§ 34.2.4 - Legge 6 febbraio 1992, n. 180.
Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:06/02/1992
Numero:180


Sommario
Art. 1. 


§ 34.2.4 - Legge 6 febbraio 1992, n. 180. [1]

Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

(G.U. 2 marzo 1992, n. 51)

 

     Art. 1.

     1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

     2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri può inoltre autorizzare, per gli interventi di cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

     3. Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto.

     4. Le somme per le attività previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.

     6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, può essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 23 ter del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, inserito dall'art. 1, comma 589, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.