Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.8 edilizia scolastica e universitaria |
Data: | 23/12/1991 |
Numero: | 430 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento per opere di edilizia scolastica. |
Art. 2. Arredamento scolastico. |
Art. 3. Interventi per l'edilizia universitaria. |
Art. 4. Variazioni di bilancio. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 38.8.18 - L. 23 dicembre 1991, n. 430.
Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
(G.U. 13 gennaio 1992, n. 9)
Art. 1. Finanziamento per opere di edilizia scolastica.
1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge- quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del
3. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del
4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato:
a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;
b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.
5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.
6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'articolo 107 del testo unico approvato con
8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.
9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.
10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.
13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.
14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.
15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)».
Art. 2. Arredamento scolastico.
1. Per far fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilità dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a finanziare l'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.
2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.
3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi che assegnano i fondi alle istituzioni scolastiche.
4. Le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento «Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva» e, quanto a lire 15 miliardi, l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».
Art. 3. Interventi per l'edilizia universitaria.
1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, della
2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.
3. [Il limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della
4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della
5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della
Art. 4. Variazioni di bilancio.
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma abrogato dall'art. 11 del