§ 98.1.28821 - D.L. 25 febbraio 1995, n. 55 .
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/02/1995
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica)
Art. 2.  (Edilizia residenziale)
Art. 3.  (Concessione alla società Autostrade S.p.a.)
Art. 4.  (Interventi per la torre di Pisa)
Art. 5.  (Opere pubbliche in Sicilia)
Art. 6.  (Interventi nel campo della ricerca)
Art. 7.  (Acquisto di immobili per le università e gli istituti pubblici di ricerca)
Art. 8.  (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)
Art. 9.  (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)
Art. 10.  (Agevolazioni tariffarie per le Poste)
Art. 11.  (Differimento di termini in materia sanitaria)
Art. 12.  (Presidi sanitari)
Art. 13.  (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni)
Art. 14.  (Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione)
Art. 15.  (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie)
Art. 16.  (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione)
Art. 17.  (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)
Art. 18.  (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)
Art. 19.  (Personale transitato dall'ex ASST agli enti locali)
Art. 20.  (Previdenza)
Art. 21.  (Condono previdenziale ed assistenziale)
Art. 22.  (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica)
Art. 23.  (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
Art. 24.  (Proroga di termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali)
Art. 25.  (Catasto dei rifiuti)
Art. 26.  (Disposizioni in materia di frantoi oleari)
Art. 27.  (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei)
Art. 28.  (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)
Art. 29.  (Stagione venatoria)
Art. 30.  (Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina)
Art. 31.  (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura)
Art. 32.  (Corpo forestale dello Stato)
Art. 33.  (Gruppo di supporto tecnico)
Art. 34.  (Norma per l'informazione del consumatore)
Art. 35.  (Norme di sicurezza e prevenzione incendi)
Art. 36.  (Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti)
Art. 37.  (Imprese autoriparatrici)
Art. 38.  (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)
Art. 39.  (Proroga del comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo)
Art. 40.  (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)
Art. 41.  (Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri)
Art. 42.  (Personale della cooperazione allo sviluppo)
Art. 43.  (Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici)
Art. 44.  (Nuove procedure in materia di contabilità pubblica)
Art. 45.  (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)
Art. 46.  (Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici)
Art. 47.  (Università degli studi di Siena)
Art. 48.  (Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalità connesse)
Art. 49.  (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)
Art. 50.  (Sperimentazione coordinata di progetti per adolescenti con finalità preventiva)
Art. 51.  (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
Art. 52.  (Centri commerciali all'ingrosso)
Art. 53.  (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
Art. 54.  (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)
Art. 55.  (Istituzione di nuove province)
Art. 56.  (Consorzio per la gestione di servizi)
Art. 57.  (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Art. 58.  (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Art. 59.  (Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario)
Art. 60.  (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato)
Art. 61.  (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)
Art. 62.  (Programmi pluriennali)
Art. 63.  (Progetti FIO)
Art. 64.  (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)
Art. 65.  (Consorzi idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche)
Art. 66.  (Aziende di produzione lattiera)
Art. 67.  (Agecontrol S.p.a.)
Art. 68.  (Editoria speciale periodica per i non vedenti)
Art. 69.  (Missione umanitaria in Somalia)
Art. 70.  (Contributi degli enti territoriali)
Art. 71.  (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)
Art. 72.  (Gestioni fuori bilancio)
Art. 73.  (Recupero della base contributiva)
Art. 74.  (Riattribuzione di fondi per interventi nel settore dell'agricoltura)
Art. 75.  (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari [...]
Art. 76.  (Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna)
Art. 77.  (Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative)
Art. 78.  (Servizi tecnici nazionali)
Art. 79.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28821 - D.L. 25 febbraio 1995, n. 55 [1].

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 28 gennaio 1995, n. 49)

 

Capo I

 

TERMINI IN SCADENZA LA CUI EFFICACIA DEVE ANCORA ESAURIRSI

 

     Art. 1. (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica)

     1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 30 aprile 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

     2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

     3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

     4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi.

