§ 3.1.44 - L.R. 5 agosto 1982, n. 88.
Costituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento CEE n. 279 del 6 febbraio 1979 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:05/08/1982
Numero:88


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      I corsi di base previsti dal piano-quadro di divulgazione agricola in attuazione dell'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 270/79 sono svolti esclusivamente nell'ambito delle strutture del Consorzio [...]
Art. 3.      Il personale dell'Ente di sviluppo agricolo comandato a prestare servizio presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della L.R. 1 agosto 1977, [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto a corpo dell'azienda agraria denominata «Don Pietro» sita in comune di Ragusa, località Molesina, Casa Don Pietro e Canicarao, [...]
Art. 5.      Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività di ricerca applicata e di divulgazione dei [...]
Art. 6.      Per consentire il completamento delle opere in corso di realizzazione di cui al programma esecutivo predisposto dall'Università di Catania e approvato dall'Assessorato dell'agricoltura e delle [...]
Art. 7.      Per rendere possibile la realizzazione dei corsi di formazione e specializzazione di numero 100 giovani che intendano dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione, di cui [...]
Art. 8.      Per la realizzazione delle carte regionali di cui agli artt. 24 e 55 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, da conseguire secondo le modalità e con i criteri previsti nei relativi programmi esecutivi [...]
Art. 9.      Allo scopo di consentire ai laureati delle Università siciliane di migliorare la loro preparazione scientifica mediante la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca istituiti a norma del D.P.R. [...]
Art. 10.      Ai direttori regionali e al personale dell'Assessorato agricoltura e foreste che partecipano, quali componenti, agli organi collegiali previsti dalle LL.RR. 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      Gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti negli importi indicati a fianco di ciascun articolo, di cui alla seguente tabella:


§ 3.1.44 - L.R. 5 agosto 1982, n. 88.

Costituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento CEE n. 279 del 6 febbraio 1979 e provvedimenti urgenti in materia di assistenza tecnica.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

     Lo statuto del predetto Consorzio ed il relativo atto costitutivo sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a contribuire alla formazione del fondo comune del Consorzio mediante il versamento una tantum di una quota di adesione pari a lire 25 milioni.

     L'eventuale onere a carico della Regione, per ciascun esercizio finanziario, quale contributo nelle spese di funzionamento del Consorzio, per la parte non coperta dai contributi della C.E.E. o dello Stato, viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 7 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 2.

     I corsi di base previsti dal piano-quadro di divulgazione agricola in attuazione dell'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 270/79 sono svolti esclusivamente nell'ambito delle strutture del Consorzio interregionale descritte nello statuto di cui all'art. 1 della presente legge e mirano alla formazione:

     a) di n. 286 divulgatori agricoli, pari alle unità indicate dal piano- quadro di divulgazione agricola quale quota minima da inserire nell'attività di assistenza tecnica della Regione;

     b) di altri divulgatori agricoli, nei limiti delle unità che saranno determinate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, in conformità alle indicazioni del predetto piano-quadro.

     La durata dei corsi di base e l'articolazione degli stessi, i requisiti per accedervi nonché le modalità per l'ammissione dei candidati, sono quelli previsti dal regolamento C.E.E. n. 270/79 e dettagliati nel richiamato piano-quadro.

     Ai laureati ed ai diplomati partecipanti ai corsi di cui al presente articolo è corrisposta l'indennità di frequenza prevista nel settimo comma dell'art. 13 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, nella misura indicata alla lett. b, secondo alinea, dell'art. 11 del regolamento C.E.E. n. 270/79, con esclusione di qualsiasi altro compenso, indennità e rimborso spese.

