un elenco oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e, contestualmente, trasmesso con gli allegati alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica ai sensi della
4. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione, l'applicazione di quanto disposto dagli articoli 42 e seguenti del codice della navigazione.
5. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
6. I titolari di concessioni licenze in corso di validità, i cui immobili versano nelle condizioni di cui al presente articolo, hanno diritto di proporre una modifica della concessione secondo i criteri sopra previsti con le variazioni del rapporto concessorio da definirsi in apposito contratto sulla base del programma economico-finanziario, ivi compreso il piano di ammortamento presentato.
Art. 42. Disposizioni in materia di risorse.
1. I comuni versano alla Regione i canoni demaniali, determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi. Devono intendersi come nuove concessioni quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 40.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, con le modalità di cui al comma 1, assicura alla Regione annualmente il livello dei canoni riscossi nell'anno 2015 per le concessioni in corso.
3. Il mancato trasferimento da parte dei comuni delle somme annualmente dovute di cui al comma 1 autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
4. Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere.
5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente.
6. La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative di cui al comma 4, rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare.
Art. 43. Determinazione dei diritti fissi in materia di demanio idrico.
1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della
2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione "Ambiente e Territorio" dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei canoni e dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta sul demanio idrico in attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera q septies) dell'articolo 14 della
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinato almeno il dieci per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'articolo 47 della
Art. 44. Norme in materia di autorizzazione ambientale.
1. All'articolo 91 della
"3-bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.
3-ter. La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta.".
Art. 45. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il primo comma dell'articolo 3 della
"1. Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi.".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della
"6-bis. Considerata la contestuale adozione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e relative varianti e del rapporto ambientale ex articolo 13 del
6-ter. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6-bis sono estesi a tutti i piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione, inclusi piani e programmi relativi alla localizzazione di insediamenti commerciali e grandi strutture di vendita.".
TITOLO V
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 46. Composizione commissione gare di appalto.
1. Il comma 6 dell'articolo 9 della
"6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal Presidente di turno della Sezione centrale. In particolare, il Presidente è individuato mediante sorteggio tra i componenti della sezione provinciale competente per territorio appartenenti alle categorie di cui al comma 10, lettere a) e b); il secondo componente è individuato mediante sorteggio tra i dirigenti tecnici in servizio presso la stessa sezione provinciale dell'UREGA e presso l'Ufficio del Genio Civile nel cui territorio ricadono i lavori oggetto dell'appalto. Per ogni componente della commissione sono sorteggiate tre figure: il primo sorteggiato assume la veste di titolare, il secondo ed il terzo di supplenti.".
2. All'articolo 8, comma 6, della
a) dopo le parole "di cui al comma 7" sono aggiunte le parole "esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.";
b) dopo le parole "(UREGA) territorialmente competente" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.".
Art. 47. Parcheggi di interscambio.
1. La Regione persegue gli obiettivi per una migliore fruizione del territorio, per lo sviluppo infrastrutturale ed il miglioramento della intermodalità, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio.
2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e sono dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote. Almeno il 3 per cento dell'intera superficie dell'area di parcheggio è destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica primariamente ad uso collettivo ″car sharing elettrico" [38].
3. La realizzazione dei parcheggi di interscambio è prevista nelle comuni di Palermo, Catania e Messina ed Enna e nei comuni isolani con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni isolani sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica [39].
4. Per la realizzazione dei parcheggi di interscambio a raso, in elevazione o sotterranei, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a concedere ai comuni, che vi provvedono direttamente, il finanziamento in conto capitale, pari al costo delle opere comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri per l'acquisizione delle aree.
5. Al finanziamento dei parcheggi di interscambio in favore dei comuni individuati al comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle somme, accertate e riproducibili, rispettivamente attribuite agli articoli 3 e 6 della
6. La ripartizione delle risorse tra i comuni di Palermo, Catania e Messina ed Enna avviene proporzionalmente al numero di abitanti. La ripartizione delle risorse tra i comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, avviene proporzionalmente al numero di abitanti [40].
7. Possono accedere al finanziamento dei parcheggi di interscambio i comuni che, alla data dell'avviso di cui al comma 8, abbiano adottato il Piano Urbano del Traffico, il Piano urbano della mobilità o il Piano urbano parcheggi. Il Piano deve comprendere l'infrastruttura per la quale viene richiesto il finanziamento.
