Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 23/08/1984 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 3. Gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come aggiunto con il precedente articolo 1 e dall'articolo 4 bis - esclusi gli oneri di cui [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.79 - Legge Regionale 23 agosto 1984, n. 38.
Norme integrative e modificative della legge regionale 23 agosto 1982, n, 63, concernente «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale».
(B.U. 24 agosto 1984, n. 78).
Artt. 1. - 2.
(Omissis) [1].
Gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della
Gli oneri connessi ai compensi previsti dall'articolo 2, primo comma, e 3 della
All'onere complessivo di lire 280 milioni di cui ai precedenti primo e secondo comma, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.
Sui precitati capitoli 1721 e 1716 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 50 milioni e di lire 10 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento - di pari importi - dal medesimo capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norme rispettivamente aggiuntive dell'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 4 bis alla