     Per i candidati che abbiano svolto per almeno un quinquennio continuativamente attività di sperimentazione e/o di ricerca applicata in agricoltura nelle istituzioni all'uopo riconosciute a livello nazionale, l'ammissione ai corsi di base può avvenire a prescindere dai limiti di età e dagli altri requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

     Gli eventuali maggiori oneri finanziari relativi alla formazione dei divulgatori di cui alla lett. a, da determinare come differenza tra i costi effettivi di formazione ed i contributi all'uopo concessi dalla C.E.E. e dallo Stato, nonché gli oneri finanziari connessi alla formazione dei divulgatori di cui alla precedente lett. b, sono posti a carico del bilancio regionale.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi previsti dal presente articolo nonché a tutti i conseguenti adempimenti.

 

     Art. 3.

     Il personale dell'Ente di sviluppo agricolo comandato a prestare servizio presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73 e dell'art. 29 della L.R. 23 agosto 1980, n. 83, può essere autorizzato a svolgere lavoro straordinario entro i limiti orari mensili previsti per i dipendenti dei ruoli della Regione siciliana e a recarsi per motivi di servizio fuori dell'ordinaria sede di lavoro.

     Fermo restando a carico dell'Ente di sviluppo agricolo il pagamento delle competenze mensili fondamentali, resta a carico dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste l'onere della spesa per il compenso del lavoro straordinario e dell'indennità di trasferta.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì al personale di cui all'art. 5 della L. 6 aprile 1981, n. 49, che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà sui rispettivi capitoli di spesa per lavoro straordinario ed indennità di missione relativi al personale dei ruoli della Regione siciliana in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a corrispondere il compenso per il lavoro straordinario eventualmente svolto dal personale di cui al presente articolo nel corso del servizio prestato a decorrere dalla data di utilizzazione del personale medesimo presso gli uffici dello stesso Assessorato ai sensi della norma sopra richiamata.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto a corpo dell'azienda agraria denominata «Don Pietro» sita in comune di Ragusa, località Molesina, Casa Don Pietro e Canicarao, di proprietà dell'Istituto sperimentale per la zootecnia in Roma, sulla base del valore venale determinato dal competente Ufficio tecnico erariale e previo parere del Comitato tecnico amministrativo di cui alla L.R. 30 luglio 1969, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni.

     L'importo anzidetto su proposta del competente ispettore provinciale dell'agricoltura può essere aumentato dal predetto Comitato tecnico amministrativo, e la relativa determinazione approvata dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, fino al 30 per cento, in rapporto alla sussistenza di particolari requisiti non presi in considerazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ai fini delle determinazioni dell'importo.

     L'azienda di cui al comma precedente dovrà essere destinata e utilizzata per le finalità previste dall'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n 24, dal terzo comma dell'art. 3 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, dall'art. 4, lett. a, della L.R. 1 agosto 1977, n. 73 e dall'art. 6 della L.R. 11 aprile 1981, n. 57 e successive aggiunte ed integrazioni.

     Per la finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a procedere all'acquisto, con le procedure previste dal primo e secondo comma del presente articolo, di terreni agricoli di proprietà di enti pubblici.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a sostenere le spese occorrenti per assicurare la dotazione di mobili ed immobili occorrenti per l'attivazione ed il funzionamento delle basi territoriali acquisite o da acquisire a norma del presente articolo.

     A tal fine si applicano le procedure previste al primo e secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 1978 e successive aggiunte e modificazioni.

     Per le spese relative all'acquisizione dei beni di cui ai primi quattro commi del presente articolo e per la gestione dei medesimi, è autorizzata, per il triennio 1982-1984, la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'esercizio finanziario 1982, da iscriversi nella rubrica «Presidenza della Regione».

     Per le spese relative alle finalità di cui al quinto comma del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1982-1984, la spesa complessiva di lire 300 milioni di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1982 da iscriversi nella rubrica «Assessorato regionale agricoltura e foreste».

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività di ricerca applicata e di divulgazione dei risultati.

     Possono partecipare a tali consorzi, oltre alla Regione o agli enti locali, le Università, la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, gli enti economici regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura.

