§ 85.1.46 - D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171.
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:12/02/1991
Numero:171


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata.
Art. 2.  Rapporti amministrazione-utenza.
Art. 3.  Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 4.  Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 5.  Parità uomo-donna.
Art. 6.  Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 7.  Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Art. 8.  Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche.
Art. 9.  Copertura assicurativa.
Art. 10.  Diritto allo studio.
Art. 11.  Formazione professionale.
Art. 12.  Attività culturali e ricreative.
Art. 13.  Ordinamento del personale.
Art. 14.  Norme generali di primo inquadramento.
Art. 15.  Fondo per il miglioramento dell'efficienza.
Art. 16.  Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza.
Art. 17.  Nuovi stipendi.
Art. 18.  Retribuzione di anzianità.
Art. 19.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 20.  Mobilità.
Art. 21.  Lavoro in turni.
Art. 22.  Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca.
Art. 23.  Contratti a termine.
Art. 24.  Benefici di natura assistenziale e sociale.
Art. 25.  Trattamento di missione.
Art. 26.  Indennità di rischio da radiazioni.
Art. 27.  Assenze particolari retribuite.
Art. 28.  Esercizio dell'attività sindacale.
Art. 29.  Diritto di assemblea.
Art. 30.  Aspettative sindacali.
Art. 31.  Disciplina del personale in aspettativa sindacale.
Art. 32.  Permessi sindacali retribuiti.
Art. 33.  Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti.
Art. 34.  Contributi sindacali.
Art. 35.  Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
Art. 36.  Norma transitoria.
Art. 37.  Anzianità.
Art. 38.  Commissioni del personale e di consultazione del personale.
Art. 39.  Durata e rilevazione dell'orario di lavoro.
Art. 40.  Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 41.  Disposizioni particolari per il personale del ruolo delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria commercio e artigianato.
Art. 42.  Disposizioni particolari.
Art. 43.  Norma finale di rinvio.


§ 85.1.46 - D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171.

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

(G.U. 7 giugno 1991, n. 132, S.O.).

 

Art. 1.

     1. E' reso esecutivo l'accordo per il triennio 1988-90 sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 14 novembre 1990 e confermato in data 10 gennaio 1991, riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2.

     1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 104 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 131 miliardi per l'anno 1991.

     2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991.

     3. Alla copertura della spesa derivante dell'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4.

 

 

Allegato

Ipotesi di accordo riguardante il personale dipendente delle istituzioni

e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso

l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 - Triennio 1988-1990

 

     - Preambolo

     L'anno 1990 alle ore 19,25 del giorno 14 del mese di novembre in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

     La delegazione di parte pubblica

     Composta da:

     On. Remo Gaspari - Ministro per la funzione pubblica - Presidente;

     On. Angelo Pavan - Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

     On. Angelo Picano - Sottosegretario di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     On. Graziano Ciocia - Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     Sen. Learco Saporito - Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     Prof. Guido Mario Rey - Presidente dell'I.S.T.A.T.;

     Prof. Luigi Rossi Bernardi - Presidente del C.N.R.;

     Prof. Antonio Manzoli - Direttore dell'Istituto superiore di sanità;

     Prof. Nicola Cabibbo - Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

     Rag. Mario Pretti - Presidente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma,

     E

     La delegazione sindacale

     composta da rappresentanti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali:

     Confederazioni:

     C.G.I.L.;

     C.I.S.L.;

     U.I.L.;

     C.I.S.A.L.;

     CONFE.D.I.R.;

     C.I.D.A.;

     CONF.S.A.L.;

     C.I.S.N.A.L.;

     Organizzazioni:

     C.I.G.L./Ricerca;

     C.I.S.L./Ricerca;

     U.I.L./Ricerca;

     C.I.S.A.L./Ricerca;

     DIRSTAT/CONFEDIR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente);

     ANPPRI/EPR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente),

     Convengono e sottoscrivono

     per il triennio 1988-1990 l'ipotesi di accordo riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo che segue che costituisce parte integrante dal presente verbale.

     (Seguono le firme).

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

     2. Il presente accordo concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

     3. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988 fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

          Art. 2. Rapporti amministrazione-utenza.

     1. Le parti nell'ambito delle iniziative per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assumono come fondamentale obiettivo il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

     2. In tale quadro gli enti o istituzioni predisporranno, sentite le organizzazioni sindacali, appositi progetti finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare gli adempimenti istituzionali.

 

          Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

     1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione sono i seguenti:

     1) igiene e sanità pubblica;

     2) attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica;

     3) sicurezza prevenzione sul lavoro;

     4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali;

     5) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;

     6) centri elaborazione dati e banche dati;

     7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;

     8) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

     2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui al successivo art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

     a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;

     b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;

     c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

     d) cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;

     e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuità dei servizi essenziali;

     f) attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;

     g) attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;

     h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi;

     i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;

     l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;

     m) attività relative ad emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro;

     n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e di territori;

     o) attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;

     p) pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.

 

          Art. 4. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

     1. Al fine di cui all'art. 3 e con le modalità di cui al presente articolo, saranno individuati, per i diversi livelli professionali addetti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 1, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

     2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - saranno individuati i livelli professionali di personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

     3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 sarà effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque i servizi pubblici essenziali.

     4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi di dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 7 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

     5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

 

          Art. 5. Parità uomo-donna.

     1. Il comitato per le pari opportunità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo. Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo funzionamento.

     2. Il comitato è composto da un componente designato da ognuna delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli enti o istituzioni, designati dagli enti o istituzioni medesime; il comitato è presieduto da un rappresentante degli enti e istituzioni.

     3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:

     a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

     b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

     c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalità dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;

     d) ricerca e progetti per individuare e rimuovere la discriminazione delle lavoratrici;

     e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

 

          Art. 6. Igiene e sicurezza sul lavoro.

     1. Gli enti o istituzioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

     2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvederà ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.

 

          Art. 7. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.

     1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a tossicodipendenza o alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle due ore giornaliere previste alla lettera b), con relativa riduzione retributiva;

     d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il 3° grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti più prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel presente comma.

     3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

          Art. 8. Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche.

     1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessità di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 ad esclusione del comma 3.

     2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è demandata alla negoziazione decentrata territoriale a fine di:

     a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;

     b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi per rimuoverli;

     c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.

 

          Art. 9. Copertura assicurativa.

     1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti o istituzioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

     2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'ente saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

     5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

          Art. 10. Diritto allo studio.

     1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il 3% delle unità in servizio presso ciascun ente all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

     a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

     b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a);

     c) dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

     2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

     3. A parità di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e in caso di ulteriore parità secondo l'ordine decrescente di età.

     4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

     5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

     6. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della percentuale complessiva di cui al primo comma.

 

          Art. 11. Formazione professionale.

     1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la formazione professionale costituisce una attività istituzionale nelle istituzioni e negli enti di ricerca a fronte della necessità di garantire una sempre più alta professionalità e quindi efficienza del sistema, e di acquisire le conoscenze e le specializzazioni che la rapidità della crescita del sistema ricerca, e in generale della scienza, rendono necessarie.

     2. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi generali sono formulati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altre istituzioni o enti.

     3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, atteso il loro potenziale di formazione, possono promuovere attività di formazione propedeutiche all'assunzione ed attività di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse.

