Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 27/08/1994 |
Numero: | 515 |
Sommario |
Art. 1. Contributi in favore di enti locali. |
Art. 2. Disposizioni per gli enti locali dissestati. |
Art. 3. Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie. |
Art. 3 bis. Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 |
Art. 4. Disciplina dei flussi finanziari dei comuni. |
Art. 5. Proroga dei termini. |
Art. 6. Modifiche alle tariffe d'estimo. |
Art. 7. Contributo alle istituende amministrazioni provinciali. |
Art. 8. Disposizioni per il Comune di Roma. |
Art. 9. Copertura finanziaria. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 27.6.209 - D.L. 27 agosto 1994, n. 515 [1] .
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994
(G.U. 29 agosto 1994, n. 201, S.O.)
Art. 1. Contributi in favore di enti locali.
1. Per l'anno 1994 è autorizzata, per le finalità di cui alla
2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 28 del
3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'art. 4 del
4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al precedente comma, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al
5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'art. 12 della
Art. 2. Disposizioni per gli enti locali dissestati.
01. All'art. 3 della
"6 bis. Il provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel
1. Il comma 14 dell'art. 3 della
"14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del
Comuni.
Fascia demografica |
Rapporto medio dipendenti/popolazione |
fino a 999 abitanti |
1/95 |
da 1.000 a 2.999 abitanti |
1/100 |
da 3.000 a 9.999 abitanti |
1/105 |
da 10.000 a 59.999 abitanti |
1/95 |
da 60.000 a 249.999 abitanti |
1/80 |
oltre249.999 abitanti |
1/60 |
Province.
Fascia demografica |
Rapporto medio dipendenti/popolazione |
fino a 299.999 abitanti |
1/520 |
da 300.000 a 499.999 abitanti |
1/650 |
da 500.000 a 999.999 abitanti |
1/830 |
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti |
1/770 |
oltre 2.000.000 abitanti |
1/1.000 |
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e non ottengano entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
3. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'art. 25 del citato
4. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'art. 3 del
5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'art. 25, del
6. Il comma 3, primo periodo, dell'art. 21 del
7. Il comma 2, secondo periodo, dell'art. 21 del citato
8. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terzultimo periodo, dell'art. 21 del citato
9. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'art. 21 del
10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 21 del citato
11. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti, al fine di evitare che finanziamenti destinati alle opere pubbliche siano sottratti alla loro finalità, è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'art. 11 del
12. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.
13. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipulino la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del
14. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.
15. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
16. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6 del
17. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 51 della
18. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione dei mutui da adottare per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 del
19. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti locali, dalla Regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti l'azienda è tenuta ad attivare uno specifico capitolo presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
Art. 3. Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie.
1. In deroga al comma 2 dell'art. 6 del
2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del
3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1995 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1994, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4, art. 4, del
4. Al comma 19 dell'art. 3 della
Art. 3 bis. Modificazioni al
1. Al
a) all'art. 9, comma 2, le parole: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale";
b) all'art. 50, comma 4, le parole: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale";
c) all'art. 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"11 ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente".
Art. 4. Disciplina dei flussi finanziari dei comuni.
1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 34 del
2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del
3. Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilità corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante dalle rettifiche d'estimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per l'importo differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6 della
4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-undecies dell'art. 2 del
5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 1994, resta fissato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel
Art. 5. Proroga dei termini.
1. Il termine relativo all'applicazione progressiva della contabilità economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'art. 4 della
1 bis. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55, comma 2, della
1 ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 è differito al 31 dicembre 1994 [5] .
Art. 6. Modifiche alle tariffe d'estimo.
1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al
2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del
3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al
4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del
5. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al
Art. 7. Contributo alle istituende amministrazioni provinciali.
1. Per l'anno 1994 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'assegnazione di contributi a favore delle province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone e Vibo Valentia. La spesa è ripartita in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.
Art. 8. Disposizioni per il Comune di Roma.
1. L'autorizzazione al Comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'art. 1-bis del
Art. 9. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dell'attuazione degli articoli 1,4 e7 per il triennio 1994-1996, pari a lire 378,5 miliardi per l'anno 1994, lire 135 miliardi per l'anno 1995 e lire 125 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 178,5 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Prospetti di cui all'articolo 6
(Omissis).
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma premesso dalla legge di conversione.
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.