 

          Art. 2. (Edilizia residenziale)

     1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo.

     2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

     3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

 

          Art. 3. (Concessione alla società Autostrade S.p.a.)

     1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

 

          Art. 4. (Interventi per la torre di Pisa)

     1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

     2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente:

     "1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro".

 

          Art. 5. (Opere pubbliche in Sicilia)

     1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è prorogato al 30 aprile 1995.

 

          Art. 6. (Interventi nel campo della ricerca)

     1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

     2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

     3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

 

          Art. 7. (Acquisto di immobili per le università e gli istituti pubblici di ricerca)

     1. Il termine per la definzione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 giugno 1995.

     2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 30 giugno 1995.

 

          Art. 8. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)

     1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 aprile 1995. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

     2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 aprile 1995. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

     3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 9. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)

     1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 1995".

     2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1".

 

          Art. 10. (Agevolazioni tariffarie per le Poste)

     1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

 

          Art. 11. (Differimento di termini in materia sanitaria)

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";

     b) al comma 2, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";

     c) al comma 3, le parole: "1° ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1995".

     2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";

     b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".

     3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: "nel termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di due anni".

     4. I termini di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

     5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     6. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: "variazioni ed assestamento", le seguenti: "ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile".

     7. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono aggiunte le seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio 1994".

     8. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono differiti al 30 aprile 1995.

     9. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono prorogati fino alla entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1° gennaio 1996.

     10. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione.

     11. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".

     12. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1995.

     13. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE, del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;".

 

          Art. 12. (Presidi sanitari)

     1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

 

          Art. 13. (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni)

     1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996. E' altresì autorizzato, fino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche di rilevazione già avviate ai sensi dell' articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale fondo è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza Milano".

     2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Le somme disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per gli anni 1995, 1996 e 1997.

     4. Il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1995.

     5. E' differito al 30 aprile 1995 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate.

     6. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma.

     7. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal termine del 30 aprile 1995.

     8. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura.

     9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura, nonché quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale, è equiparata ai fini del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari.

     10. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.

     11. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 1995".

     12. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, convertito dallalegge 8 agosto 1994, n. 488, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria" e le parole: "fino al 31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1995".

     13. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.

     14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, è differito al 31 gennaio 1995.

 

          Art. 14. (Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione)

     1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonché i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorché banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio stesso.

     2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico.

     3. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     "Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre. Nell'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1994.”.”.

     4. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli organi collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

     5. Nell'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994".

 

          Art. 15. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie)

     1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991".

     2. Il termine di cui all'articolo 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dallalegge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

     3. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 30 aprile 1995.

     4. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994.

     5. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1995.

 

          Art. 16. (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione)

     1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

 

          Art. 17. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

     1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

 

          Art. 18. (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)

     1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

     2. Per i residui del capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1994 non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 19. (Personale transitato dall'ex ASST agli enti locali)

     1. Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno provvede a rimborsare agli enti locali e loro consorzi il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli enti stessi provenienti dall'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in annue lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni stessi.

     2. Al fine di ottenere dal Ministero dell'interno il rimborso di cui al comma 1, gli enti locali e loro consorzi sono tenuti a trasmettere apposita certificazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con riferimento alla situazione in atto presso l'ente di provenienza al momento del trasferimento del personale.

 

          Art. 20. (Previdenza)

     1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19e20 della legge 12 aprile 1991, n. 136".

 

          Art. 21. (Condono previdenziale ed assistenziale)

     1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994.

     2. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.

     3. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     4. All'articolo 18, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: ", entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995." sono sostituite dalle seguenti: ", entro il termine perentorio del 31 marzo 1995.".

 

          Art. 22. (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica)

     1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22. (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). –1. Oltre a quanto stabilito dallalegge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno.

     2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.".

 

          Art. 23. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 28 febbraio 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

     2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 

          Art. 24. (Proroga di termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali)

     1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo.