     4. Le iniziative di formazione di cui ai commi 2 e 3, che potranno essere perseguite anche attraverso appositi centri, potranno essere assunte da un singolo ente o istituzione o da più enti o istituzioni in comune; utilizzando, ove necessario, forme di collaborazione con istituzioni di formazione, con le università e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, potranno, altresì, essere chiamati a contribuire allo svolgimento di tali attività esperti italiani e stranieri.

     5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione potranno avvalersi, anche, delle iniziative che altre istituzioni dovessero promuovere in base a specifici accordi con uno o più enti di ricerca.

     6. L'attività di formazione sarà svolta in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti.

     7. Nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.

     8. La partecipazione ad attività formative è riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.

     9. I programmi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la scelta dei docenti, per le modalità di partecipazione, per le certificazioni finali nonché i criteri generali di valutazione dei programmi.

 

          Art. 12. Attività culturali e ricreative.

     1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico le istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

     2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

     3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

     4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

     5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

     6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed enti.

     7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.

 

          Art. 13. Ordinamento del personale.

     1. In applicazione dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'ordinamento del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione è articolato su 10 livelli professionali secondo la collocazione dei profili professionali (riportati nell'allegato n. 1, quale parte integrante del presente accordo) di cui all'annessa tabella 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

     2. Distribuzione dotazioni organiche:

     a) Per i profili dei dirigenti amministrativi la dotazione organica complessiva annessa ai livelli II e III è attribuita nella misura massima del 40% per il profilo di dirigente di I fascia. La dotazione organica del profilo di dirigente generale è prevista soltanto per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.S.T.A.T., l'I.S.P.E.S.L., l'I.S.S., ed è determinata da tali enti in sede di definizione dell'ordinamento dei servizi. Il profilo di dirigente di prima fascia è previsto oltre che per gli enti sopraindicati, per gli enti già classificati di notevole rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli enti già classificati di normale rilievo possono prevedere soltanto il profilo di dirigente (III livello).

     b) Per i profili dei ricercatori e dei tecnologi la rispettiva dotazione organica, da sottoporre ad approvazione con le procedure indicate al successivo comma 4 per il contingente complessivo, è distribuita nella misura massima del 20% e 40% relativamente ai profili del I e II livello. La dotazione organica di detti profili non può essere, in ogni caso, inferiore rispettivamente al 10% e al 20% della dotazione complessiva sia dei profili di ricercatori sia dei profili di tecnologi. La dotazione complessiva dei profili di tecnologi non potrà essere superiore al 40% della sommatoria delle dotazioni organiche dei profili di ricercatori e tecnologi.

     c) Per i profili insistenti sui livelli dal IV al X, la dotazione organica è complessiva per ciascun profilo ancorché distribuita in percentuali predeterminate su più livelli. Ai fini di eventuali assunzioni, ferme restando le percentuali di pertinenza dei vari livelli, possono essere utilizzati sul livello iniziale i posti che risultano scoperti negli altri livelli relativi allo stesso profilo.

     d) La dotazione organica complessiva del profilo di funzionario di amministrazione è attribuita nelle misure del 50% sul IV livello e del 50% sul V livello.

     e) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca è distribuita nella misura del 25% sul IV livello, 35% sul V livello e del 40% sul VI livello.

     f) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore di amministrazione è distribuita nelle misure del 20% sul V livello, del 30% sul VI livello e del 50% sul VII livello.

     g) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore di amministrazione è distribuita nella misura del 20% nel VII livello, del 30% nell'VIII livello e del 50% nel IX livello.

     h) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore tecnico è distribuita nelle misure del 20% sul VI livello, del 30% sul VII livello e del 50% sull'VIII livello.

     i) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario tecnico è distribuita nelle misure del 20% sull'VIII livello, del 30% sul IX livello e del 50% sul X livello.

     l) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario di amministrazione è distribuita nelle misure del 50% sul IX livello e del 50% sul X livello.

     3. Accesso e progressione di livello.

     a) Per i profili professionali di ricercatore e di tecnologo, per ognuno dei quali non è ammessa mobilità da altri profili, l'accesso ad ognuno dei livelli I, II e III è previsto esclusivamente attraverso concorso pubblico nazionale.

     b) Per tutti gli altri profili, salvo i profili dirigenziali per i quali si seguono i criteri di cui al presente articolo, lettera c), l'accesso è previsto dall'esterno per il livello di base. Gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione - IV livello - nel limite del 5% della dotazione di livello del profilo interessato. Per questi profili professionali la progressione di livello avverrà mediante procedure concorsuali e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalità nei confronti del personale rivestente il profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, 6 anni di servizio per ogni livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca, operatore tecnico e ausiliario tecnico e 5 anni di servizio per ogni livello dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione e ausiliario di amministrazione. Le procedure e i criteri di cui sopra saranno determinate dai singoli enti ed istituzioni. Non è ammessa mobilità tra i predetti profili. Nei pubblici concorsi il 25% dei posti è riservato al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto dal bando ed appartenente a profilo per il quale è previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore.

     c) I posti del profilo di dirigente (terzo livello professionale) disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo nel limite massimo del 50% per concorso speciale per titoli ed esami riservato al personale del ruolo ad esaurimento e ai funzionari di amministrazione con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo, e per il 50% previo concorso pubblico per titoli ed esami cui può partecipare personale interno con 5 anni di servizio nel profilo di funzionario di amministrazione ed esterno all'ente purché in possesso del diploma di laurea e di specifica esperienza di lavoro equipollente a quella di funzionario di amministrazione. Il concorso pubblico precede il concorso speciale e gli eventuali arrotondamenti per la determinazione dei posti da mettere a concorso sono effettuati a favore del concorso pubblico. I posti di dirigente di prima fascia disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, previo concorso per titoli riservato ai dirigenti con almeno tre anni di servizio nel terzo livello professionale. La nomina a dirigente generale (primo livello professionale) è disposta per un contingente numerico del 50% dei posti disponibili fra i dirigenti di prima fascia con almeno tre anni di effettivo servizio nel secondo livello professionale e qualifiche equiparate, per l'ulteriore contingente previo concorso pubblico per titoli cui può partecipare il personale dirigente dell'ente o esterno in possesso del diploma di laurea e di idonei requisiti professionali. Nel primo concorso speciale per l'accesso al profilo di dirigente (terzo livello professionale), il 25% dei posti è riservato al personale del ruolo ad esaurimento.

     4. Rideterminazione dotazioni organiche.

     a) Tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 9 della legge n. 168/89, ad eccezione degli istituti indicati nelle successive lettere b) e c) provvedono, sulla base del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed organizzative, a deliberare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le nuove dotazioni organiche dei profili, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica.

     b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili.

     c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di statistica sono determinate in base alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili.

 

          Art. 14. Norme generali di primo inquadramento.

     1. Il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è inquadrato, con decorrenza 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione o di attribuzione di diversa qualifica, secondo la corrispondenza di cui all'annessa tabella 2 - allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante - e le disposizioni di cui al presente articolo.

