§ 3.12.62 - L.R. 4 agosto 1978, n. 26.
Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:04/08/1978
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di assicurare uno sviluppo razionale al settore della distribuzione commerciale in Sicilia, di coordinare ed indirizzare i piani comunali della rete commerciale ed inquadrare a [...]
Art. 2.      Al fine di promuovere la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, previsti dal capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426 dall'art. 2 della legge 14 [...]
Art. 3.      I contributi per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale sono così determinati:
Art. 6.      Per l'adeguamento alle indicazioni di urbanistica commerciale dei piani comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo entro [...]
Art. 7.      Qualora i piani di sviluppo o di adeguamento della rete commerciale importino modifiche agli strumenti urbanistici vigenti in ciascun comune, i comuni stessi debbono provvedere alla loro [...]
Art. 8.      I mutui di cui al presente titolo sono concessi esclusivamente in favore dei seguenti soggetti aventi sede ed operanti in Sicilia:
Art. 9.      Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito [...]
Art. 10.      Alla gestione del fondo sovraintende un Comitato amministrativo presieduto dal presidente dell'IRFIS o, in caso di assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci.
Art. 11.      Sulle domande per i mutui previsti dall'art. 9 della presente legge, il Comitato amministrativo, di cui all'articolo precedente, delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di [...]
Art. 12.      Per le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi degli articoli 9 e seguenti, il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni onere accessorio, è fissato nella misura del 6 per cento
Art. 13.      L'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 9 e a [...]
Art. 14.      Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione della rete commerciale, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nel quadro delle indicazioni [...]
Art. 15.      I finanziamenti per la realizzazione dei centri commerciali al dettaglio possono concernere alternativamente o congiuntamente:
Art. 16.      I finanziamenti di cui al presente titolo sono concessi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il Comitato consultivo per il commercio, per [...]
Art. 17.      Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente titolo devono essere presentate dai sindaci dei comuni all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato [...]
Art. 18.      Allo scopo di promuovere il processo di ristrutturazione del commercio all'ingrosso della Sicilia, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sottoporrà [...]
Art. 19.      Per la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso di cui alle lettere a e b dell'art. 18, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il [...]
Art. 20.      Allo scopo di promuovere un'intensa azione di assistenza e di formazione professionale a favore degli addetti alle attività commerciali in Sicilia l'Amministrazione regionale persegue, con [...]
Art. 21.      Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni [...]
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 30. 
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      La Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori è integrata, ai fini dell'attuazione del tit. VI della presente legge, da due rappresentanti delle organizzazioni [...]
Art. 33.      (Omissis)
Art. 34.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 75.500 milioni, di cui lire 60.000 milioni per il quinquennio 1978-1982.


§ 3.12.62 - L.R. 4 agosto 1978, n. 26.

Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia.

(G.U.R. 5 agosto 1978, n. 34).

 

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE REGIONALE

 

Art. 1.

     Allo scopo di assicurare uno sviluppo razionale al settore della distribuzione commerciale in Sicilia, di coordinare ed indirizzare i piani comunali della rete commerciale ed inquadrare a livello comprensoriale i piani stessi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca elabora indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale e ne riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Le indicazioni di cui sopra debbono tendere ad assicurare la migliore funzionalità ed economicità del servizio da rendere al consumatore, il rinnovamento della rete distributiva e lo sviluppo delle forme di associazione economica tra piccoli e medi esercenti il commercio.

     Le indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale vengono approvate dalla Giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed inviate a tutte le Amministrazioni comunali della Sicilia che ne terranno conto ai fini dell'elaborazione ed approvazione dei rispettivi piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE COMUNALE [1]

 

     Art. 2.

     Al fine di promuovere la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, previsti dal capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426 dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 e dall'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 398, nell'ambito delle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale approvate dalla Giunta regionale, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le spese di formazione dei piani medesimi:

     a) ai comuni che si associano per pervenire alla formazione, su base intercomunale, dei singoli piani, inserendoli in una più vasta dimensione comprensoriale;

     b) ai comuni già aderenti ad organismi intercomunali che procedono congiuntamente alla formazione dei singoli piani;

     c) ai comuni singoli.

     Nell'ipotesi di cui alla lett. c del comma precedente, i piani devono essere formati sulla base delle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale approvate dalla Giunta regionale, con esclusione di quelle indicazioni che fanno riferimento alla formazione di piani su base interzonale o su dimensione comprensoriale [1]a.