8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, al comune di Enna ed ai comuni sede di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni [41].
Art. 48. Trasporto isole minori e trasporto ferroviario.
1. Alla
"Art. 7 bis. Trasporto isole minori
1. In conformità a quanto disposto dalla presente legge, i servizi di trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e le isole minori e tra di esse possono essere espletati anche con mezzi alternativi a quelli marittimi qualora ciò determini anche un risparmio economico.".
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della
4. La dotazione finanziaria prevista dall'articolo 26 della
5. Al fine di assumere l'onere dell'Iva sui corrispettivi dovuti a Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata la spesa di 8.366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 11.154 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.
TITOLO VI
Disposizioni varie
Art. 49. Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti.
1. La parola "concessione" contenuta nella
2. Le parole "Assessorato regionale dell'industria" contenute nella
3. Ferme restando le disposizioni attuative previste dalla
4. In materia di impianti di distribuzione carburanti ubicati sulla reta autostradale e sui raccordi autostradali trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali di settore.
5. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 21 del
6. Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali.
7. I titolari di depositi commerciali di oli minerali non possono esercitare, come attività accessoria, l'immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi. Il divieto di cui al presente comma non trova applicazione nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumentali all'agricoltura [43].
Art. 50. Disposizioni in materia di tassa di circolazione.
1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato [44].
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli [45].
3. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume [46].
4. Gli uffici del dipartimento regionale delle finanze e del credito rilasciano, a richiesta, sulla base della attestazione dell'iscrizione ai registri di cui ai commi 1 e 2, le relative autorizzazioni.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica la vigente legislazione in materia.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 17, lettera d), del
Art. 51. Terme di Acireale e di Sciacca.
1. All'articolo 21 della
"2-bis. Nelle more del completamento delle procedure di liquidazione previste dal comma 1, le società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A. possono, attraverso gare ad evidenza pubblica, affidare a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari.".
Art. 52. Fondo unico IRC AC e fondo di rotazione CRIAS.
1. Per le finalità del comma 4 dell'articolo 61 della
2. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a concedere, a valere sul fondo unico conferito allo stesso Istituto ai sensi del sopra richiamato articolo 63 della
3. Per le finalità di cui all'articolo 39 della
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della
Art. 53. Trasferimento al fondo unico ex articolo 64 della
1. Il fondo di garanzia istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) con gli articoli 20 e 21 della
2. Il fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) con l'articolo 68 della
3. Le risorse finanziarie trasferite alla CRIAS in attuazione dell'articolo 48 della
Art. 54. Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18 della
a) al comma 1 le parole "alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali." sono sostituite dalle parole "alle società cooperative e alle società agricole di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli istituti di credito, per l'erogazione dei mutui di durata almeno decennale finalizzati al consolidamento delle passività onerose, stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal
d) i commi 4 e 5 sono abrogati;
e) al comma 6-bis le parole "alla data del 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre dell'anno precedente.".
Art. 55. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 56. Interventi finanziari in favore delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina.
1. Al fine di favorire il diritto allo studio e l'ammodernamento delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina, una quota parte dei fondi PAC 20142020, in misura non inferiore a 3.000 migliaia di euro, è destinata in parti uguali a ciascuna delle predette Università.
Art. 57. Provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici.
1. Per i danni subiti dalle imprese del comparto agricolo a seguito di eccezionali calamità naturali, riconosciuti ai sensi delle normative vigenti è istituito, per l'esercizio finanziario 2016, un fondo con la dotazione finanziaria di 4.000 migliaia di euro da ripartire sulla base di criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa delibera della Giunta regionale, che dovrà contenere l'assegnazione delle risorse in proporzione ai danni subiti dal territorio e solo dopo il completamento dell'iter istruttorio di riconoscimento da parte del Consiglio dei Ministri.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui al
Art. 58. Cofinanziamento Fondo nazionale per le non autosufficienze.
1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire con riguardo alle persone non autosufficienti di cui al "Fondo nazionale per le non autosufficienze", istituito dall'articolo 1, comma 1264, della
2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nell'ambito dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, Missione 12, Programma 2, Macro-aggregato 1.04 (capitoli 183350 - 183785).
Art. 59. Centrale unica di committenza.
1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla spesa connessa all'attività svolta dalla "Centrale unica di committenza", di cui all'articolo 55 della
2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7 [49].
Art. 60. Funzioni ispettive e di vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia.