     2. Il primo inquadramento è effettuato sulla base delle dotazioni organiche vigenti per ciascun ente alla data del 1° luglio 1989, trasferendo le dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento sui nuovi profili in base alle corrispondenze di cui alla tabella 2, fermo restando gli organici complessivi. Per quanto concerne l'Istituto superiore di sanità di riferimento è quello risultante dall'inquadramento già disposto ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, sulla base delle tabelle di equiparazione fissata con decreto ministeriale 9 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1989, ripartendo i posti relativi con riferimento alle attuali corrispondente e percentuali stabilite dalle allegate tabelle n. 1, 2.

     3. L'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 (l'applicazione del comma 6 dell'art. 4 è effettuato con riferimento unicamente all'organico complessivo dei singoli profili professionali) comporta la conseguente modifica dell'inquadramento nel profilo, come dalla corrispondenza di cui alla tabella 2, dalla data di decorrenza dell'attribuzione di diversa qualifica, se successiva alla suindicata data del 15 luglio 1989.

     4. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel IV livello professionale, fino alla concorrenza del 75% dei posti rispettivamente disponibili nei profili di funzionario di amministrazione e di collaboratore tecnico enti di ricerca:

     a) i funzionari di amministrazione, già appartenenti all'VIII qualifica funzionale, che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, nonché il personale di VIII qualifica dell'I.S.T.A.T. e dell'I.S.S. cui risulta attribuita l'VIII qualifica funzionale da almeno 5 anni e che per lo stesso periodo abbia svolto funzioni proprie del profilo di funzionario capo del preesistente ordinamento;

     b) gli specialisti tecnici enti di ricerca del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo nei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate e specialista tecnico enti di ricerca VIII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, complessivamente non inferiore a 12 anni o un'anzianità di servizio di 15 anni di cui non meno di 8 effettivi nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. L'ulteriore 25% dei posti disponibili è conferito a seguito di procedura concorsuale riservata, rispettivamente, ai funzionari di amministrazioni, V livello professionale, ed ai collaboratori tecnici enti di ricerca, V livello professionale; il conseguente inquadramento ha decorrenza 1° luglio 1989, così come gli inquadramenti derivanti dai concorsi di cui al punto 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, per i posti già disponibili prima della predetta data e messi a concorso successivamente.

     5. In sede di applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel V livello professionale, profilo di funzionario di amministrazione:

     i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianità effettiva di servizio non inferiore a sette anni nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, o siano vincitori di concorso al medesimo profilo e provvisti di diploma di laurea. In assenza dei predetti requisiti l'inquadramento è disposto per il nuovo profilo di collaboratore di amministrazione, VI livello professionale.

     6. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel V livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per i profili di collaboratore tecnico enti di ricerca e collaboratore di amministrazione:

     a) i collaboratori tecnici enti di ricerca che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano almeno otto anni effettivi di servizio nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate;

     b) i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di cinque anni in detto profilo di VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate.

     7. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nelle VI livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per il profilo di operatore tecnico e collaboratore di amministrazione:

     a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno undici anni nel profilo di operatore specializzato V qualifica funzionale e qualifiche equiparate, o nei profili di assistente tecnico e assistente tecnico statistico di VI qualifica funzionale e qualifiche equiparate;

     b) i collaboratori di amministrazione che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni.

     8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel VII livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili, nel profilo di operatore tecnico e di operatore di amministrazione:

     a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni;

     b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni nella V qualifica funzionale del preesistente ordinamento, e qualifiche equiparate.

     9. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nell'VIII livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di operatore di amministrazione:

     a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni;

     b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni.

     10. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel IX livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione:

     a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità effettiva di servizio di almeno quatto anni;

     b) gli ausiliari di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità effettiva di servizio di almeno quatto anni.

     11. I dipendenti cui in base al preesistente ordinamento è stato attribuito il profilo di assistente tecnico, VI qualifica funzionale o assistente tecnico statistico, VI qualifica funzionale, conservano ad personam, detto profilo con assegnazione del VII livello professionale del nuovo ordinamento. A detti dipendenti è data facoltà di optare per il profilo di operatore tecnico VII livello professionale. Accedono direttamente al VI livello di detto profilo coloro che rivestano nell'ordinamento preesistente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 i livelli apicali e le qualifiche corrispondenti della carriera di appartenenza. I posti temporaneamente, assegnati agli assistenti tecnici ed assistenti tecnici statistici sono di pertinenza della dotazione organica, del profilo di operatore tecnico. All'amministrazione è data facoltà di disporre, a domanda dell'interessato, il trasferimento, in presenza di disponibilità di organico, al profilo collaboratore di amministrazione, VII livello se risultino in possesso del titolo di studio richiesto per tale profilo. Saranno altresì ammessi in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento a partecipare a concorso interno per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale se in possesso del titolo di studio e della specializzazione richiesta per detto profilo.

     12. Per il personale già inquadrato nel precedente ordinamento nella fascia iniziale profilo ricercatore e nella seconda fascia profilo primo ricercatore della X qualifica funzionale in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento l'amministrazione valuta, in base ai titoli e a domanda dell'interessato, il passaggio ai corrispondenti profili di tecnologo e primo tecnologo. Per lo stesso personale l'Istituto superiore di sanità, in presenza di particolari posizioni non riconducibili ai profili previsti dal presente accordo per il III livello professionale, disporrà la conservazione nello stesso III livello del profilo rivestito nel preesistente ordinamento.

     13. I criteri per la formulazione delle graduatorie utili ai fini del primo inquadramento prevederanno per i livelli apicali di ciascun profilo come titoli di precedenza, nell'ordine, il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo ed il titolo immediatamente inferiore e, come titolo di preferenza, l'anzianità effettiva di servizio nella qualifica di provenienza. Per i livelli intermedi come titolo di precedenza, l'anzianità effettiva di servizio nella qualifica di provenienza.

     14. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 non trova applicazione per gli enti e le istituzioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Non trova altresì applicazione il settimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285.

     15. L'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria, hanno facoltà, per una sola volta, a seguito della rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b), di utilizzare il 25% dei posti disponibili per concorsi interni per titoli ed esami, riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, in possesso da detta data del titolo di studio richiesto per il profilo da assegnare ed a cui fin dalla data di assunzione sia stato assegnato e che abbia svolto in modo continuativo mansioni proprie del medesimo profilo.

     16. Analoga facoltà, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettere a) e c), può essere esercitata da tutti gli enti ed istituzioni per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di dirigente tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di primo tecnologo ed a cui risulti affidata la direzione di aree o strutture tecnico scientifiche a livello nazionale per le quali viene prevista la posizione di dirigente tecnologo e per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di primo tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di tecnologo, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia svolto in via preminente e con carattere di continuità funzioni proprie del profilo di primo tecnologo, nonché per la copertura fino al 25% dei posti di funzionario di amministrazione, IV livello, a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di funzionario di amministrazione, V livello, ed a cui sia stato attribuito da almeno quattro anni la responsabilità di strutture per le quali viene prevista la posizione corrispondente al IV livello professionale.

     17. Per l'esercizio delle facoltà di cui al comma 15 i provvedimenti relativi alle rideterminazioni delle dotazioni organiche dovranno specificare i posti da coprire ed i destinatari del concorso interno.