 

     Art. 3.

     I contributi per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale sono così determinati:

     a) comuni con popolazione fino a diecimila abitanti: lire 4 milioni in misura fissa e lire 300 per abitante;

     b) comuni con popolazione fino a ventimila abitanti: lire 6 milioni in misura fissa e lire 300 per abitante;

     c) comuni con popolazione fino a cinquantamila abitanti: lire 10 milioni in misura fissa e lire 300 per abitante;

     d) comuni con popolazione fino a centomila abitanti: lire 25 milioni in misura fissa e lire 300 per abitante;

     e) comuni con popolazione superiore a centomila abitanti: lire 25 milioni in misura fissa e lire 400 per abitante.

     Il contributo può essere aumentato fino al 20 per cento del proprio ammontare in favore di quei comuni che, nel quadro delle indicazioni di urbanistica commerciale, si associno tra loro su base comprensoriale o subcomprensoriale e che conseguentemente armonizzino i rispettivi piani commerciali [1]b.

 

     Artt. 4. - 5. [2]

     L'istanza di ammissione al contributo dovrà essere corredata da copia degli atti deliberativi del consiglio comunale dai quali risultino la determinazione di procedere alla formazione del piano e l'assegnazione dell'incarico ad un professionista o gruppo di professionisti che abbiano specifica competenza nella materia.

     Sull'istanza provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che, in sede di determinazione di ammissione al contributo, dispone in favore del comune una erogazione pari al 20 per cento dell'ammontare del contributo di cui al precedente articolo.

     Il saldo del contributo sarà corrisposto a presentazione di copia degli atti giustificativi della spesa e di copia della delibera di adozione del piano da parte del consiglio comunale, con la quale dovrà anche essere dato atto che lo stesso risulta formato secondo i criteri contenuti nelle indicazioni di urbanistica commerciale e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed agli articoli 7 e 8 della legge 19 maggio 1976, n. 398.

     Relativamente ai comuni che siano pervenuti alla formazione dei piani su base comprensoriale o subcomprensoriale, il saldo sarà corrisposto previa verifica della rispondenza dei piani alle direttive regionali di urbanistica commerciale e alle direttive regionali in materia di commercio ambulante.

     Gli atti deliberativi comunali dovranno recare gli estremi del controllo tutorio.

     In caso di difformità o inadempienza anche parziale, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvederà alla revoca del contributo ed al recupero dell'anticipazione erogata.

 

     Art. 6.

     Per l'adeguamento alle indicazioni di urbanistica commerciale dei piani comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo entro il limite della quota fissa prevista dall'art. 3, previa dimostrazione della spesa sostenuta e parere favorevole del comitato consultivo per il commercio [2]a.

 

     Art. 7.

     Qualora i piani di sviluppo o di adeguamento della rete commerciale importino modifiche agli strumenti urbanistici vigenti in ciascun comune, i comuni stessi debbono provvedere alla loro modifica secondo le procedure della vigente legislazione.

 

TITOLO III

FONDO A GESTIONE SEPARATA PER IL CREDITO AL COMMERCIO

 

     Art. 8.

     I mutui di cui al presente titolo sono concessi esclusivamente in favore dei seguenti soggetti aventi sede ed operanti in Sicilia:

     a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio;

     b) piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso;

     c) piccole e medie imprese esercenti i servizi turistici;

     d) piccole e medie imprese fornitrici di servizi reali alle aziende.

     2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a cinquanta.

     3. Con apposito decreto, da emanarsi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuate, previo parere del Comitato consultivo per il commercio, le imprese classificabili fra quelle indicate alle lettere a, b, c e d del presente articolo, nonché altri soggetti alle stesse assimilabili [2]b.

 

     Art. 9.

     Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui all'art. 8.

     Resta salva l'applicazione delle somme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e la istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.

     I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi in favore dei soggetti di cui all'art. 8 sotto forma di mutuo della durata massima di dodici anni, compresi due di preammortamento, e per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

     1) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

     2) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

     3) l'acquisto di attrezzature e programmi gestionali per l'informatizzazione dell'azienda.

