§ 3.17.38 - L.R. 18 agosto 1978, n. 37.
Norme regionali integrative della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:18/08/1978
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione nella Regione siciliana degli interventi previsti dalla L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonché di interventi regionali integrativi per [...]
Art. 2.      Rientrano tra le cooperative di cui all'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, anche quelle che operano per la trasformazione e la valorizzazione [...]
Art. 3.      Il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 1978, al fine di favorire l'accesso alla terra alle cooperative di giovani di cui alla lett. b dell'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e [...]
Art. 4.      I Comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano, con delibera consiliare, l'elenco, con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 3, dei terreni [...]
Art. 5.      Nelle more dell'espletamento di quanto previsto nei precedenti artt. 3 e 4, gli enti possono concedere a favore delle cooperative richiedenti i terreni demaniali e patrimoniali che non siano [...]
Art. 6.      Il Presidente della Regione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i risultati del censimento delle terre incolte ottenuti mediante il progetto speciale n. 6, predisposto [...]
Art. 7.      Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre mediante contratti di affitto stipulati in conformità delle disposizioni in materia da parte delle cooperative di cui all'art. 18 della L. 1 [...]
Art. 8.      Alle cooperative agricole, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che assumano, con regolare contratto della [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Alle cooperative indicate al primo comma dell'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e a quelle previste al precedente art. 2 che abbiano ottenuto, in [...]
Art. 11.      Per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della L. 1 [...]
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.      Ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in possesso dei requisiti di legge prescritti, è riservata la [...]
Art. 24.      I contributi in conto capitale erogati in favore delle cooperative previste dalla presente legge sono aumentati del 10 % quando la presenza delle donne nelle cooperative medesime non risulti [...]
Art. 28.      Le Amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad iniziare l'istruttoria dei progetti presentati ai sensi della presente legge, da cooperative già costituite il cui statuto sia in [...]
Art. 29.      E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione regionale consultiva per la cooperazione giovanile e per i problemi dell'inserimento nell'attività produttiva delle giovani leve [...]
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      Al fine di disporre di adeguati elementi di conoscenza sulla situazione del mondo del lavoro nella Regione, in riferimento allo stato dell'occupazione, della disoccupazione e della [...]
Art. 32.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1978-1980, la spesa complessiva di 66.000.000.000, di cui lire 6.705.000.000 per l'anno [...]
Art. 33.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per [...]


§ 3.17.38 - L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

Norme regionali integrative della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.

(G.U.R. 19 agosto 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     Per l'attuazione nella Regione siciliana degli interventi previsti dalla L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonché di interventi regionali integrativi per l'occupazione giovanile, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

 

TITOLO I

INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

 

     Art. 2.

     Rientrano tra le cooperative di cui all'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, anche quelle che operano per la trasformazione e la valorizzazione produttiva di:

     - terreni che comunque si trovino nelle disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo, di altri enti pubblici o di istituzioni pubbliche sottoposti alla vigilanza della Regione siciliana, o dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, e che a tal fine li concedano, anche in deroga alle vigenti leggi regionali;

     - terreni acquisiti o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, terzo comma, lett. f, della L. 10 maggio 1976, n. 362;

     - terreni dei quali le cooperative dimostrino di avere comunque il godimento.

     La Regione siciliana favorisce, altresì, nei modi di cui all'art. 18 e ss. della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni come integrati e modificati dalla presente legge, la promozione e l'incremento delle cooperative a prevalente presenza di giovani per lo svolgimento di attività di difesa fitosanitaria, di assistenza tecnica alle imprese agricole, nonché di attività zootecniche e di allevamento delle specie animali minori [1].

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 1978, al fine di favorire l'accesso alla terra alle cooperative di giovani di cui alla lett. b dell'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e al primo alinea del precedente articolo, pubblica in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana un elenco delle terre costituenti il demanio e il patrimonio regionale, di quelle nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo o dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

     Tale elenco dovrà comprendere, indicandole separatamente:

     1) le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attività agricola e/o zootecnica, che possono essere concesse in godimento;

     2) le terre oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

     Il supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana recante l'elenco di cui al precedente comma è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio di ogni Comune.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     I Comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano, con delibera consiliare, l'elenco, con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 3, dei terreni demaniali o patrimoniali o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, comma terzo, lett. f, della L. 10 maggio 1976, n. 352, da destinare a favore delle cooperative di cui all'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e all'art. 2 della presente legge.

     La delibera consiliare, immediatamente esecutiva, è trasmessa alla Presidenza della Regione per la pubblicazione nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     Nelle more dell'espletamento di quanto previsto nei precedenti artt. 3 e 4, gli enti possono concedere a favore delle cooperative richiedenti i terreni demaniali e patrimoniali che non siano oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

     L'ente è, comunque, tenuto a motivare l'eventuale rifiuto.