     18. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, saranno riassorbite per il 75% dei posti che si renderanno disponibili nel profilo stesso. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore rendono indisponibili per il corrispondente numero i posti di ricercatore. Per gli enti ove non siano state ultimate le procedure di inquadramento conseguenti al diritto di opzione di cui al comma 6 dell'art. 14 e al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, l'inquadramento stesso sarà effettuato nei profili di ricercatore e tecnologo, previa valutazione dei requisiti e dei titoli. Ove non sia stato esercitato il diritto di opzione di cui al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 28 settembre 1987 l'inquadramento è effettuato nel corrispondente profilo di tecnologo. Gli enti che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, presentino vacanze di organico nel profilo di primo ricercatore, potranno procedere, in via eccezionale e per una sola volta, alla relativa copertura previo concorso interno. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità saranno determinate dopo l'applicazione dell'art. 32, comma 10, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nei confronti del personale assunto come ricercatore prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987. Analogamente le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore degli istituti di sperimentazione agraria saranno determinate dopo l'applicazione dell'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 nei confronti degli sperimentatori, inquadrati nel profilo di ricercatore, assunti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

 

          Art. 15. Fondo per il miglioramento dell'efficienza.

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 dicembre 1990.

     2. Per le finalità di cui al successivo articolo, a decorrere dal 31 dicembre 1990 è costituito presso ciascuna istituzione ed ente un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza", che è alimentato:

     a) dall'importo corrisposto nell'anno 1989 per lavoro straordinario e per incentivazione; tale importo non potrà comunque essere inferiore alla somma pari a 250 ore di straordinario per il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 1988 ed alle tariffe per lavoro straordinario a tale data vigenti. I successivi incrementi derivanti da nuove assunzioni di personale e da revisione della tariffe per lavoro straordinario vanno riferiti esclusivamente al personale destinatario dell'utilizzazione del "Fondo";

     b) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi ed all'erogazione dell'indennità meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989, nonché dell'importo destinato nell'anno 1989 alle indennità di rischio, maneggio valori, reperibilità, sede disagiata, indennità di incentivazione e funzionalità di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, al compenso particolare previsto per l'Istituto superiore di sanità dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ed alle altre indennità comunque denominate e già deliberate nonché a quelle già previste da preesistenti specifiche disposizioni di legge;

     c) dalla quota dell'0,80% monte salari annuo relativa a ciascun istituzione ed ente di cui al 1° comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;

     d) da un importo pari al trenta per cento dei ricavi netti (dedotti tutti i costi ivi comprese le spese del personale interamente o per la quota di pertinenza) derivati dalla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza di cui al comma 4 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

     3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza. La quota predetta è definita in sede di contrattazione decentrata di livello di ente.

     4. Per le istituzioni ed enti destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamenti o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, compresi quelli correlati al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, di altre indennità di istituto e similari comunque denominate ovvero per le Istituzioni ed enti eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera c) del comma secondo è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.

     5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente agli istituti di sperimentazione agraria e per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle stazioni sperimentali.

 

          Art. 16. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza.

     1. Il fondo di cui all'art. 15 è destinato alla erogazione di compensi al personale secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e/o altre iniziative individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

     2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo è finalizzato:

     a) in via prioritaria, all'erogazione dell'indennità e dei compensi di incentivazione definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. I compensi, per i quali va assicurata la disponibilità al meno del 30% del fondo verranno corrisposti in rapporto alla realizzazione dei programmi, tenendo conto di parametri oggettivi, quali il tempo, il livello di professionalità e le capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata per Ente ed Istituzione, al responsabile del programma;

     b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite individuale massimo non superiore a 250 ore annue; eccezionali deroghe per le attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali saranno definite in sede di contrattazione decentrata nazionale. La quota del fondo utilizzabile per compensare le prestazioni di lavoro straordinario non potrà eccedere il limite delle 100 ore per il numero dei dipendenti destinatari dell'utilizzazione del fondo;

     c) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare, al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;

     d) all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza.

     3. Non sono attribuibili indennità ed altri compensi accessori al di fuori di quelli a carico del fondo di cui al presente articolo, fatta eccezione di quelli previsti dagli articoli 20, 22, 25 e 26, che non fanno carico al fondo di cui al primo comma, e di quelli eventualmente correlati alle disposizioni legislative di cui al comma 4 dell'art. 15 del presente accordo.

     4. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al precedente comma 2 e i relativi importi per quanto attiene alle lettere a), c) e d) dello stesso comma 2 saranno definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente; in ogni caso l'indennità di incentivazione e funzionalità non potrà essere determinata per importi inferiori a quelli previsti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

     5. Con la contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui al precedente articolo, potrà essere affidata a ciascuna unità funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.

     6. E' escluso dalla utilizzazione del fondo di cui al presente articolo il personale il cui trattamento stipendiale è definito onnicomprensivo dal presente accordo.

 

          Art. 17. Nuovi stipendi.

     1. I valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 sono così stabiliti, a regime, tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2 e fatta eccezione per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali:

I livello professionale

L.

38.591.873

II livello professionale

L.

27.681.248

III livello professionale

L.

19.710.000

IV livello professionale

L.

18.071.000

V livello professionale

L.

15.531.000

VI livello professionale

L.

13.331.000

VII livello professionale

L.

11.331.000

VIII livello professionale

L.

10.081.000

IX livello professionale

L.

9.031.000

X livello professionale

L.

7.981.000

     2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1° sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990; con pari decorrenza sono attribuiti i benefici economici derivanti dall'applicazione delle norme di primo inquadramento di cui all'art. 14 del presente accordo.

     3. Per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al personale inquadrato nelle qualifiche e profili sotto riportati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, competono i seguenti importi lordi (una tantum);

Qualifiche

 

 

Livello I

L.

320.000

Livello II

L.

340.000

Livello III

L.

430.000

Livello IV

L.

500.000

Livello V

L.

550.000

Livello VI

L.

600.000

Livello VII

L.

700.000

Livello VIII

L.

830.000

Livello IX

L.

970.000

     4. Dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale di cui al comma 1° competono i seguenti valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000:

I livello professionale

L.

33.558.000

II livello professionale

L.

24.070.000

III livello professionale

L.

16.698.000

IV livello professionale

L.

15.726.000

V livello professionale

L.

13.506.000

VI livello professionale

L.

11.456.000

VII livello professionale

L.

9.806.000

VIII livello professionale

L.

8.831.000

IX livello professionale

L.

7.956.000

X livello professionale

L.

6.931.000

     5. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 2 gli stipendi annui lordi del personale che riveste qualifiche dirigenziali sono fissati in:

Livelli

 

 

I Dirigente generale

L.

45.131.987

II Dirigente di I fascia

L.

35.277.533

III Dirigente

L.

23.709.260

     Al maturare di due anni di anzianità al dirigente compete lo stipendio annuo lordo di L. 26.455.654.

     6. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'indennità di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 è sostituita da un assegno aggiuntivo - che mantiene le stesse caratteristiche della predetta indennità - determinato in lire 4.410.000 sino al quarto anno di anzianità; in L. 5.145.000 dal quinto all'ottavo anno; in L. 5.880.000 dal nono al dodicesimo anno; in L. 6.615.000 dal tredicesimo al quattordicesimo anno e in L. 7.350.000 dal quindicesimo anno.

     7. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente comma compete al personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo inquadrato al III livello professionale.