     Qualora il programma riguardi il solo acquisto dell'immobile aziendale, il finanziamento potrà essere ugualmente concesso a condizione che le opere di adattamento, le rifiniture, gli impianti e le attrezzature di vendita costituenti l'esercizio commerciale già posseggano un adeguato grado di moderna razionalità ed efficienza anche in relazione alle caratteristiche medie del settore merceologico di appartenenza.

     I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi per un importo non superiore al 80 per cento della spesa documentata, con il limite complessivo di lire 500 milioni.

     Il suddetto limite è elevato a lire 325 milioni per i programmi di cui ai precedenti commi realizzati dai soggetti di cui alla lett. a dell'art. 8.

     Entro i predetti limiti di intervento i finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte in una percentuale massima:

     a) del 30 per cento degli investimenti fissi per le imprese che abbiano svolto nel territorio della Regione siciliana attività continuativa da almeno tre anni;

     b) del 30 per cento delle spese ammesse per la realizzazione degli investimenti fissi per le imprese di nuova costituzione e per quelle che abbiano svolto nel territorio della Regione attività continuativa da meno di tre anni.

     In ogni caso la quota del finanziamento riferito alle scorte non può superare quella destinata agli investimenti fissi.

     Al fondo di rotazione di cui al primo comma va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti [3].

 

     Art. 10.

     Alla gestione del fondo sovraintende un Comitato amministrativo presieduto dal presidente dell'IRFIS o, in caso di assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci.

     Il Comitato amministrativo, di cui al precedente comma, è così composto:

     a) da quattro componenti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a tre;

     b) da quattro componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

     c) da tre dirigenti rispettivamente in servizio due presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed uno presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai relativi Assessori;

     d) da due componenti designati rispettivamente dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.

     Detti componenti durano in carica quattro anni.

     Il Comitato di cui al presente articolo è nominato con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 11.

     Sulle domande per i mutui previsti dall'art. 9 della presente legge, il Comitato amministrativo, di cui all'articolo precedente, delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domande stesse corredate dalla necessaria documentazione.

     I mutui di cui all'art. 9 sono concessi a condizione che l'interessato si impegni a non modificare la destinazione dei locali e delle attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo.

     L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del mutuo.

 

     Art. 12.

     Per le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi degli articoli 9 e seguenti, il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni onere accessorio, è fissato nella misura del 6 per cento [3]a.

     La misura del tasso di interesse stabilita con il presente articolo si applica alle operazioni di finanziamento contrattualmente perfezionate dopo l'entrata in vigore della presente legge [3]a.

     I rischi connessi con le operazioni di credito a medio termine di cui all'art. 9 saranno coperti, congiuntamente o alternativamente:

     a) da garanzie ipotecarie, ivi comprese quelle di cui al regio decreto legislativo 15 marzo 1927, n. 436, ed all'art. 2810 del Codice civile;

     b) da fidejussione bancaria;

     c) da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia di assicurazione;

     d) da garanzie offerte da consorzi di garanzia collettiva.

     In concorso con almeno una delle garanzie previste al comma precedente possono essere offerte fidejussioni rilasciate da persone fisiche e giuridiche fino alla concorrenza del 20 per cento dell'esposizione complessiva [4].

     In caso di incapienza le anzidette forme di garanzia possono coesistere complementariamente.

     L'ammontare delle eventuali perdite va addebitato al fondo di rotazione.

     Gli utili netti risultanti dalla gestione del fondo sono riportati ad incremento del fondo stesso.

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 9 e a determinare il compenso da attribuire all'Istituto.

     E' fatto obbligo all'IRFIS di comunicare semestralmente all'Assemblea regionale siciliana l'elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente titolo.

 

TITOLO IV

CENTRI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

 

     Art. 14.

     Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione della rete commerciale, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nel quadro delle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale approvate dalla Giunta regionale, è autorizzato a concedere ai comuni finanziamenti per la realizzazione di appositi centri commerciali al dettaglio e di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla L. 19 maggio 1976, n. 398.

     I centri ed i mercati di cui sopra, dimensionati a livello di quartiere o di vicinato, debbono essere individuati dai piani comunali di urbanistica commerciale nelle zone che sono prive o carenti di idonee strutture di distribuzione.

     I centri sono realizzati dai comuni e sono dagli stessi affidati in gestione ad apposite società miste delle quali fanno parte

l'Amministrazione comunale e gli operatori commerciali.

