Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 05/04/2011 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e principi generali. |
Art. 2. Tempi di conclusione del procedimento. |
Art. 3. Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale. |
Art. 4. Conferenza di servizi. |
Art. 5. Attività consultiva e valutazioni tecniche. |
Art. 6. Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). |
Art. 7. Adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso. |
Art. 8. Modifiche ed abrogazioni di norme. |
Art. 9. Rubriche. |
Art. 10. Sportello unico per le attività produttive. |
Art. 11. Misurazione, valutazione e trasparenza della performance. |
Art. 12. Trasparenza e pubblicità degli atti. |
Art. 13. Rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione. |
Art. 14. Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione. |
Art. 15. Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. |
Art. 16. Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi. |
Art. 17. Responsabilità dirigenziale. |
Art. 18. Patrocinio legale. |
Art. 19. Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia. |
Art. 20. Misure di contenimento della spesa. |
Art. 21. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. |
Art. 22. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4. |
Art. 23. |
Art. 24. Ufficio di Bruxelles. |
Art. 25. Attività e servizi relativi all'area info-telematica. |
Art. 26. Norma finale. |
§ 1.4.178 - L.R. 5 aprile 2011, n. 5.
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.
(G.U.R. 11 aprile 2011, n. 16)
TITOLO I
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso
Capo I
Modifiche alla
Art. 1. Ambito di applicazione e principi generali.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
“1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.”.
Art. 2. Tempi di conclusione del procedimento.
1. All'articolo 2 della
“2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.
2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.
4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.
4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al
4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.”.
2. I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 2 della
Art. 3. Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale.
1. L'art. 3-bis della
“1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. In attuazione del
3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.
4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano.
5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della
6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.”.
2. Il Piano di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis della
Art. 4. Conferenza di servizi.
1. L'articolo 15 della
“Art. 15
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
2. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 14-quater della
3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.”.
Art. 5. Attività consultiva e valutazioni tecniche.
1. L'articolo 17 della
“Art. 17
1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.
3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5. Qualora l'amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.
7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4-quater dell'articolo 2.”.
2. All'articolo 20, commi 1 e 2, della
Art. 6. Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
1. L'articolo 22 della
“Art. 22
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19 della
Art. 7. Adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso.
1. L'articolo 23 della
“Art. 23
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 20 della
2. L'articolo 25 della
“Art. 25
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della
3. All'articolo 31 della
a) il comma 1 è così sostituito: “1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi.”;
b) al comma 4 dopo le parole “La Commissione” sono aggiunte le seguenti “adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della
Art. 8. Modifiche ed abrogazioni di norme.
1. Gli articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della
3. Al comma 3 dell'articolo 33 della
Art. 9. Rubriche.
1. All'articolo 1 della
2. All'articolo 2 della
3. All'articolo 3 della
4. All'articolo 3 bis della
5. All'articolo 4 della
6. All'articolo 5 della
7. All'articolo 6 della
8. All'articolo 7 della
9. All'articolo 8 della
10. All'articolo 9 della
11. All'articolo 10 della
12. All'articolo 11 della
13. All'articolo 11 bis della
14. All'articolo 12 della
15. All'articolo 13 della
16. All'articolo 14 della
17. All'articolo 15 della
18. All'articolo 16 della
19. All'articolo 17 della
20. All'articolo 18 della
21. All'articolo 20 della
22. All'articolo 21 della
23. All'articolo 22 della
24. All'articolo 23 della
25. All'articolo 24 della
26. All'articolo 25 della
27. All'articolo 28 bis della
28. All'articolo 29 della
29. All'articolo 30 della
30. All'articolo 31 della
31. All'articolo 33 della
32. All'articolo 36 della
33. All'articolo 37 della
34. All'articolo 38 della
Capo II
Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
Art. 10. Sportello unico per le attività produttive.
1. L'articolo 36 della
“Art. 36
Sportello unico per le attività produttive.
1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del
2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del
3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale “impresainungiorno” di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del
4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.
5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.”.
2. Il comma 1 dell'art. 37 della
“1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al
Capo III
Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso
Art. 11. Misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del
3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della
Art. 12. Trasparenza e pubblicità degli atti.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 della
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della
3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.
4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.
5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 32 della
6. I soggetti di cui all'articolo 1 della
7. I soggetti di cui all'articolo 1 della
Art. 13. Rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione.
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione, la cui predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità.
Art. 14. Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione.
1. La Regione salvaguarda l'uso uniforme e l'identità visiva del proprio stemma, così come definito ed adottato con la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.Reg. 26 marzo 1991, n. 37, con l'obiettivo di assicurare, all'interno ed all'esterno dell'amministrazione regionale, un'immagine coordinata, univoca e trasparente della sua organizzazione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalità di impiego.
Art. 15. Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all'art. 1 della
TITOLO II
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia
Art. 16. Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:
a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;
c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;
d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;
e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, dopo le parole “entro il 31 gennaio di ogni anno” sono inserite le parole “, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno,”.
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della
“Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento.”.
Art. 17. Responsabilità dirigenziale.
1. L'articolo 10 della
a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Su richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.”.
2. L'articolo 51 della
a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.”;
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “È fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.”.
Art. 18. Patrocinio legale.
1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale può essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b) del
Art. 19. Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.
1-bis. Per l'effetto, la commissione edilizia comunale cessa di operare in tutti i procedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, nazionali e regionali [2].
2. [In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall'articolo 2 della
a) al comma 1 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle parole “entro venti giorni”;
b) al comma 2 le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “settantacinque giorni”;
c) al comma 3 sono soppresse le parole “inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.”;
d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;
e) al comma 5 le parole “entro centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “entro settantacinque giorni”] [3].
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 20. Misure di contenimento della spesa.
1. Le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 17 della
Art. 21. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
1. Dopo l'articolo 22 della
“Art. 22 bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
1. I comuni e le province, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico.
2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.”.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.
Art. 22. Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 2, della
2. Al comma 2 dell'articolo 6, della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 24. Ufficio di Bruxelles.
1. Al comma 2 dell'articolo 58 della
a) dopo la parola “documentazione” è soppressa la parola “e”;
b) dopo le parole “Ufficio della segreteria di Giunta” sono aggiunte le parole “e l'Ufficio di Bruxelles.”.
2. Alla rubrica “Presidenza della Regione” della tabella “A” allegata alla
3. All'Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1, spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1 - Sede di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.
4. All'Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della
5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.
Art. 25. Attività e servizi relativi all'area info-telematica.
1. Presso l'Amministrazione regionale alla direzione di tutte le attività e servizi relativi all'area info-telematica provvede il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia.
Art. 26. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[3] Comma abrogato dall'art. 30 della