     8. L'assegno aggiuntivo per il personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo, inquadrato nel I e nel II livello professionale resta determinato dal comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

     9. In attesa di un riordino complessivo della dirigenza amministrativa, cui gli enti e le istituzioni dovranno conformarsi, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione all'importanza della direzione delle strutture, alla rilevanza dell'attività di consulenza propositiva, nonché alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,8.

     10. Le singole amministrazioni con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti dell'indennità da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

     11. Il personale dirigenziale e quello dei profili di ricercatore e tecnologo è escluso dalla fruizione di qualsiasi istituto incentivante di cui al presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

     12. La nuova disciplina dell'indennità di funzione di cui al comma 9 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

     Fino alla predetta data il personale dirigente continua a percepire l'indennità incentivante ed i compensi per il lavoro straordinario.

     13. Per la istituzione dell'indennità di funzione di cui al precedente comma 9 il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro e per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente agli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria.

     14. Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete:

     a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca;

     b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 40%;

     c) per gli enti di cui all'articolo 13, 2° comma, lettera a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

     15. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al personale destinatario dell'art. 15 della legge n. 88/89, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, ancorché inquadrato nel IV livello professionale, compete - ad personam - il trattamento stipendiale determinato secondo la previgente normativa fino ad eventuale acquisizione di livello professionale superiore secondo le disposizioni del presente Accordo. Tale personale segue, per il trattamento accessorio, la disciplina prevista per tutto il personale inquadrato nel IV livello professionale.

 

          Art. 18. Retribuzione di anzianità.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata, tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2, dei seguenti importi annui lordi:

IV livello professionale

L.

673.000

V livello professionale

L.

601.000

VI livello professionale

L.

499.000

VII livello professionale

L.

429.000

VIII livello professionale

L.

374.000

IX livello professionale

L.

343.000

X livello professionale

L.

296.000

     2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1° è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

     3. Gli importi di cui ai commi 1° e 2° riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

     4. In caso di passaggio al livello superiore gli importi di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo sono riassorbiti contestualmente all'attribuzione dell'importo del livello superiore.

     5. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II e III di cui al comma 1 del precedente articolo 17 si incrementano di sette classi di cui la prima triennale di importo pari all'8,3% del trattamento iniziale e le successive biennali di importo pari all'8% del trattamento stipendiale risultante dopo l'applicazione della prima classe di aumento. Successivamente la progressione economica si incrementa di otto aumenti biennali del 6% del trattamento stipendiale risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.

     6. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II e III di cui al comma 5 del precedente articolo 17 progrediscono in otto classi biennali del 6% computato sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe.

     7. La determinazione del valore economico dell'anzianità per classi e scatti in base al meccanismo di cui ai commi 5 e 6 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base ai previgenti ordinamenti. A far data dal 1° luglio 1990 i livelli economici si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente accordo per le rispettive posizioni funzionali, il numero di classi o scatti già in godimento alla data del 30 giugno 1990.

     8. A decorrere dal 1° luglio 1990 le maggiorazioni stipendiali di cui al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, attribuite ai profili di ricercatore e di tecnologo di terzo livello nonché la retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 25 del predetto decreto, agli stessi attribuita, cessano di essere corrisposte. L'inquadramento economico nel predetto livello avviene in base all'anzianità riconosciuta, alla data del 1° luglio 1990, nella ex X qualifica, attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente accordo, per la posizione funzionale, il numero di classi o scatti già corrispondenti alla predetta anzianità.

     9. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.

     10. In caso di passaggio di livello l'inquadramento al secondo ed al primo livello è effettuato secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con riferimento alla effettiva anzianità maturata nel livello di provenienza.

     11. In caso di inquadramento al III livello professionale - profilo di dirigente -, l'inquadramento è effettuato temporizzando la retribuzione individuale di anzianità fruita nel livello di provenienza, ai fini della individuazione della classe o scatto di stipendio da assegnare.

     12. In occasione dell'inquadramento al IV livello professionale dei destinatari della maggiorazione di cui al comma 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, si procederà al riassorbimento di detta maggiorazione nelle proporzioni e nei tempi previsti per l'attribuzione del nuovo livello retributivo.

 

          Art. 19. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 17 e 18, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

     3. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche.

 

          Art. 20. Mobilità.

     1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

Livello professionale V e superiori

L.

3.500.000

Livello professionale VI

L.

3.000.000

Livello professionale VII

L.

2.500.000

Livello professionale VIII ed inferiori

L.

2.000.000

     2. I trasferimenti del personale da un ente o istituzione ad altro, all'interno del comparto, sono disposti dal presidente dell'ente o istituzione presso cui il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'ente o istituzione di appartenenza e sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica.

     3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza al livello professionale e profilo professionale di inquadramento dell'interessato.

 

          Art. 21. Lavoro in turni.

     1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per le necessità di servizio di particolari organi dell'amministrazione, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi, è consentito il ricorso a turni di lavoro.

     2. In sede di contrattazione integrativa verranno individuate le attività interessate, le modalità di effettuazione dei turni e la quantificazione delle esigenze, fermi restando i seguenti principi generali:

     la turnazione potrà essere a ciclo continuo oppure articolata su due o tre turni giornalieri; in questi due ultimi casi il turno non può coincidere con la fascia d'obbligo di presenza in servizio; è stabilito il limite massimo di dieci turni notturni mensili;

     per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo rispettivamente di L. 2.500, L. 5.200, L. 8.800, per ogni ora di lavoro.

     3. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.

     Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese; quelle rese tra le ore 6 e l'orario iniziale della fascia obbligatoria di presenza ai fini del compenso sono parificate a quelle pomeridiane.

     4. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo, al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario.

     5. Al personale messo in servizio presso sedi distaccate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di servizio è corrisposta l'indennità chilometrica di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

 

          Art. 22. Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca.

     1. Al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo potrà essere attribuita un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza.

 

          Art. 23. Contratti a termine.

     1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge 168/1989, potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.

     2. In relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, è consentita altresì l'assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità dell'ente o istituzione.

     3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; è abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali.

     4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell'ente e non potrà superare il 50% dei finanziamenti stessi.

     5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potrà superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell'ente.

     6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e l'O.G.S. si cumula con quello già consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo.

 

          Art. 24. Benefici di natura assistenziale e sociale.

     1. La normativa di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni si applica a tutti gli enti di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in alternativa alla normativa attuale.

     2. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è elevato a L. 900.000.

     3. Nei casi di eccezionale gravità l'importo del sussidio può essere elevato fino a L. 2.500.000, previo parere del direttore generale gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono elevati rispettivamente a L. 450.000 e a L. 750.000.

     4. L'importo di cui al quarto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 è elevato a L. 100.000.000.

     5. L'importo massimo dei prestiti di cui al punto 4 dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è determinato con riferimento agli emolumenti a carattere fisso e continuativo.

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

     7. Per l'applicazione della normativa di cui sopra, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativamente agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e per il Ministero dell'industria relativamente alle stazioni sperimentali per l'industria.

 

          Art. 25. Trattamento di missione.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le misure intere lorde dell'indennità di cui all'art. 5 comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 sono le seguenti:

     livelli professionali VIII, VII, VI, V e IV: L. 39.600;

     livelli professionali X e IX: L. 28.800.