     I mercati ambulanti, invece, vengono gestiti esclusivamente dalle Amministrazioni comunali.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il Comitato consultivo per il commercio, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento tipo per la gestione dei centri commerciali al dettaglio e dei mercati destinati agli ambulanti, che preveda, tra l'altro, un meccanismo atto a garantire l'equilibrata formazione dei prezzi di vendita, nonché criteri obiettivi per l'assegnazione dei posteggi.

 

     Art. 15.

     I finanziamenti per la realizzazione dei centri commerciali al dettaglio possono concernere alternativamente o congiuntamente:

     a) l'acquisto e la costruzione dei locali da adibire a centri commerciali, incluse l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle opere murarie;

     b) l'apprestamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività dei centri medesimi.

     I finanziamenti per i mercati destinati agli ambulanti vengono concessi, invece, per la razionalizzazione dei mercati già esistenti e per l'istituzione di nuovi mercati.

     In ogni caso, vengono ammesse a finanziamento le spese per la costruzione o l'acquisto di strutture coperte, depositi, banconi fissi ed ogni altra attrezzatura adatta a garantire l'igienicità dell'ambiente e, relativamente al settore alimentare, delle derrate.

 

     Art. 16.

     I finanziamenti di cui al presente titolo sono concessi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il Comitato consultivo per il commercio, per l'intero ammontare della spesa ma fino ad un massimo di 500 milioni.

     Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere vengono acquisite secondo le modalità previste dalle LL. 22 ottobre 1971, n. 865, 28 gennaio 1977, n. 10, e 3 gennaio 1978, n. 1, e dalle LL.RR. 31 marzo 1972, n. 19, e 26 maggio 1973, n. 21.

     I finanziamenti per l'acquisizione delle aree vengono erogati in unica soluzione; quelli per la realizzazione delle opere in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

 

     Art. 17.

     Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente titolo devono essere presentate dai sindaci dei comuni all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e devono essere corredate da:

     a) il progetto delle opere da realizzare, l'indicazione dell'area dove ubicare l'iniziativa, una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare;

     b) una relazione sui requisiti di compatibilità dell'iniziativa con il piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale;

     c) la deliberazione del consiglio comunale che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di finanziamento;

     d) ogni altra indicazione utile alla valutazione del progetto di investimenti con particolare riguardo al tipo di gestione previsto per le strutture che si intendono realizzare.

 

TITOLO V

CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO

 

     Art. 18.

     Allo scopo di promuovere il processo di ristrutturazione del commercio all'ingrosso della Sicilia, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sottoporrà all'approvazione della Giunta regionale apposite indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale, ai fini dell'individuazione della rete dei mercati all'ingrosso nonché della definizione del sistema dei centri commerciali all'ingrosso.

     L'iniziativa per l'istituzione dei centri commerciali all'ingrosso può essere assunta:

     a) da comuni;

     b) da consorzi, società o altri enti costituiti tra enti locali territoriali;

     c) da consorzi, società o altri enti costituiti tra enti locali territoriali, altri enti pubblici, cooperative, associazioni dei produttori, associazioni degli operatori all'ingrosso ed enti di diritto privato, con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico [5].

 

     Art. 19.

     Per la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso di cui alle lettere a e b dell'art. 18, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato consultivo per il commercio, è autorizzato a concedere finanziamenti per l'intero ammontare della spesa.

     Per la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso di cui alla lett. c dell'art. 18, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato consultivo per il commercio, è autorizzato a concedere finanziamenti per il 70 per cento della spesa [5]a.

 

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 20.

     Allo scopo di promuovere un'intensa azione di assistenza e di formazione professionale a favore degli addetti alle attività commerciali in Sicilia l'Amministrazione regionale persegue, con carattere di gradualità, i seguenti obiettivi:

     a) elaborazione di un organico piano di assistenza tecnica e di formazione professionale degli addetti alle aziende commerciali al dettaglio ed all'ingrosso, previa valutazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche delle aree di gravitazione commerciale;

     b) effettuazione di studi e ricerche integrate per il miglioramento dell'efficienza e redditività del settore commerciale, ivi comprese indagini sulla distribuzione, sui mercati locali e nazionali, sulle strutture fisiche ed organizzative, sui sistemi di commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso;

     c) attuazione di una organica assistenza tecnica alle imprese commerciali piccole e medie al fine di accelerare il processo di miglioramento ed ammodernamento delle attrezzature e di riorganizzazione tecnica e gestionale delle aziende singole [6] e di quelle associate;

     d) organizzazione di corsi di formazione professionale per qualificare e migliorare il livello professionale dei titolari, dei quadri direttivi ed intermedi e degli addetti alle attività commerciali operanti in Sicilia.