     Le cooperative e chiunque altro ne abbia interesse possono segnalare agli enti titolari e per conoscenza al Presidente della Regione, terreni non compresi negli elenchi di cui ai precedenti artt. 3 e 4, ovvero terreni compresi tra quelli di cui al punto 2 del precedente art. 2, che risultino incolti o malcoltivati ai sensi della vigente disciplina.

     Gli enti, previo relativo accertamento, provvedono all'eventuale revoca della concessione o dell'esercizio delle azioni di risoluzione dei rapporti contrattuali, sempreché ricorrano le cause previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Regione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i risultati del censimento delle terre incolte ottenuti mediante il progetto speciale n. 6, predisposto dalla Regione siciliana ed approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, ai sensi dell'art. 26 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 7.

     Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre mediante contratti di affitto stipulati in conformità delle disposizioni in materia da parte delle cooperative di cui all'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, a favore dei proprietari privati concedenti è attribuito, per il periodo di durata del contratto, un premio annuale di apporto strutturale, pari al 50 % del canone fissato in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti. Tale premio è aumentato all'80 % a favore dei piccoli proprietari concedenti il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a lire 6 milioni annui, nonché a favore dei proprietari emigranti concedenti.

 

     Art. 8.

     Alle cooperative agricole, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che assumano, con regolare contratto della durata di almeno tre anni, o associno un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria di età inferiore ai 29 anni, è concesso, ad integrazione del contributo di cui all'art. 21 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, un contributo di lire 100.000 mensili a carico della Regione per la durata di un biennio.

     Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 21 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

     Alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, ed a quelle costituite ai sensi del precedente art. 2, è concesso un contributo di lire 100.000 per ogni socio proveniente dalle liste speciali di cui all'art. 4 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, per un ammontare complessivo comunque non superiore a lire 1.600.000 per l'adeguamento delle strutture organizzative [4].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10.

     Alle cooperative indicate al primo comma dell'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e a quelle previste al precedente art. 2 che abbiano ottenuto, in base alla presente legge, l'approvazione di un progetto di sviluppo redatto in conformità ai criteri previsti dall'art. 19 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono accordati:

     1) la preferenza nella concessione di terre incolte ai sensi della vigente legislazione e di terre appartenenti ai Comuni, alla Regione e agli altri enti indicati nel precedente art. 2;

     2) contributi in conto capitale nella misura prevista dalla legislazione vigente o, in mancanza, nella misura del 60 % della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilità e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, ivi compreso l'acquisto di bestiame bovino, ovino, suino e di altre specie animali minori [4];

     3) mutui quindicennali a tasso agevolato e con un preammortamento massimo di tre anni, per la differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente;

     4) prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato.

     L'IRCAC, anche in deroga al proprio statuto, è autorizzato ad effettuare in favore delle cooperative di cui al presente articolo le operazioni di credito agrario previste ai precedenti punti 3 e 4.

     Le operazioni di credito agrario finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo effettuate dalle cooperative di cui al presente articolo che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, sono coperte da fideiussioni prestate dalla Regione fino al 100 %.

     Per le iniziative zootecniche promosse dalle cooperative previste dal presente articolo e ai soli fini dell'ammissione alle provvidenze disposte dalla presente legge, anche in deroga alle norme legislative o amministrative vigenti, si prescinde dall'estensione della base aziendale.

 

     Art. 11.

     Per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle di cui al precedente art. 2, dovranno inoltrare, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, alla Presidenza della Regione, progetti di sviluppo dell'area agricola interessata di cui all'art. 19 della citata L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

     In detti progetti, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici, sono indicati i cicli produttivi programmati, l'ammontare degli investimenti per le trasformazioni fondiarie ed agrarie da realizzare, il numero delle giornate lavorative occorrenti al fine di determinare il numero dei soci e l'ammontare dei contributi, del credito di esercizio e degli eventuali mutui occorrenti.

     (Omissis) [7].

     Il progetto approvato costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte [8].

     Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo è effettuato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

TITOLO II

INTERVENTI IN MATERIA DI ARTIGIANATO, INDUSTRIA, PESCA, TURISMO E SERVIZI

 

     Artt. 12. - 15.

     (Omissis) [9].

 

     Artt. 16. - 17.

     (Omissis) [1]4.

 

TITOLO III

INTERVENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

 

     Artt. 18. - 20.

     (Omissis) [1]5.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 21.

     (Omissis) [1]6.

 

     Art. 22.

     (Omissis) [1]7.

 

     Art. 23.

     Ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in possesso dei requisiti di legge prescritti, è riservata la partecipazione ai corsi, istituiti in attuazione del piano regionale quinquennale per la formazione del personale sanitario non medico di cui alla L.R. 24 luglio 1978, n. 22, nella misura di almeno il 70 %.

     Gli oneri relativi ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della L. 1 giugno 1977, n. 285, che frequentano i corsi di cui al comma precedente, sono a carico dell'apposito fondo comunitario europeo per il 50 % e per la parte rimanente a carico dello stanziamento previsto dalla presente legge.

