Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 23/09/1994 |
Numero: | 554 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali. |
Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro. |
Art. 4. Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. |
Art. 5. Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. |
Art. 6. Disposizioni diverse. |
Art. 7. Modifiche alla tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1993, n. 539. |
§ 27.1.68 - Legge 23 settembre 1994, n. 554. [1]
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1994.
(G.U. 29 settembre 1994, n. 228, S.O.).
Art. 1. Disposizioni generali.
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la
Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. All'articolo 2 della
"9-bis. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della
9-ter. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della
2. Il comma 10 dell'articolo 2 della
Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro.
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della
"5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 189.000 miliardi".
Art. 4. Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
1. All'articolo 8 della
"3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico approvato con
Art. 5. Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
1. All'articolo 21 della
"5-bis. La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sull'apposito conto corrente di tesoreria, costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, è autorizzata a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 6.000.000.000.
5-ter. La somma di cui al comma 5-bis sarà assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali al fine di consentire l'acquisto e l'espropriazione di terreni e fabbricati per una migliore gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato.
5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1994, in relazione alle entrate acquisite per l'attività dell'Azienda stessa volta ad assicurare la continuità di gestione del Parco nazionale dello Stelvio".
Art. 6. Disposizioni diverse.
1. All'articolo 24 della
"16-bis. In relazione agli effetti delle operazioni di conguaglio derivanti dalla disciplina di cui al
Art. 7. Modifiche alla tabella A allegata alla
1. Nella tabella A allegata alla
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabelle
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 24 del