§ 27.6.209 - D.L. 27 agosto 1994, n. 515 .
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:27/08/1994
Numero:515


Sommario
Art. 1.  Contributi in favore di enti locali.
Art. 2.  Disposizioni per gli enti locali dissestati.
Art. 3.  Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie.
Art. 3 bis.  Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
Art. 4.  Disciplina dei flussi finanziari dei comuni.
Art. 5.  Proroga dei termini.
Art. 6.  Modifiche alle tariffe d'estimo.
Art. 7.  Contributo alle istituende amministrazioni provinciali.
Art. 8.  Disposizioni per il Comune di Roma.
Art. 9.  Copertura finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 27.6.209 - D.L. 27 agosto 1994, n. 515 [1] .

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

(G.U. 29 agosto 1994, n. 201, S.O.)

 

 

     Art. 1. Contributi in favore di enti locali.

     1. Per l'anno 1994 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

     2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è distribuito secondo le modalità previste dal secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. A decorrere dall'anno 1995 il suddetto importo può essere integrato, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento che dovessero essere ulteriormente attivate rispetto a quelle già definite.

     3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a favore del comune di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1994; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

     4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al precedente comma, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 2. Disposizioni per gli enti locali dissestati.

     01. All'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     "6 bis. Il provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515" [2] .

     1. Il comma 14 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è così costituito:

     "14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:

     Comuni.

 

Fascia demografica

Rapporto medio dipendenti/popolazione

fino a 999 abitanti

1/95

da 1.000 a 2.999 abitanti

1/100

da 3.000 a 9.999 abitanti

1/105

da 10.000 a 59.999 abitanti

1/95

da 60.000 a 249.999 abitanti

1/80

oltre249.999 abitanti

1/60

 

     Province.

 

Fascia demografica

Rapporto medio dipendenti/popolazione

fino a 299.999 abitanti

1/520

da 300.000 a 499.999 abitanti

1/650

da 500.000 a 999.999 abitanti

1/830

da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti

1/770

oltre 2.000.000 abitanti

1/1.000

 

     A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.".

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e non ottengano entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

     3. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario ai sensi del comma 6 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     4. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'art. 25, del decreto-legge n. 66, del 1989. Il contributo è assegnato con le modalità previste dal citato art. 25 e dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. La relativa spesa è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     6. Il comma 3, primo periodo, dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente: "Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano di estinzione". La disposizione si applica anche agli enti locali dissestati per i quali non sia intervenuta l'approvazione del piano di estinzione.

     7. Il comma 2, secondo periodo, dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente: "Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato". La disposizione si applica anche agli organi straordinari di liquidazione che non hanno presentato il rendiconto della gestione.

     8. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terzultimo periodo, dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 è fissato in diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno.

     9. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, è sospeso dai rilievi o dalle richieste della commissione di ricerca per la finanza locale e riprende a decorrere dopo il ricevimento della risposta. Per le risposte, la commissione fissa un termine che comunque non può essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento.

     10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti locali dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi riguardanti rispettivamente i fondi a gestione vincolata, l'attivazione di mutui passivi per investimenti, nonché il pagamento delle correlative spese.

     11. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti, al fine di evitare che finanziamenti destinati alle opere pubbliche siano sottratti alla loro finalità, è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ove i predetti enti siano compresi tra i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e nell'art. 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.

     12. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.

     13. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipulino la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione.

     14. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.

     15. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

     16. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, professionisti ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.

     17. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     18. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione dei mutui da adottare per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, è subordinata al parere favorevole espresso dalla commissione di ricerca per la finanza locale. A tale fine gli enti inviano la delibera entro dieci giorni dalla sua adozione e la commissione di ricerca deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

     19. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti locali, dalla Regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti l'azienda è tenuta ad attivare uno specifico capitolo presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

 

          Art. 3. Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie.

     1. In deroga al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 66 del 1989, i comuni, in occasione del primo versamento alle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della quota del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere dalla quota stessa il maggiore importo della quota versata alle province per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

     2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 8 del 1993.

     3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1995 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1994, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4, art. 4, del decreto-legge n. 8 del 1993. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, le quote dei contributi statali previste al comma 2, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato.

     4. Al comma 19 dell'art. 3 della legge n. 537 del 1993, le parole: "commi da 5 a 18" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 8".

 

          Art. 3 bis. Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [3].

     1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 9, comma 2, le parole: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale";

     b) all'art. 50, comma 4, le parole: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale";

     c) all'art. 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "11 ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente".

 

          Art. 4. Disciplina dei flussi finanziari dei comuni.

     1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate. La prima rata è corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed è commisurata al 65 per cento dell'ammontare del contributo ordinario 1994 già comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1993; la seconda rata è corrisposta entro il mese di settembre 1994.

     2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto-legge n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'art. 6, possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore all'anticipazione di tesoreria e, comunque, per un importo non superiore all'ammontare della perdita di gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994 conseguente all'applicazione delle nuove tariffe d'estimo.

     3. Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilità corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante dalle rettifiche d'estimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per l'importo differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate, per l'importo che residua dopo l'applicazione del comma 2, dal 1° novembre 1994 e sono estinte con le somme provenienti dalla corresponsione della prima rata dei contributi ordinari relativi all'anno 1995. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995.

     4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-undecies dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'art. 6 prevedono, nei bilanci di previsione dell'anno 1994, un ammontare dei contributi ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in termini di competenza, corrispondenti al minor gettito dell'ICI 1994 derivante dalle rettifiche delle tariffe d'estimo; detti trasferimenti sono calcolati escludendo comunque il minor gettito dell'ICI conseguente alle eventuali maggiori detrazioni deliberate dal comune per l'abitazione principale.

     5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 1994, resta fissato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'art. 6.

 

          Art. 5. Proroga dei termini.

     1. Il termine relativo all'applicazione progressiva della contabilità economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 1° gennaio 1996.

     1 bis. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1994. Decorso il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della citata legge n. 142 del 1990. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi [4] .

     1 ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 è differito al 31 dicembre 1994 [5] .

 

          Art. 6. Modifiche alle tariffe d'estimo.

     1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993.

     2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane relative ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in Provincia di Como, e al Comune di Pont Canavese, sito in Provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto.

     3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in Provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in Provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in Provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in Provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in Provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in Provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in Provincia di Taranto, zona censuaria seconda.

     4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 568 del 1993.

     5. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994.

 

          Art. 7. Contributo alle istituende amministrazioni provinciali.

     1. Per l'anno 1994 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'assegnazione di contributi a favore delle province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone e Vibo Valentia. La spesa è ripartita in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

 

          Art. 8. Disposizioni per il Comune di Roma.

     1. L'autorizzazione al Comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata sino al 31 dicembre 1994, per il complessivo importo di lire 380 miliardi. I mutui sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

 

          Art. 9. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dell'attuazione degli articoli 1,4 e7 per il triennio 1994-1996, pari a lire 378,5 miliardi per l'anno 1994, lire 135 miliardi per l'anno 1995 e lire 125 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 178,5 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Prospetti di cui all'articolo 6

     (Omissis).


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 28 ottobre 1994, n. 596.

[2]  Comma premesso dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.