     Con decreto del Presidente della Regione è approvato lo statuto dei singoli consorzi ai quali è conferita personalità di diritto pubblico.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1982-1983, la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 6.

     Per consentire il completamento delle opere in corso di realizzazione di cui al programma esecutivo predisposto dall'Università di Catania e approvato dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle convenzioni stipulate tra il suddetto Assessorato e la Università, a norma dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24 e dell'art. 3 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessorato medesimo è autorizzato a corrispondere ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni alla predetta Università degli studi di Catania la somma di lire 1.500 milioni.

     Eventuali economie, che dovessero registrarsi nell'utilizzazione di tale somma, saranno destinati dall'Università di Catania alla attuazione del programma di ricerche contenuto nelle convenzioni di cui al precedente comma, con l'osservanza del disposto dell'art. 31 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83.

     L'Università di Catania è autorizzata, fermi restando gli obblighi e gli impegni assunti con le convenzioni sopra richiamate, ad apportare variazioni al programma di spesa anche in relazione a quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80.

 

     Art. 7.

     Per rendere possibile la realizzazione dei corsi di formazione e specializzazione di numero 100 giovani che intendano dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione, di cui all'art. 13 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, alle Università di Catania e Palermo, con le quali l'Assessorato suddetto ha stipulato specifiche convenzioni approvandone i programmi esecutivi, la somma di lire 540 milioni, da ripartire tra le due Università.

     L'indennità mensile, prevista dal settimo comma dell'art. 13 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, viene elevata a lire 250 mila, per gli allievi residenti nel raggio di 50 km. dalla sede del corso, e a lire 500 mila, per i residenti oltre i 50 km. dalla sede del corso.

     Le Università di Catania e di Palermo sono autorizzate, fermi restando gli impegni assunti con le convenzioni già stipulate, ad apportare variazioni ai relativi programmi finanziari di spesa anche in relazione a quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80.

 

     Art. 8.

     Per la realizzazione delle carte regionali di cui agli artt. 24 e 55 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, da conseguire secondo le modalità e con i criteri previsti nei relativi programmi esecutivi all'uopo predisposti dalle Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania e Palermo in base alle apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso approvate, l'Assessorato medesimo è autorizzato a corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, alle predette Università degli studi di Catania e Palermo rispettivamente le somme di lire 450 milioni e di lire 425 milioni.

     Fermi restando gli obblighi assunti in conseguenza degli importi già versati agli organismi universitari incaricati della realizzazione delle carte di cui al precedente comma, le Università di Catania e Palermo provvederanno entro otto mesi dalla data di erogazione della spesa, autorizzata ai sensi del precedente comma, alla definitiva redazione delle suddette carte regionali.

     Le sezioni operative periferiche dell'assistenza tecnica, di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, possono essere autorizzate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di Palermo, a prestare la loro collaborazione per lo svolgimento di specifiche attività inerenti la realizzazione delle carte sopra specificate.

     Le Università di Catania e di Palermo sono autorizzate, fermi restando gli obblighi e gli impegni assunti con le convenzioni già stipulate, ad apportare variazioni ai relativi programmi finanziari di spesa anche in relazione a quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80.

 

     Art. 9.

     Allo scopo di consentire ai laureati delle Università siciliane di migliorare la loro preparazione scientifica mediante la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca istituiti a norma del D.P.R. n. 382 del 1980, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a erogare non più di 20 borse di studio da assegnare a candidati che siano collocati utilmente nelle graduatorie, secondo l'ordine delle graduatorie medesime, che saranno formulate nei concorsi banditi annualmente dalle Università siciliane in base all'art. 71 del citato D.P.R. n. 382, e che abbiano conseguito la laurea in uno dei tre atenei dell'Isola [2].

     Tali borse di studio potranno essere assegnate solamente per i corsi di dottorato di ricerca riguardanti i settori delle scienze agrarie e della medicina veterinaria per i quali una delle Università siciliane sia stata indicata come sede amministrativa o di coordinamento [2].

