§ 33.1.38 - L. 24 dicembre 1976, n. 898.
Nuova regolamentazione delle servitù militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:24/12/1976
Numero:898


Sommario
Art. 1.      In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni [...]
Art. 2.      Le limitazioni possono consistere
Art. 3.      In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi [...]
Art. 4.      Il comandante militare territoriale di regione o il comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, [...]
Art. 5.      Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni
Art. 6.      L'amministrazione militare, all'atto della imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari
Art. 7. 
Art. 8.      Il comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità
Art. 9.      A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 è dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare [...]
Art. 10.      Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale
Art. 11.      In caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni di cui all'articolo 2 l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il [...]
Art. 12.      Per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali [...]
Art. 13.      Nella prima applicazione della presente legge l'amministrazione militare procede alla revisione generale delle limitazioni esistenti
Art. 14.      Ai proprietari dei beni assoggettati alle servitù militari, previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1949, e successive modificazioni, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore [...]
Art. 15.      Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il [...]
Art. 16.      Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità [...]
Art. 17.      Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e [...]
Art. 18.      Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate [...]
Art. 19.      Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a lire 100.000 e non [...]
Art. 20.      Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, [...]
Art. 21.      Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore
Art. 22.      E' abrogata la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni
Art. 23.      All'onere di lire 1.800 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte quanto a lire 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale [...]
Art. 24.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 33.1.38 - L. 24 dicembre 1976, n. 898. [1]

Nuova regolamentazione delle servitù militari.

(G.U. 11 gennaio 1977, n. 8).

 

Art. 1.

     In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge.

     Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

 

     Art. 2.

     Le limitazioni possono consistere:

     a) nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti; fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;

     b) nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

 

     Art. 3.

     In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni [1a].

     Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

     Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

     Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa [1a].

     Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali [1a].

     Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti [2].

     Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale [1a].

     Per ogni membro è nominato un supplente.

     Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

     Delle riunioni del comitato è redatto verbale che conterrà le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

     Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

     Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

 

     Art. 4.

     Il comandante militare territoriale di regione o il comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui al precedente articolo 3, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi. Nelle norme che seguono, l'espressione «il comandante territoriale» si intende riferita al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica.

     Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

     Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal comandante territoriale con decreto nel quale devono essere indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.

     Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

 

     Art. 5.

     Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

     Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nel Foglio annunzi legali della provincia e mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni [3].

     Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti nonché di un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia contenente il predetto avviso, è custodito nell'archivio dello stesso comune.

     Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

     Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.

     Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro per la difesa avverso il decreto del comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

     Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti di cui al secondo comma del presente articolo.

     D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il Ministro per la difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

     In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

 

     Art. 6.

     L'amministrazione militare, all'atto della imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

     Tali modificazioni danno diritto ad indennizzo che è determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.

 

     Art. 7. [3a]

     Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito [4].

     Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna delle lettere a) e b) del precedente articolo 2 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambe le lettere.

     Ove il fondo sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, in rapporto al danno subito. La relativa misura, qualora manchi l'accordo fra le parti, è determinata dagli arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procederà alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.

     La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.

     I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo [4].

     La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto [5].

     Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di L. 500.000 non è richiesta altra documentazione.

     Il decreto di imposizione delle limitazioni deve specificare che gli indennizzi saranno corrisposti a domanda degli aventi diritto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'articolo 5.

     A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali comunicheranno i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.

     La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto della imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonché quanto previsto dal sesto comma del presente articolo [5].

     L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.

     E' fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.

     Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato [4].

 

     Art. 8.

     Il comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità.

     Ove l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, l'atto deve essere sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.

     La deroga comporterà il mantenimento dell'indennizzo, se resteranno in vigore anche solo alcuni divieti previsti dalla lettera a) o dalla lettera b) dell'articolo 2 e se resterà invariata la ipotesi di cumulo di cui al secondo comma dell'articolo 7, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.

     La deroga di tutti i divieti darà luogo a cessazione dell'indennizzo.

     Il comandante territoriale ne darà notizia alla ragioneria centrale del Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.

 

     Art. 9.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 è dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.

     Il contributo ai comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo. Il contributo viene erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

     In attesa che venga compiuta la prima revisione generale di cui all'articolo 13, i contributi sono erogati sulla base delle limitazioni di fatto gravanti sul territorio comunale, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1977.

 

     Art. 10.

     Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.

     Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato misto paritetico.

     Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio.

     Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 5.

     Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni restano estinte ad ogni effetto.

 

     Art. 11.

     In caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni di cui all'articolo 2 l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.

     L'indennizzo è determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.

 

     Art. 12.

     Per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni ai sensi del precedente articolo 2, ed ogni altra operazione.

     Le spese per i compensi ai professionisti graveranno sui fondi stanziati per gli indennizzi.

 

     Art. 13.

     Nella prima applicazione della presente legge l'amministrazione militare procede alla revisione generale delle limitazioni esistenti.

     Per quelle ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, se imposte in via definitiva, il comandante territoriale, sentito il comitato misto paritetico, emette decreto confermativo che viene pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 5.

     Per le limitazioni ancora necessarie, non imposte ritualmente in via definitiva, il comandante territoriale provvede a renderle tali con le modalità stabilite negli articoli 4 e 5.