1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 53 della
Art. 61. Contratti di servizio.
1. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzato il pagamento del saldo dei corrispettivi dovuti alla società Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A. discendenti dal relativo contratto di servizio. Per tali finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.921 migliaia di euro.
2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'articolo 64 della
2-bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle diposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 14 della
2-ter. Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della
Art. 62. Personale società partecipate in liquidazione. [53]
1. In caso di liquidazione di società partecipate della Regione, il personale dipendente delle medesime società, nonché quello di cui all'albo di cui all'articolo 64 della
Art. 63. Modifiche alla
1. All'articolo 2, comma 1, della
Art. 64. Utilizzo personale dello Stato per l'esercizio di funzioni in materia di pubblica istruzione.
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 del
Art. 65. Fondo unico Irfis Finsicilia S.p.A.
1. L'articolo 61 della
"Art. 61.
1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia e di attivare investimenti di partenariato pubblico-privato è costituito nel patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A un fondo unico, valido ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, per la concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, in favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, compresa l'agroindustria, del turismo e della ricettività, del commercio, dell'energia da fonti rinnovabili, dei servizi, compresi i servizi alle persone, dell'edilizia e dell'agricoltura nonché delle imprese di informazione di cui all'articolo 2 della
2. Al comma 6-quinquies dell'articolo 20 della
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 66. Documentazione per l'accesso al Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo.
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 65 della
"b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti.".
Art. 67. Modifiche alla
1. Alla
a) l'articolo 5, come integrato dall'articolo 127, comma 70, della
"Art. 5.
Guida di media montagna
1. Lo svolgimento della professione di guida di media montagna è disciplinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.";
b) l'articolo 6 è abrogato.
Art. 68. Aggiornamento delle graduatorie per i lavoratori forestali.
1. Al fine di procedere alla corretta formulazione delle graduatorie previste dall'articolo 12 della
Art. 69. Proroga del termine in materia di sottotetti.
1. All'articolo 92, comma 1, della
Art. 70. Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata.
1. All'articolo 93, comma 1, della
Art. 71. Interventi in favore della zootecnia.
1. Per le finalità di cui all'articolo 43 della
Art. 72. Modifiche all'articolo 8, comma 1-bis, della
1. All'articolo 8, comma 1-bis, della
TITOLO VII
Effetti della manovra e copertura finanziaria
Art. 73. Fondi globali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera 1), della
Art. 74. Effetti della manovra e copertura finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2016.
Art. 75. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 23 della
b) articolo 2, comma 3, della
Art. 76. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 1 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 2022, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] Comma già modificato dall'art. 8 della
[5] Comma così modificato dall'art. 6 della
[6] Comma così modificato dall'art. 6 della
[7] Comma abrogato dall'art. 6 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[9] Comma abrogato dall'art. 1 della
[10] Comma sostituito dall'art. 1 della
[11] Comma inserito dall'art. 1 della
[12] Comma così modificato dall'art. 6 della
[13] Comma così modificato dall'art. 20 della
[14] Articolo sostituito dall'art. 6 della
[15] Lettera così modificata dall'art. 39 della
[16] Comma così modificato dall'art. 39 della
[17] Comma così modificato dall'art. 39 della
[18] Comma già modificato dall'art. 39 della
[19] Comma così modificato dall'art. 39 della
[20] Comma abrogato dall'art. 26 della
[21] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.R. 1 aprile 2016, n. 14.
[22] Comma aggiunto dall'art. 37 della
[23] Comma così modificato dall'art. 10 della
[24] Comma già modificato dall'art. 22 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[26] Comma già modificato dall'art. 12 della
[27] Comma così modificato dall'art. 20 della
[28] Comma così modificato dall'art. 6 della
[29] Comma modificato dall'art. 2 della
[30] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[31] Comma abrogato dall'art. 3 della
[32] Comma abrogato dall'art. 3 della
[33] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[34] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[35] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del terzo periodo del presente comma.
[36] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[37] Comma così sostituito dall'art. 20 della
[38] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[39] Comma già modificato dall'art. 96 della
[40] Comma sostituito dall'art. 96 della
[41] Comma già sostituito dall'art. 96 della
[42] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[43] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[44] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[45] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[46] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[47] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[48] Comma così modificato dall'art. 13 della
[49] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[50] Comma sostituito dall'art. 11 della
[51] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[52] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[53] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[54] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[55] Comma così modificato dall'art. 1 della