     2. Per i livelli I, II e III il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato.

     3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7, del predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

     a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; attività epidemiologiche e biomediche;

     b) attività di rilevazione, campionamento, osservazione, misura e controllo anche di impianti ed installazioni scientifiche;

     c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;

     d) attività di compagnia nelle ricerche geologiche, geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul territorio e attività continuative in galleria;

     e) attività oceanografiche.

     4. Per il personale di cui al primo comma le particolarissime condizioni di cui al comma 7 del predetto art. 5 sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto e/o del pernottamento per mancanza di strutture e servizio di ristorazione e/o di alloggio; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfetario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.

 

          Art. 26. Indennità di rischio da radiazioni.

     1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

     2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

     3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila.

     L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o istituzione, nominata dal presidente. Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

     4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

 

          Art. 27. Assenze particolari retribuite.

     1. Ai lavoratori che usufruiscono delle aspettative sindacali di cui al presente accordo ed alle lavoratrici madri vanno garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

 

          Art. 28. Esercizio dell'attività sindacale.

     1. I dipendenti delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

     2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

     3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 delle legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare regolare e formale comunicazione all'istituzione o all'ente da cui gli interessati dipendono.

 

          Art. 29. Diritto di assemblea.

     1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascuna istituzione ed ente di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unità in cui prestano la propria attività o in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per trenta ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

 

          Art. 30. Aspettative sindacali. [1]

     1. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa sindacale per tutte le istituzioni e gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 è fissato in sessanta unità.

     2. I dipendenti delle istituzioni e degli enti destinatari del presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

     3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 1 è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni sindacali. Nell'ambito del novanta per cento del numero complessivo delle aspettative riservate alle predette organizzazioni sindacali - tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli enti e delle istituzioni del comparto, della specifica dislocazione territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche nonché del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che non supera le ventimila unità - in via eccezionale, a richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali può essere utilizzata, con riferimento a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana.

     4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate.

     5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle istituzioni ed agli enti di appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle amministrazioni interessate entro sessanta giorni a far data dalla richiesta delle confederazioni ed organizzazioni sindacali e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca della aspettativa stessa da parte delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

     6. Diverse intese intervenute tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alle istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenziali adempimenti.

 

          Art. 31. Disciplina del personale in aspettativa sindacale. [2]

     1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 30, sono corrisposti, a carico della istituzione o dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

     2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alla istituzione o all'ente di appartenenza.

 

          Art. 32. Permessi sindacali retribuiti. [3]

     1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'art. 28 non collocati in aspettativa possono usufruire per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente o istituzioni.

     2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 33, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.

     3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

 

          Art. 33. Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti. [4]

     1. Nell'ambito di ciascuna istituzione o ente di ricerca e sperimentazione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 32 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

     2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Istituzione o nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

     3. Le modalità per la concessione dei permessi retributivi vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

     4. Ai dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 sono concessi a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3 ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai congressi e convegni nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

     5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali, sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alle istituzioni o agli Enti per i conseguenziali adempimenti.

 

          Art. 34. Contributi sindacali.

     1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

     2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Istituzione o all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

     3. Le trattenute mensili operate dalle singole istituzioni o enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.

     4. Le istituzioni o gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

 

 

Allegato

Ipotesi di accordo riguardante il personale dipendente delle istituzioni

e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso

l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 - Triennio 1988-1990

 

          Art. 35. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

     1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in Comune diverso da quello della sede di assegnazione dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni e confederazioni di appartenenza.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

     3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.

 

          Art. 36. Norma transitoria.

     1. La normativa pregressa in materia di aspettative sindacali resta in vigore fino a quando non sarà data attuazione alla nuova ripartizione di cui all'articolo 30, che dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 1990.

 

          Art. 37. Anzianità.

     1. Al personale in servizio è attribuito, a tutti gli effetti, nei profili del nuovo ordinamento l'anzianità già riconosciuta al 1° luglio 1989 nella posizione di provenienza corrispondente secondo le tabelle 2, 3 e 4 - fatta esclusione delle posizioni acquisibili in base alle note riportate nelle tabelle 3 e 4 - oltre quella che matura nel profilo stesso a decorrere da detta data.

     2. La predetta anzianità è utile o in sede di primo inquadramento per il conferimento di livello superiore o per la progressione a regime nel livello superiore; ulteriori progressioni saranno riferite all'anzianità di livello.

     3. Si considera passaggio di livello, in sede di primo inquadramento, l'attribuzione del profilo di Funzionario di amministrazione ai sensi del 5° comma del precedente articolo 14.

     4. Al personale che alla data del 1° luglio 1990, abbia acquisito o acquisisca, nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di anzianità di profilo, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 dell'articolo 18 del presente accordo competono, dalla predetta data, o da quella in cui maturi il predetto periodo, i seguenti importi annui lordi:

IV livello professionale

L.

249.000

V livello professionale

L.

197.000

VI livello professionale

L.

170.000

VII livello professionale

L.

143.000

VIII livello professionale

L.

128.000

IX livello professionale

L.

115.000

X livello professionale

L.

98.000

     5. Gli importi di cui al comma 4, con le medesime decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si quadruplicano nei confronti del personale che abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o venti anni di anzianità di profilo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

 

          Art. 38. Commissioni del personale e di consultazione del personale.

     1. Sono soppresse le commissioni del personale e consultazione del personale.

     2. Le materie trattate dalle predette commissioni, ove non già di pertinenza della contrattazione decentrata, vengono inserite tra le materie oggetto di informazione.

     3. Restano confermate o vengono istituite le commissioni di disciplina.

 

          Art. 39. Durata e rilevazione dell'orario di lavoro.

     1. L'orario di lavoro del personale degli enti ed istituzione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è fissato in 36 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni.

     2. L'osservanza dell'orario di lavoro è documentata per tutto il personale attraverso sistemi automatici di rilevazione che assicurino una piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.

     3. Modalità diverse di rilevazione potranno essere autorizzate ove l'attività prestata comporti obiettive difficoltà di ricorso ai sistemi automatici generalmente adottati.

 

          Art. 40. Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     1. In attesa della riorganizzazione della ricerca e sperimentazione agraria al personale in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, conclusione dei direttori di istituto e dei direttori di sezione operativa, si applica il presente accordo.

     2. Resta ferma la unicità dei ruoli di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni così come stabilito dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

     3. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello nazionale riguardante il personale di cui ai commi precedenti è presieduto dal Ministro dell'agricoltura o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato. Gli accordi decentrati a livello nazionale sono resi esecutivi con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura.

     4. Al personale inquadrato nei livelli funzionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengono attribuiti i nuovi profili ed i relativi livelli professionali in base a quanto previsto dalla tabella di equiparazione n. 3 allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.

     5. Il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria in sede di prima applicazione del presente accordo è inquadrato, ai fini giuridici, con decorrenza dalla data 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione, nei profili istituiti con il presente accordo secondo la corrispondenza di cui alla tabella di equiparazione allegata n. 3.

     6. Il primo inquadramento è effettuato sulla base delle dotazioni organiche stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, tab. C, trasferendo le dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento nei nuovi profili in base alla tabella di equiparazione allegata n. 3, fermo restando gli organici complessivi.