     Tutte le limitazioni che nel termine di tre anni non siano state confermate ai sensi dei commi precedenti sono da considerarsi estinte ad ogni effetto e, se vi è stata trascrizione, è rilasciata dichiarazione attestante l'avvenuta cessazione che costituisce titolo per le conseguenti cancellazioni sui registri immobiliari.

     Dalla scadenza del predetto termine decorrono cinque anni per la revisione periodica prevista dall'articolo 10, relativamente alle limitazioni confermate ai sensi dei commi precedenti.

 

     Art. 14.

     Ai proprietari dei beni assoggettati alle servitù militari, previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1949, e successive modificazioni, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta, per il periodo in cui hanno operato, anche di fatto, e comunque da data non anteriore al 6 aprile 1968, un indennizzo.

     Tale indennizzo è determinato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 180, fino all'entrata in vigore della presente legge ed a norma dell'articolo 7 per il periodo successivo.

     L'indennizzo è corrisposto a domanda degli aventi diritto. Si applicano le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 7.

 

     Art. 15.

     Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale.

     I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno 30 giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.

     Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovrà sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma.

     Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza.

     Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonché per eventuali danni si provvede con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 7.

     La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.

 

     Art. 16.

     Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

     Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella B) le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.

     Nelle zone costiere e nelle isole indicate nella annessa tabella C) l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

     Per le strade, salvo quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

     Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il proprio parere nel termine di 90 giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

     Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa [6].

 

     Art. 17.

     Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

     Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni.

     Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

 

     Art. 18.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale [7].

     L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla L. 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla L. 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea [8].

     Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorità militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato [7].

     L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata concessa [7].

     Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti [7].

     Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli.

     Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 80.000 a lire 400.000.

 

     Art. 19.

     Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 1.000.000.

     La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida di far cessare la violazione. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il comandante territoriale. La procedura e le eventuali opposizioni sono regolate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile.

     L'autorità militare predetta può ordinare altresì che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli o in caso di assoluta urgenza, l'autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.

 

     Art. 20.

     Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

 

     Art. 21.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

     In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, compatibili con la presente legge; la commissione tecnica consultiva generale, per i compiti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a) del citato regolamento, è sostituita da un comitato presieduto dal direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, o da un suo delegato e composta da un ufficiale per ciascuno degli stati maggiori di forza armata e da un rappresentante del Ministero dell'interno.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito il comitato misto paritetico di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 22.

     E' abrogata la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni.

     La legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni è abrogata, salvo che agli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fatta eccezione delle norme aggiunte con le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, come modificate dall'articolo 18 della presente legge.

     Nulla è innovato per i comuni della provincia di Bolzano elencati dal citato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvederà con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

     Art. 23.

     All'onere di lire 1.800 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte quanto a lire 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a lire 600 milioni a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975.

     All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 24.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     TABELLA A

 

     1. - Provincia di Udine:

     Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte - Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco

- San Leonardo - Stregna - Prepotto.

     2. - Provincia di Gorizia:

     Dolegna del Collio - Monfalcone.

     3. - Provincia di Trieste:

     Trieste.

 

     TABELLA B

 

     Provincia di Venezia: Venezia.

     Provincia di Ancona: Ancona.

     Provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici -Ameglia.

     Provincia di Livorno: Portoferraio.

     Provincia di Latina: Gaeta.

     Provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli.

     Provincia di Taranto: Taranto.

     Provincia di Brindisi: Brindisi.

     Provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa.

     Provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa.

     Provincia di Messina: Messina.

     Provincia di Siracusa: Augusta - Melilli.

     Provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria.

     Provincia di Cagliari: Cagliari.

     Provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).

 

     TABELLA C

 

     1) Da San Remo ad Alassio.

     2) Da Punta Mesco alla foce del Magra.

     3) Da Sperlonga a Gaeta.

     4) Da Capo Miseno a Punta Campanella.

     5) Da Punta Rondinella a Capo S. Vito.

     6) Da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto.

     7) Da Punta Penne a Punta della Contessa.

     8) Da Numana a Falconara.

     9) Da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco.

     10) Da Punta Pizzolungo a Punta Nubia.

     11) Da Capo Ferro a Capo Testa.

     12) Da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara.

     13) Isole Palmaria e Tino.

     14) Arcipelago Toscano.

     15) Isole Tremiti e Pianosa (Adriatico).

     16) Isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

     17) Isole Tavolara e Asinara.

     18) Arcipelago di La Maddalena.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. L'art. 31 della L. 24 novembre 2000, n. 340 ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, stabilendo altresì che essi vegano sostituiti, qualora previsti dalle disposizioni vigenti come unici mezzi di pubblicità, dalla G.U.

[1a] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[1a] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[1a] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[1a] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[3a] Con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 390, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[6] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[7] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1° - 5° per effetto dall'art. 9 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[8] Gli originari commi primo e secondo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1° - 5° per effetto dall'art. 9 della L. 2 maggio 1990, n. 104. Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.

[7] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1° - 5° per effetto dall'art. 9 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[7] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1° - 5° per effetto dall'art. 9 della L. 2 maggio 1990, n. 104.

[7] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1° - 5° per effetto dall'art. 9 della L. 2 maggio 1990, n. 104.