§ 4.10.169 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 52.
Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:20/06/1988
Numero:52


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di importo non superiore a lire 25.000.000 per alloggio, da restituire in dieci anni con rate semestrali a tasso zero, ai [...]
Art. 2.      1. La domanda dell'anticipazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 - da presentarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da parte del legale [...]
Art. 3.      1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati adottati e [...]
Art. 4.      1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli [...]
Art. 5.      1. Le possibilità espropriative concesse per l'attuazione degli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione dagli articoli 17, 19 e 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e [...]
Art. 6.      1. Per le finalità previste dal comma primo dell'articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 come modificato con il comma sedicesimo dell'articolo 30 della legge regionale 11 agosto [...]
Art. 7.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1988


§ 4.10.169 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 52.

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(B.U. 21 giugno 1988, n. 79).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di importo non superiore a lire 25.000.000 per alloggio, da restituire in dieci anni con rate semestrali a tasso zero, ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in stato di liquidazione o in gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano essi stessi o il coniuge beneficiari diretti di contributi ai sensi del Titolo III della medesima legge [1].

     2. I medesimi benefici previsti dal comma 1 possono venire estesi a sinistrati i quali abbiano affidato a società edilizie cooperative i lavori di ricostruzione della propria abitazione e gli stessi siano rimasti sospesi per messa in liquidazione della società cooperativa entro la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. La domanda dell'anticipazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 - da presentarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da parte del legale rappresentante della cooperativa alla Segreteria generale per la ricostruzione - deve essere sottoscritta dai soci interessati. La domanda dell'anticipazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal diretto interessato [2].

     2. L'erogazione dell'anticipazione ha luogo in unica soluzione a seguito dell'assegnazione con atto pubblico dell'alloggio in proprietà al socio nel caso di cui al comma I dell'articolo 1 ovvero a seguito del rilascio del certificato di abitabilità nel caso di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

     3. L'erogazione dell'anticipazione può altresì aver luogo anche prima dell'assegnazione o del rilascio del certificato di abitabilità di cui al comma 2, a condizione che l'interessato presti idonea garanzia reale o personale.

     4. I provvedimenti concernenti l'accertamento dei rientri e le garanzie sulle anticipazioni concesse sono promossi a cura della Direzione regionale dei Servizi amministrativi, anche per la parte relativa agli eventuali atti forzosi di recupero.

 

     Art. 3.

     1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere prorogata, fino al limite massimo di anni 15, su istanza motivata del Comune interessato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, nel quale potranno altresì essere prorogati i termini entro i quali dovranno essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.

 

     Art. 4.

     1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini concessi per l'ultimazione delle procedure espropriative possono essere prorogati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale fino al limite massimo di anni 6 [3].

 

     Art. 5.

     1. Le possibilità espropriative concesse per l'attuazione degli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione dagli articoli 17, 19 e 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese con le stesse modalità ai piani particolareggiati approvati, anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per i piani di cui al comma 1 possono altresì trovare applicazione le previsioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità previste dal comma primo dell'articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 come modificato con il comma sedicesimo dell'articolo 30 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 9214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 7.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1988.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII il capitolo 9314 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione «Anticipazioni ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal Titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonchè ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a società edilizie cooperative successivamente messe in stato di liquidazione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato.

     4. Sul precitato capitolo 9314 potranno venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

     5. Sul medesimo capitolo 9314 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

     6. Per il rientro delle anticipazioni previsto dall'articolo 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito - «per memoria» al Titolo IV - Categoria 4.3 - il capitolo 1538 (4.3.6.) con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'articoLo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal Titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonchè ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a società edilizie cooperative successivamente messe in

stato di liquidazione».

     7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1538 dell'entrata.

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19. L'originario importo di lire 15 milioni è stato così elevato dall'art. 29 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48. Vedi anche l'art. 30 commi 1 e 2 della medesima legge regionale.

[2] Vedi la riapertura dei termini di cui all'art. 30 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[3] L'originario limite di anni 5 e stato così modificato dall'art. 73 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.