     7. Gli sperimentatori, che hanno compiuto 8 anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sono inquadrati a decorrere dalla medesima data, previo superamento di un giudizio di idoneità espresso da apposita Commissione, nel profilo di I Ricercatore - Livello II.

     8. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il 25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per titoli.

 

          Art. 41. Disposizioni particolari per il personale del ruolo delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria commercio e artigianato.

     1. In attesa della riorganizzazione del settore, il presente accordo si applica al personale del ruolo delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con esclusione dei direttori delle stazioni.

     2. Il primo inquadramento nei profili del nuovo ordinamento è effettuato secondo la corrispondenza di cui alla tabella 4 allegata al presente accordo di cui costituisce parte integrante.

     3. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il 25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per titoli.

 

          Art. 42. Disposizioni particolari.

     1. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, a decorrere dal 1° luglio 1989, l'indennità di cui ai commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 29 non compete al personale appartenente ai profili di dirigente amministrativo e di tecnologo dei livelli professionali I, II e III.

     2. Gli enti o le istituzioni, che hanno esteso o estenderanno ai propri dipendenti la disciplina del personale della ricerca, provvederanno a recepire la nuova normativa giuridica ed economica di cui al presente accordo con deliberazione da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Si provvederà altresì, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, all'estensione della disciplina di cui al presente accordo nei confronti del personale del Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.).

     3. Le stazioni sperimentali per l'Industria provvederanno a ripartire le dotazioni organiche degli Sperimentatori tra i nuovi profili di Dirigente di Ricerca, Primo Ricercatore e Ricercatore nelle percentuali rispettivamente del 20%, 40% e 40%, attribuendo gli eventuali arrotondamenti ai profili di livello inferiore. In sede di prima applicazione il 25% dei costi di dirigente di ricerca sarà attribuito mediante concorsi per titoli riservati ai primi ricercatori. Ai fini dell'inquadramento del personale dipendente dei nuovi profili e livelli professionali, ove le Stazioni sperimentali per l'industria, non abbiano provveduto all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, farà riferimento per l'inquadramento alla tabella 4 allegata al presente accordo, relativa al personale del ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 43. Norma finale di rinvio.

     1. Per ciascun ente o istituzione di ricerca e sperimentazione restano confermati, ove non modificate o sostituite dal presente accordo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

 

 

Allegato 1

Profili professionali

 

     I livello professionale - Dirigente di ricerca.

     Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.

     Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa.

     II livello professionale - Primo ricercatore.

     Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività.

     Modalità di accesso:

     concorso pubblico nazionale per titoli ed esame;

     titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

     età non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio;

     conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

     III livello professionale - Ricercatore.

     Attitudine comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore.

     Modalità di accesso:

     concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

     titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

     esperienza di lavoro di almeno due anni post-laurea in attività di ricerca acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione;

     conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

     I livello professionale - Dirigente tecnologo.

     Capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

     Modalità di accesso:

     concorso pubblico nazionale per titoli ed esame, si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa;

     titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

     superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere;

     almeno 12 anni di specifica esperienza professionale;

     conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

     II livello professionale - Primo tecnologo.

     Capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

     Modalità di accesso:

     concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

     titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

     superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere;

     almeno 8 anni di specifica esperienza professionale;

     età non superiore a 45 anni, salvo che per il personale in servizio;

     conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

     III livello professionale - Tecnologo.

     Capacità acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche e/o di svolgere attività professionale nelle strutture dell'Ente e di svolgere compiti di revisioni di analisi.

     Modalità di accesso:

     concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

     titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

     superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere;

     conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

     Dirigenza amministrativa

     Al dirigente amministrativo sono conferiti, in rapporto alla struttura cui è preposto od ai compiti di staff assegnatigli, autonomia organizzativa e poteri gestionali, con assunzione di dirette ed effettive responsabilità.

     Il dirigente generale - I livello, deve altresì garantire il coordinamento delle strutture gerarchicamente dipendenti in base a quanto previsto dal Regolamento interno di ciascun Ente, nonché l'osservanza degli indirizzi programmatici prefissati dai competenti Organi di gestione dell'Ente stesso.

     I livello professionale - Dirigente generale.

     Modalità di accesso:

     fino al 50% dei posti disponibili, nomina tra i dirigenti di I fascia con almeno 3 anni di effettivo servizio nel II livello e qualifiche equiparate. Per i restanti posti disponibili, concorso pubblico nazionale;

     titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

     documentata esperienza professionale.

     II livello professionale - Dirigente I fascia.

     Modalità di accesso:

     concorso interno per titoli riservato ai dirigenti con almeno 3 anni di effettivo servizio nel III livello e qualifiche equiparate;

     titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

     III livello professionale - Dirigente.

     Modalità di accesso:

     fino al 50% dei posti disponibili, concorso speciale riservato ai funzionari di amministrazione con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo e nei profili amministrativi delle qualifiche funzionali VIII e IX del precedente ordinamento. Per i restanti posti disponibili, concorso pubblico nazionale;

     titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

     specifica esperienza professionale.

     Funzionario di amministrazione.

     Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

     Requisiti culturali: diploma di laurea al settore di applicazione e conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta.

     Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per tutto ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale eventualmente assegnatogli.

     Grado di responsabilità: piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro.

     Nell'ambito di indirizzi generali in materia tecnico-amministrativa-economica, finanziaria, promozionale, attua i programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, svolge attività di studio e di programmazione anche dirette alla organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, assicurandone, con piena autonomia, anche l'attuazione.

     Partecipa all'individuazione degli obiettivi e dei volumi di produzione.

     Provvede direttamente alla redazione e sottoscrizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria attribuiti alla sua competenza specifica, ovvero alla predisposizione di quelli di competenza dei livelli superiori.

     Svolge attività di collaborazione direttiva ed attività di studio bibliografico e della formazione del personale eventualmente assegnatogli.

     Svolge le funzioni di segretario di comitati, commissioni e simili.

     Esplica attività istruttoria inerente la risoluzione delle vertenze normative ed economiche in materia di rapporto di lavoro.

     Nell'ambito dell'attività di programmazione, pianificazione e controllo cura la raccolta delle informazioni necessarie per l'analisi del lavoro, l'applicazione dei metodi di misurazione e degli standards di produttività, vanificando altresì i risultati ed i costi dei piani di intervento provvedono alla redazione dei consuntivi di gestione.

     Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito della propria attribuzione.

     Oltre le mansioni già indicate il funzionario di amministrazione di IV livello professionale può essere preposto a strutture organizzative anche a rilevanza esterna non attribuibili al Dirigente, adottare, ove previsto dalle funzioni attribuite al settore, documenti ed atti di natura vincolata previsti da procedure predeterminate aventi anche rilevanza esterna, sostituire il Dirigente in caso di assenza od impedimento.

     Collaboratore tecnico degli Enti di ricerca

     Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

     Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado.

     Specializzazioni: attinenti alla professionalità richiesta.

     Sfera di autonomia: nell'ambito delle direttive ricevute.

     Grado di responsabilità: piena e riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati.

     Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione:

     richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare esigenze operative diverse;

     presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi;

     comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati.

     In campo informatico provvede alla realizzazione tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti.

     Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico.

     Svolge mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati: sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico.