 

     Art. 21.

     Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative, stipula apposita convenzione con enti ed istituti operanti in Sicilia specializzati nel settore dell'assistenza tecnica e della formazione professionale.

     L'elaborazione del piano di assistenza tecnica e di formazione professionale e l'effettuazione degli studi e delle ricerche, previsti rispettivamente alle lettere a e b dell'articolo precedente, vengono svolte dagli enti ed istituzioni di cui al primo comma del presente articolo d'intesa con le Camere di commercio della Sicilia.

     L'attuazione dell'assistenza tecnica prevista alla lett. c dell'articolo precedente è effettuata sulla base di programmi predisposti ad inizio di ogni anno dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

     La predisposizione del piano per i corsi di formazione professionale previsti alla lett. d dell'articolo precedente è affidata all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, che vi provvede, anche sulla scorta delle proposte avanzate dalle Camere di commercio e dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 15 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, modificata dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 45 [6]a.

 

TITOLO VII

COMITATO CONSULTIVO PER IL COMMERCIO

 

     Artt. 22. - 24. [7]

 

     Art. 25. [7]a

 

     Art. 26. [8]

 

     Artt. 27. - 29. [9]

 

     Art. 30. [9]a

 

TITOLO VIII

RILEVAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

 

     Art. 31.

     (Omissis) [1]0.

 

TITOLO IX

NORME FINALI

 

     Art. 32.

     La Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori è integrata, ai fini dell'attuazione del tit. VI della presente legge, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei commercianti maggiormente rappresentative.

     La commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori è integrata, ai fini dell'attuazione del titolo VI, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei commercianti maggiormente rappresentative in campo regionale [1]1.

 

     Art. 33.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 34.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 75.500 milioni, di cui lire 60.000 milioni per il quinquennio 1978-1982.

     La spesa a carico dell'esercizio finanziario in corso, determinata in lire 4.905 milioni, è così ripartita:

     - per le finalità previste dall'art. 6 (Programmazione urbanistica commerciale comunale), lire 200 milioni;

     - per le finalità previste dall'art. 9 (Credito a medio termine per il commercio), lire 4.000 milioni;

     - per le finalità dell'art. 17 (Centri commerciali al dettaglio), lire 500 milioni;

     - per le finalità dell'art. 21 (Assistenza tecnica e formazione professionale), lire 50 milioni di cui lire 25 milioni per le finalità di cui alle lett. c e d dello stesso articolo;

     - per le finalità dell'art. 30 (Indennità di viaggio e di soggiorno e gettoni spettanti ai componenti il comitato), lire 5 milioni;

     - per le finalità dell'art. 31 (Rilevazione della rete distributiva), lire 150 milioni.

     All'onere di cui al comma precedente si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi, da iscrivere in bilancio in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. n. 47 del 1977, si provvede con parte del gettito delle entrate della Regione.

 

 


[1] V. art. 86 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[1]1a Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[1]1b Articolo così sostituito con art. 4 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[2] Articoli così sostituiti con art. 5 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[2]2a Articolo così sostituito con art. 6 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[2]2b Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

[3] Articolo così modificato con art. 3 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

[3]3a Comma così sostituito con art. 10 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[3]3a Comma così sostituito con art. 10 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[4] L'originario terzo comma è stato così sostituito con art. 11 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[5] Articolo così sostituito con art. 21 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[5]5a Articolo così sostituito con art. 22 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[6] V. errata corrige in G.U.R. 7 luglio 1979, n. 29.

[6]6a Articolo così sostituito con art. 23 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[7] Articoli abrogati dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28). Sostitutivano gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 3 giugno 1950, n. 37.

[7]7a Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[8] Articolo abrogato dall'art 24. L.R. 5 agosto 1982, n. 97.

[9] Articoli abrogati dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28). Sostitutivano gli artt. 4. 5 e 6 della L.R. 30 giugno 1950, n. 37.

[9]9a Sostituisce l'art. 7 della L.R. 30 giugno 1950, n. 37.

[1]10 Articolo abrogato con art. 26 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[1]11 Comma aggiunto con art. 27 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[1]10 Articolo abrogato con art. 26 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.