 

     Art. 24.

     I contributi in conto capitale erogati in favore delle cooperative previste dalla presente legge sono aumentati del 10 % quando la presenza delle donne nelle cooperative medesime non risulti inferiore al 20 % del totale dei soci.

 

     Artt. 25. - 27.

     (Omissis) [1]8.

 

     Art. 28.

     Le Amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad iniziare l'istruttoria dei progetti presentati ai sensi della presente legge, da cooperative già costituite il cui statuto sia in corso di omologazione.

     In ogni caso il decreto di finanziamento non potrà essere emesso ove non si comprovi l'avvenuta omologazione dello statuto sociale.

 

     Art. 29.

     E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione regionale consultiva per la cooperazione giovanile e per i problemi dell'inserimento nell'attività produttiva delle giovani leve di lavoro, nominata, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione o, per delega, dall'Assessore destinato alla Presidenza ed è composta da:

     - tre rappresentanti delle organizzazioni regionali della cooperazione:

     - tre esperti in problemi giovanili;

     - tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     - due dirigenti od equiparati dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la Presidenza della Regione, di cui uno con funzioni di segretario.

     La Commissione, che dura in carica tre anni, esprime parere sui progetti di cui agli artt. 11 e 14 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37; formula proposte ed esprime pareri in materia di incremento della cooperazione giovanile, inserimento nell'attività produttiva delle giovani leve di lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge; suggerisce altresì i criteri generali per la concessione di benefici a sostegno del settore.

     In caso di ritardo nella designazione la Commissione potrà essere egualmente insediata purché sia avvenuta la nomina di oltre la metà dei componenti [1]9.

 

     Art. 30.

     (Omissis) [2]0.

 

     Art. 31.

     Al fine di disporre di adeguati elementi di conoscenza sulla situazione del mondo del lavoro nella Regione, in riferimento allo stato dell'occupazione, della disoccupazione e della sottoccupazione, avuto riguardo anche alle zone, alle categorie, all'età, al sesso, alla qualificazione, nonché in riferimento alle prospettive e alle dinamiche delle forze del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, previa delibera della Giunta regionale, a stipulare convenzioni con istituti universitari o enti specializzati, fino ad un ammontare complessivo di lire 100 milioni, per l'effettuazione di studi volti alla rilevazione e alla valutazione degli elementi suddetti.

 

     Art. 32.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1978-1980, la spesa complessiva di 66.000.000.000, di cui lire 6.705.000.000 per l'anno finanziario 1978, ripartita come segue:

     - art. 7, lire 400 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;

     - art. 8, primo comma, lire 100 milioni di cui 5 milioni per il 1978;

     - art. 8, terzo comma, lire 3700 milioni di cui lire 100 milioni per il 1978;

     - art. 8, terzo comma, lire 300 milioni di cui lire 100 milioni per il 1978;

     - art. 10, n. 2, art. 13, n. 1, art. 15, lett. a, lire 20.000.000.000 di cui lire 2.000.000.000 milioni per il 1978;

     - art. 10, nn. 3 e 4, e art. 13, nn. 2, 3 e 4, lire 9 mila milioni, di cui lire 500 milioni per il 1978;

     - art. 16, lire 200 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;

     - artt. 18, 19 e 20, lire 10.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 per il 1978;

     - art. 22, lire 8.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 per il 1978;

     - art. 23, lire 8.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 per il 1978;

     - art. 25 lire 9.900.000.000 di cui lire 900.000.000 per il 1978;

     - art. 31, lire 100.000.000 per il 1978.

     Le somme previste per le finalità dell'art. 10, nn. 3 e 4, e dell'art. 13, nn. 2, 3 e 4, sono versate all'IRCAC ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 33.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, incrementato a norma dell'art. 5 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 119.

     Agli oneri ricadenti nel biennio 1979-1980 che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, si provvederà con parte delle entrate della Regione.

 

 

 


[1] Comma così modificato con art. 12 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[2] Comma abrogato con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[3] Comma abrogato con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[4] Comma abrogato con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e ripristinato con art. 13 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[5] Articolo abrogato con art. 18, comma ultimo, L.R. 27 maggio 1980, n. 47.

[4] Comma abrogato con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e ripristinato con art. 13 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[7] I commi terzo e quarto sono stati abrogati con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[8] Comma così modificato con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[9] Articoli abrogati, con l'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dall'art. 30 del Decreto P. Reg. 8 marzo 1995, n. 50. Lo stesso articolo abroga anche l'art. 16 della presente legge.

[1]14 Articoli abrogati con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[1]15 Articoli abrogati con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[1]16 Articolo abrogato con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[1]17 Articolo abrogato con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[1]18 Articoli abrogati con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[1]19 Articolo sostituito con art. 22 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, ora abrogato con art. 30 D.P.Reg. 8 marzo 1995, n. 50.

[2]20 Articolo abrogato con art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.