     Il profilo di collaboratore tecnico degli Enti di ricerca è articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore tecnico Enti di ricerca V livello professionale e collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale; ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché in particolare per il collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale, la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

     Collaboratore di amministrazione

     Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

     Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado.

     Sfera di autonomia: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o in procedure definite ed in direttive di massima o prescrizioni di superiori.

     Grado di responsabilità: riferita alle attività direttamente svolte e/o del gruppo eventualmente coordinato.

     Svolge attività istruttoria e di revisione di atti, provvedimenti e documenti anche di natura contabile finanziaria, comportante anche l'applicazione di norme, avvalendosi all'occorrenza di procedure e strumenti informatici.

     Cura i servizi di cassa, economato e di sportello con rilascio di informazioni all'utenza, utilizzando anche procedure automatizzate interattive.

     Esplicita attività di segreteria e funzione di Segretario di Comitati, Commissioni e simili.

     Cura la tenuta dei registri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza; provvede alla tenuta degli schedari bibliografici.

     Utilizza le procedure anche di tipo informatico per la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni.

     Svolge mansioni che comportino capacità di valutazione per l'adozione delle procedure amministrative e, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rilascia copie di estratti e certificati.

     Il profilo di collaboratore di amministrazione è articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore di amministrazione VIII livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore di amministrazione VI livello professionale e collaboratore di amministrazione V livello professionale; ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente nonché, in particolare per il collaboratore di amministrazione V livello professionale, la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

     Operatore di amministrazione

     Modalità di accesso: selezione per accertamento idoneità (prova pratica).

     Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di I grado.

     Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni ricevute.

     Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione del lavoro.

     Cura la tenuta di archivi, schedari, registri, repertori, bollettini e simili.

     Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione di corrispondenza plichi, valori e materiali.

     Svolge anche attività di dattilografia, perforazione, mera digitazione su terminale, composizione e duplicazione; utilizza macchine cifranti nonché apparecchiature riceventi e trasmittenti su rete locale e internazionale anche automatica.

     Seleziona, commuta e smista i messaggi in arrivo o in partenza.

     Svolge mansioni di stenografia e dattilografia - anche a tempo pieno - e di digitazione provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografati e/o registrati nonché dei dati videoteletrasmessi e alla dattiloscrittura anche di testi e documenti in lingue straniere.

     Effettua ricerche e caricamento dati via terminale per elaborazioni informatiche anche mediante il dialogo interattivo con il sistema, attivando i relativi programmi applicativi.

     Il profilo di operatore di amministrazione è articolato oltre che sulla posizione di operatore di amministrazione IX livello professionale, sulle ulteriori posizioni di operatore di amministrazione VIII livello professionale e operatore di amministrazione VII livello professionale. Ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché, in particolare per l'operatore di amministrazione VII livello professionale la possibilità di assumere, anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

     Operatore tecnico

     Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

     Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di I grado; specializzazione/i richiesta/e: qualificazione professionale, conoscenza della funzionalità delle attrezzature da utilizzare.

     Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni ricevute.

     Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione del lavoro.

     Svolge le attività proprie della qualificazione di mestiere posseduta ed assiste le professionalità superiori eseguendo le operazioni indicategli.

     Svolge attività connesse con la rilevazione e la raccolta dei dati statistici utilizzando anche procedure ed apparecchiature di tipo informatico.

     Esegue operazioni di lavoro tecnico-manuali per l'installazione, manutenzione, conduzione e riparazione di impianti, macchine, arredi, manufatti strumenti ed apparecchiature controllandone lo stato di efficienza ed assicurandone la regolare funzionalità.

     Nell'ambito dei centri stampa, centri di riproduzione, centri meccanografici e strutture analoghe provvede con le macchine ausiliarie alle operazioni necessarie alla finitura degli elaborati curando l'ordinaria manutenzione delle macchine stesse.

     Il profilo di operatore tecnico è articolato, oltre che nella posizione di operatore tecnico VIII livello professionale, sulle ulteriori posizioni di operatore tecnico VII livello professionale ed operatore tecnico VI livello professionale.

     Ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché in particolare per l'operatore tecnico VI livello professionale, la possibilità di assumere la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

     Ausiliario tecnico

     Modalità di accesso: selezione per accertamento idoneità (prova pratica).

     Requisiti culturali: assolvimento dell'obbligo scolastico e licenza elementare, nonché, ove richiesto, patente di guida e/o patente nautica;

     Sfera di autonomia e grado di responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Utilizza attrezzature e macchine di uso semplice, provvedendone alla piccola manutenzione.

     E' addetto alla guida di autoveicoli, natanti ed automezzi speciali e ne controlla lo stato di efficienza provvedendo alle eventuali riparazioni con le attrezzature ed i mezzi tecnici in dotazione.

     Manovra gli impianti di sicurezza e dei servizi generali.

     Provvede all'immagazzinaggio, alla spedizione, alla consegna di materiali e generi vari e relativi trasporti, nonché alla manovra delle attrezzature affidategli (carrelli, nastri trasportatori e simili) delle quali cura l'ordinaria manutenzione.

     Provvede anche mediante l'utilizzo di apparecchiature di uso semplice ad operazioni di carattere elementare e/o ripetitive curando la preparazione dei materiali da porre in opera nell'ambito del proprio livello di preparazione tecnica.

     Il profilo di ausiliario tecnico è articolato oltre che sulla posizione di ausiliario tecnico X livello professionale, sulle ulteriori posizioni di ausiliario tecnico IX livello professionale e ausiliario tecnico VIII livello professionale; ulteriori posizioni in corrispondenza quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché, in particolare per l'ausiliario tecnico VIII livello professionale la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

     Ausiliario di amministrazione

     Modalità di accesso: selezione per accertamento idoneità (prova pratica).

     Requisiti culturali: assolvimento dell'obbligo scolastico e licenza elementare.

     Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni predeterminate.

     Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Cura la pulizia, il riordino e la sistemazione degli ambienti interni ed esterni, compresi i servizi di pertinenza in uso all'amministrazione, nonché dei servizi connessi con detti ambienti.

     Provvede all'apertura, aerazione e chiusura degli uffici, dei parcheggi e dei locali - ivi compresi quelli utilizzati dall'ente fuori dalla sede istituzionale per attività relative a mostre, esposizioni e simili - curandone il mantenimento dell'ordine, la custodia e la buona conservazione di opere, beni, impianti.

     Regola e vigila sull'accesso del pubblico e dei mezzi meccanici provvedendo, ove previsto, all'identificazione e al controllo di documenti e di ricevute di pagamento.

     Fornisce al pubblico informazioni, stampati e materiale illustrativo.

     Provvede al prelievo, alla sistemazione e consegna dei materiali e dei fascicoli.

     Regola il servizio di anticamera. - All'ausiliario di amministrazione di IX livello, inoltre, può essere attribuita una più ampia sfera di autonomia nell'ambito delle istruzioni di carattere generale, ricevute nonché il coordinamento e la supervisione dell'attività dei singoli ausiliari o di gruppi di ausiliari di livello inferiore.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Per la cessazione di efficacia del presente articolo vedi l'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[2] Per la cessazione di efficacia del presente articolo vedi l'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[3] Per la cessazione di efficacia del presente articolo vedi l'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[4] Per la cessazione di efficacia del presente articolo vedi l'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.