     2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

     3. Sono prorogati al 30 aprile 1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.

 

          Art. 25. (Catasto dei rifiuti)

     1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993.

     2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

     3. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

     4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

 

          Art. 26. (Disposizioni in materia di frantoi oleari)

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11e13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.".

     2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

 

          Art. 27. (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei)

     1. Fino al 30 aprile 1995 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

 

          Art. 28. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)

     1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denuce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo graeca (testuggine greca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, non si applicano nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

     3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.

 

          Art. 29. (Stagione venatoria)

     1. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "stagione venatoria 1994-1995", sono sostituite dalle seguenti: "stagione venatoria 1995-1996".

     2. All'articolo 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa", sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa".

     3. All'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "entro il 1° gennaio 1995", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 1996".

 

          Art. 30. (Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina)

     1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 31. (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura)

     1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 30 giugno 1995.

 

          Art. 32. (Corpo forestale dello Stato)

     1. Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

 

          Art. 33. (Gruppo di supporto tecnico)

     1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

 

          Art. 34. (Norma per l'informazione del consumatore)

     1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al 30 giugno 1995.

 

          Art. 35. (Norme di sicurezza e prevenzione incendi)

     1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonché a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni.

     3. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

 

          Art. 36. (Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti)

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

     2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 37. (Imprese autoriparatrici)

     1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.

     2. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la documentazione della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge, è differito di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.

 

          Art. 38. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

     1. E' differito al 30 aprile 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.

     2. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.

 

          Art. 39. (Proroga del comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo)

     1. Le funzioni del comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

     2. Per consentire il funzionamento del comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi di cui:

     a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;

     b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.

     4. E' demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

     5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purché strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.

     6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente, ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 40. (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)

     1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi.

     2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994.

     3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo".

     5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Ordini di accreditamento). 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

     2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri".

 

          Art. 41. (Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri)

     1. E' prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni per l'anno 1995.

     2. All'onere derivante dalla applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, a carico delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il medesimo anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 di tale ultima legge, sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico delle disponibilità dei capitoli dei seguenti stati di previsione per il medesimo anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni.

     5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni.

     6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

     7. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.".

     8. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2,3e4 della legge 29 marzo 1993, n. 86.

     9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994.

     10. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

     11. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1994, a carico delle disponibilità del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 42. (Personale della cooperazione allo sviluppo)

     1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola ed il personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995.

     2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995, ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo dei contrattisti risultati vincitori del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al 30 giugno 1995.

 

          Art. 43. (Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici)

     1. E' differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento è soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 44. (Nuove procedure in materia di contabilità pubblica)

     1. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 30 giugno 1995.

 

Capo II

 

PROROGHE PER IL MANTENIMENTO NEL BILANCIO DELLO STATO DI TALUNE DISPONIBILITA'

 

          Art. 45. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

     1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

 

          Art. 46. (Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici)

     1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630, 8650, 1552, 1556, 1561, 1562, 1557, 1558, 1704, e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'anno successivo. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

     3. Le somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per l'esercizio 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

     4. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995.

     5. Le somme iscritte sui capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

     6. Le somme iscritte nella rubrica 6 "Coordinamento dei servizi della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

 

          Art. 47. (Università degli studi di Siena)

     1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

     "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.".

 

          Art. 48. (Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalità connesse)

     1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

     2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelli iscritti nei capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non utilizzati al termine degli esercizi finanziari 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

 

          Art. 49. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)

     1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

 

          Art. 50. (Sperimentazione coordinata di progetti per adolescenti con finalità preventiva)

     1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1994 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno 1995.

 

          Art. 51. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

     1. Le somme iscritte per il 1994 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, istituiti ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non impegnate entro l'anno medesimo, possono esserlo nell'anno 1995.

