Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/05/1994 |
Numero: | 304 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28664 - D.L. 23 maggio 1994, n. 304 [1] .
Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al Presidente della Regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.
(G.U. 24 maggio 1994, n. 119)
1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il Presidente della Regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'art. 8, comma 4, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 24 del