     A tal fine, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle richieste e delle indicazioni all'uopo fornite dalle singole università siciliane, predisporrà gli atti necessari perché:

     a) sia definito il numero di borsisti che potranno utilmente prendere parte alle attività organizzate per i singoli corsi di dottorato, in aggiunta al numero dei posti disponibili ai fini del conseguimento del titolo di «dottore di ricerca»;

     b) dette borse vengano attribuite e confermate in base a quanto disposto dagli artt. 76 e 78 del citato decreto;

     c) l'importo delle borse medesime venga commisurato a quanto disposto dal Ministero della pubblica istruzione sulla base dell'art. 75 del D.P.R. n. 382 del 1980;

     d) l'erogazione dei ratei delle borse di studio avvenga direttamente da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o tramite le Università secondo modalità da concordare e definire negli accordi preventivi di cui al presente comma;

     e) vengano utilizzate le graduatorie dei concorsi annualmente banditi [2].

     Ai borsisti che avranno regolarmente frequentato i corsi di dottorato ed avranno elaborato una tesi originale, su parere favorevole del Collegio dei docenti del dottorato medesimo, sarà rilasciato un attestato di frequenza, a cura del coordinatore del corso, corredato dall'indicazione dei settori di ricerca verso i quali il candidato abbia manifestato maggiore interesse e attitudine [2].

     L'impegno finanziario di cui al presente articolo viene definito in lire 150 milioni, per l'esercizio 1982, lire 170 milioni, per l'esercizio 1983, e lire 200 milioni, per l'esercizio 1984.

 

     Art. 10.

     Ai direttori regionali e al personale dell'Assessorato agricoltura e foreste che partecipano, quali componenti, agli organi collegiali previsti dalle LL.RR. 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36, 1 agosto 1977, n. 73, 9 agosto 1980, n. 80, 30 marzo 1981, n. 37 e 6 maggio 1981, n. 81, e successive aggiunte e modificazioni, competono, anche in deroga all'art. 10 della L.R. 4 giugno 1970, n. 5, i compensi previsti dall'art. 33 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83.

     Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le disponibilità del cap. 14208 del bilancio di previsione per l'anno finanziario in corso.

     La presente norma si applica a partire dal 1° gennaio 1982.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 12.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti negli importi indicati a fianco di ciascun articolo, di cui alla seguente tabella:

 

 

------------------------------------------------------------------

                              1982      1983      1984      Totale

                                        (in milioni di lire)

------------------------------------------------------------------

Art. 1                        25        --      --          25

Art. 4 (1°, 2°, 3° e 4°    1.700       500     500       2.700

comma)

Art. 4 (5°comma)             200        50      50         300

Art. 5                       300       500      --         800

Art. 6                     1.500        --      --       1.500

Art. 7                       540        --      --         540

Art. 8                       875        --      --         875

Art. 8                       150       170     200         520

                            -----     -----     ---       -----

Totali                     5.290     1.220     750       7.260

 

 

 

trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di

programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti

prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione

regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-1984",

progetto "Formazione imprenditoriale etc.... Valorizzazione dei comparti

produttivi in agricoltura" (lire 7.260 milioni)».

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 25 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 5.265 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 


[1] Il primo comma integra art. 12 L.R. 1 agosto 1977, n. 73.

[2] Commi così sostituiti dall'art. 10 L.R. 13 dicembre 1983, n. 116.

[2] Commi così sostituiti dall'art. 10 L.R. 13 dicembre 1983, n. 116.

[2] Commi così sostituiti dall'art. 10 L.R. 13 dicembre 1983, n. 116.

[2] Commi così sostituiti dall'art. 10 L.R. 13 dicembre 1983, n. 116.

[3] Modifica art. 20 L.R. 2 marzo 1981, n. 16.