     2. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

 

          Art. 52. (Centri commerciali all'ingrosso)

     1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impegnate nell'anno 1995,per le medesime finalità.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

          Art. 53. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

     1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

     a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 6274 e 7300 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

     b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879;

     c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846;

     d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

     e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui;

     f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

     g) Ministero dell'interno: capitoli 3157, 3165, 4239, 4240 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

     h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 1161, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

     i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

     l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;

     m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;

     n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;

     o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

     p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;

     q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;

     r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza;

     s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui.

     2. Le somme autorizzate ai sensi dellalegge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

     3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995.

     4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3,4,7e8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     5. Le somme non utilizzate nell'esercizio 1994 sul capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

Capo III

 

INNOVAZIONI ALLA DISCIPLINA VIGENTE E NUOVE NORMATIVE CONNESSE ALLA EFFICACIA TEMPORALE

 

          Art. 54. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)

     1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

     2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

     3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 ottobre 1994, n. 596.

 

          Art. 55. (Istituzione di nuove province)

     1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

 

          Art. 56. (Consorzio per la gestione di servizi)

     1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti".

     2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".

 

          Art. 57. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

     1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

     3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

 

          Art. 58. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

     1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

 

          Art. 59. (Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario)

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio di Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:

     a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

     b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni.

     2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

     3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 aprile 1989, n. 154.

     5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti:

     a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni;

     b) l'autonomia didattica del docente;

     c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;

     d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attività didattica;

     e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

     f) la facoltà del docente di svolgere altre attività a favore di terzi.

 

          Art. 60. (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato)

     1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.

     2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

     3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

 

          Art. 61. (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)

     1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1° gennaio 1993".

     2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 1993, n. 293 e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dallalegge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 1993, n. 293.

 

          Art. 62. (Programmi pluriennali)

     1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 49, comma 12".

 

          Art. 63. (Progetti FIO)

     1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 64. (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)

     1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 65. (Consorzi idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.

     2. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente e promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

     3. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 66. (Aziende di produzione lattiera)

     1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato conregio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dallalegge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e ai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

 

          Art. 67. (Agecontrol S.p.a.)

     1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

 

          Art. 68. (Editoria speciale periodica per i non vedenti)

     1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in Braille, è riservato un contributo annuo di 1.000 milioni.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

     3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 69. (Missione umanitaria in Somalia)

     1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.

 

Capo IV

 

NORME CONCERNENTI TERMINI SCADUTI

 

          Art. 70. (Contributi degli enti territoriali)

     1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1994. Per l'anno 1993 e 1994 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

 

          Art. 71. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)

     1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

 

          Art. 72. (Gestioni fuori bilancio)

     1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, resta differito fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

     2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4,9e13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

     3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.

 

          Art. 73. (Recupero della base contributiva)

     1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

 

          Art. 74. (Riattribuzione di fondi per interventi nel settore dell'agricoltura)

     1. Il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dallalegge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto articolo 33, comma 7-bis, è assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.

 

          Art. 75. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)

     1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: "Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo".

 

          Art. 76. (Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna)

     1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, resta differita al 15 giugno 1994.

     2. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

     3. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea è sostituito dal seguente:

     "1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto:";

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;".

 

          Art. 77. (Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative)

     1. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

     2. Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30 giugno 1994.

 

          Art. 78. (Servizi tecnici nazionali)

     1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe, ed al fine di fronteggiare in via immediata le gravi difficoltà operative in cui versano i Servizi tecnici nazionali nell'espletamento dei compiti d'istituto, ancora privi di sede che garantisca adeguati livelli di operatività, le disponibilità del capitolo 7701 di cui all'articolo 53, comma 1, possono essere, altresì, utilizzate per il pagamento dell'indennità corrispondente alla requisizione in uso di immobili in Roma, da disporsi con ordinanza prefettizia.

 

          Art. 79. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 7, L. 13 luglio 1995, n. 295, e dell'art. 10, L. 5 gennaio 1996, n. 25, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base del presente decreto. Per effetto dell'art. 2, comma 2, lett. m), L. 19 maggio 1997, n. 137, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 46, commi 1 e 2, del presente decreto.