§ 4.8.44 – L.R. 21 dicembre 1981, n. 91.
Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:21/12/1981
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Classi di strade.
Art. 2.  Definizione delle classi.
Art. 3.  Strade di proprietà delle Province e dei Comuni.
Art. 4.  Procedura di classificazione.
Art. 5.  Declassificazione delle strade.
Art. 6.  Formazione elenco delle strade.
Art. 7.  Norme transitorie.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Per le finalità previste dall'articolo 8 della presente legge, è autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, di cui lire 900 milioni per l'esercizio [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.8.44 – L.R. 21 dicembre 1981, n. 91. [1]

Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali.

(B.U. 22 dicembre 1981, n. 131).

 

TITOLO I

NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

DI USO PUBBLICO NEL TERRITORIO

REGIONALE

 

Art. 1. Classi di strade.

     Nella regione Friuli-Venezia Giulia le strade di uso pubblico si suddividono nelle seguenti classi:

     a) statali;

     b) provinciali;

     c) comunali:

     d) vicinali;

     e) militari.

 

     Art. 2. Definizione delle classi.

     In relazione alle suddivisioni di cui all'articolo 1, le classi di strade sono così definite:

     a) strade statali:

     sono statali le strade classificate tali dai competenti organi statali;

     b) strade provinciali:

     sono provinciali le strada aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

     - allacciano al capoluogo di Provincia i capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o più capoluoghi di Comuni fra loro;

     - costituiscono diretto collegamento fra strade provinciali oppure fra una strada provinciale e la viabilità statale;

     - sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attività socio-economiche;

     - hanno le altre caratteristiche previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

     c) strade comunali:

     sono comunali le strade soggette a pubblico transito e non ricomprese nelle classi precedenti, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

     - si sviluppano all'interno dei centri edificati eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti;

     - congiungono il maggior centro del Comune con le sue frazioni e nuclei abitati, o frazioni e nuclei abitati tra di loro o allacciano questi alla viabilità statale e provinciale;

     - congiungono il maggior centro, le frazioni, i nuclei abitati del Comune e stazioni e capilinea di servizi di trasporto pubblico;

     - congiungono il maggior centro, le frazioni, i nuclei abitati del Comune ad edifici e servizi pubblici di carattere sociale, sanitario e culturale nonché ad insediamenti di carattere economico, produttivo, commerciale e turistico di rilevante interesse per la comunità locale;

     d) strade vicinali:

     sono vicinali tutte le altre strade che pur non soggette al regime dei beni demaniali, e come tali non ricomprese nelle precedenti classi, sono aperte al pubblico transito;

     e) strade militari:

     sono militari le strade appartenenti al Demanio dello Stato, ramo difesa, sulle quali l'autorità militare consente il pubblico transito.

 

     Art. 3. Strade di proprietà delle Province e dei Comuni.

     La classificazione di strade provinciali e comunali presuppone la proprietà delle medesime da parte delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, e riconosce l'assoggettamento delle strade stesse al regime dei beni demaniali.

     Ferma restando la disposizione contenuta nell'articolo 7, lettera c), della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i Comuni sono tenuti ad acquisire le strade soggette a pubblico transito esistenti all'interno dei centri edificati, di cui all'articolo 18 della legge 12 ottobre 1971, n. 865.

     Indipendentemente dalla classificazione effettuata ai sensi della presente legge, gli enti e i Consorzi di sviluppo industriale continuano a provvedere alla manutenzione e gestione delle strade situate all'interno dei comprensori industriali di rispettiva competenza, fino a quando speciali disposizioni legislative statali o regionali, o norme statutarie o apposite convenzioni lo prevedano.

 

     Art. 4. Procedura di classificazione.

     Le strade di uso pubblico di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 1 vengono classificate secondo le seguenti procedure:

     punto b) dell'articolo 1

     classificazione delle strade provinciali

     La classificazione di strada provinciale è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, su proposta del consiglio provinciale e previo parere favorevole del comitato tecnico regionale - Sezione IV - Viabilità ed infrastrutture di comunicazione e trasporto. Il consiglio provinciale delibera sulla classificazione delle strade provinciali, sentite le Amministrazioni comunali ed eventualmente le Comunità montane e collinare interessate.

     L'Amministrazione provinciale assegna a tal fine un congruo termine entro il quale i Comuni e le Comunità sopracitate possono far pervenire eventuali osservazioni.

     Qualora il parere del comitato tecnico regionale sia difforme in tutto o in parte dalla proposta dell'Amministrazione provinciale, la classificazione è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

     punto c) dell'articolo 1

     classificazione delle strade comunali

     La classificazione di strada comunale è effettuata con deliberazione del consiglio comunale, che diviene esecutiva con le modalità e le procedure previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia di controllo degli enti locali.

     punto d) dell'articolo 1

     classificazione delle strade vicinali

     La classificazione di strada vicinale è effettuata a cura del Comune con la procedura prevista per la classificazione di strada comunale.

 

     Art. 5. Declassificazione delle strade.

     Alla declassificazione di strade provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse si provvede con la stessa procedura stabilita per la classificazione.

     Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

 

     Art. 6. Formazione elenco delle strade.

     Le Amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a formare un elenco ufficiale delle strade di propria competenza.

     L'elenco deve contenere le seguenti indicazioni: numero progressivo della strada; denominazione, soltanto per le strade provinciali; capisaldi; lunghezza espressa in chilometri; larghezza media; tipo di pavimentazione; eventuali opere d'arte con relative caratteristiche. L'elenco è integrato dalla relativa cartografia.

     L'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ciascun anno in base ai provvedimenti di classificazione o di declassificazione resi esecutivi, deve essere deliberato dai consigli provinciali e comunali rispettivamente competenti entro il 31 marzo dell'anno successivo ed essere trasmesso all'Amministrazione regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

     La Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, provvede alla pubblicazione periodica del catalogo ufficiale delle strade di uso pubblico della regione Friuli- Venezia Giulia, risultante dagli elenchi trasmessi dalle Amministrazioni provinciali e comunali.

 

     Art. 7. Norme transitorie.

     Sono validi ed efficaci gli atti di classificazione effettuati in base a disposizioni statali resi esecutivi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     In sede di prima applicazione, le Amministrazioni comunali provvedono a deliberare l'elenco ufficiale aggiornato delle proprie strade entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

MANUTENZIONE DI STRADE DA PARTE DI ENTI LOCALI

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dall'articolo 8 della presente legge, è autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo n. 5589 con la denominazione: «Contributi per la manutenzione di strade da parte di enti locali» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.700 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 il capitolo n. 5589 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 69 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 20 maggio 1985, n. 22.