§ 41.9.84 - D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428.
Regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:22/07/1989
Numero:428


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1988, n. 554, il trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale [...]
Art. 2.      1. Entro il 1° luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilità comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni [...]
Art. 3.      1. Sino a tutto il 30 giugno 1990, alla corresponsione del trattamento economico di cui al precedente art. 2, lettera c), al personale contemplato dal summenzionato art. [...]
Art. 4.      1. Per l'anno 1990, il Ministero del tesoro provvede, con propri decreti, ad effettuare, entro il 30 aprile, le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento [...]
Art. 5.      1. Entro il 31 luglio 1990, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione dei fondi relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 1990, [...]
Art. 6.      1. Entro il 1° luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilità comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni [...]
Art. 7.      1. Entro il 15 gennaio 1990, gli enti locali presso i quali è stato trasferito il personale soggetto a mobilità comunicano al Ministero dell'interno, tramite la [...]
Art. 8.      1. Il Ministero dell'interno, sulla base della comunicazione delle amministrazioni cedenti indicata al precedente art. 6, comma 2, provvede ad erogare, con decorrenza [...]
Art. 9.      1. L'erogazione dei maggiori trasferimenti erariali agli enti locali presso i quali è stato destinato il personale a seguito di mobilità cessa alla data del 31 dicembre [...]
Art. 10.      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, con corrispondente aggiornamento dei termini, ai trasferimenti dei fondi relativi al personale trasferito a seguito [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 41.9.84 - D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428.

Regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilità.

(G.U. 13 gennaio 1990, n. 10)

 

 

     Art. 1.

     1. In attuazione dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1988, n. 554, il trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale sottoposto a mobilità è disciplinato dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del presente decreto, per il trasferimento del personale dalle amministrazioni statali agli enti locali, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per il trasferimento del personale tra gli enti locali.

 

          Art. 2.

     1. Entro il 1° luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilità comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni statali cedenti.

     2. Entro il 31 gennaio 1990, le amministrazioni statali cedenti comunicano al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno - tramite le ragionerie centrali - il personale trasferito a tutto il 31 dicembre 1989 con apposito elenco nominativo, specificando:

     a) dati anagrafici di ciascun dipendente;

     b) qualifica funzionale o categoria, profilo professionale, data di trasferimento di ogni singolo dipendente;

     c) il trattamento economico fondamentale annuo lordo (stipendio base, retribuzione di anzianità o per classi e scatti, indennità integrativa speciale, assegni di famiglia ivi compresa la tredicesima mensilità);

     d) l'amministrazione di destinazione;

     e) per ogni capitolo di spesa interessato, l'ammontare complessivo delle riduzioni da apportare per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1990, nonchè l'ammontare annuo delle riduzioni da apportare a decorrere dall'anno 1991, per il trasferimento dei fondi connessi al trattamento economico del personale di cui alla precedente lettera b ).

 

          Art. 3.

     1. Sino a tutto il 30 giugno 1990, alla corresponsione del trattamento economico di cui al precedente art. 2, lettera c), al personale contemplato dal summenzionato art. 2, provvedono direttamente le amministrazioni cedenti.

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1990, il Ministero del tesoro provvede, con propri decreti, ad effettuare, entro il 30 aprile, le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento dei fondi (relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale trasferito a seguito della mobilità) dagli stati di previsione delle amministrazioni statali cedenti allo stato di previsione del Ministero dell'interno con riferimento al periodo 1° luglio-31 dicembre 1990.

     2. L'ammontare annuo delle riduzioni di cui al precedente art. 2, lettera e), da apportare dall'anno 1991 costituisce base per il consolidamento delle variazioni negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate.

 

          Art. 5.

     1. Entro il 31 luglio 1990, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione dei fondi relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 1990, agli enti locali cui è stato trasferito il personale entro il 31 dicembre 1989.

     2. Per ciascuno degli anni 1991 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito, sono attribuiti, entro il 30 aprile, dal Ministero dell'interno al netto delle somme non più dovute per il personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa. A tal fine, ciascun ente locale comunica al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente.

 

          Art. 6.

     1. Entro il 1° luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilità comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni locali cedenti.

     2. Entro il 1° agosto 1989, le amministrazioni locali cedenti comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, il contingente di personale sottoposto a mobilità mediante apposito elenco nominativo, con l'indicazione dei dati di cui al secondo comma, lettere a), b), c), d), del precedente art. 2.

 

          Art. 7.

     1. Entro il 15 gennaio 1990, gli enti locali presso i quali è stato trasferito il personale soggetto a mobilità comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, l'elenco nominativo del personale trasferito che per qualsiasi causa diversa dal collocamento a riposo per raggiunti limiti di età è cessato dal servizio durante l'anno precedente.

 

          Art. 8.

     1. Il Ministero dell'interno, sulla base della comunicazione delle amministrazioni cedenti indicata al precedente art. 6, comma 2, provvede ad erogare, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, agli enti locali presso i quali è stato destinato il personale, i maggiori contributi ordinari dovuti, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto dal personale interessato alla data del trasferimento, secondo le scadenze stabilite dalla legge per il pagamento dei contributi ordinari; per gli anni successivi viene consolidato lo stesso importo nei contributi ordinari.

     2. Il Ministero dell'interno, sulla base della predetta comunicazione provvede alla riduzione, a partire dal 1° gennaio 1990, dei trasferimenti ordinari agli enti locali interessati, in relazione alle unità di personale cedute, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto al momento del trasferimento.

     3. I rapporti finanziari concernenti la corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito fino al 31 dicembre 1989, sono disciplinati mediante apposita convenzione fra gli enti interessati. Nelle more della stipula di detta convenzione, alla corresponsione del trattamento economico provvede l'amministrazione cedente.

 

          Art. 9.

     1. L'erogazione dei maggiori trasferimenti erariali agli enti locali presso i quali è stato destinato il personale a seguito di mobilità cessa alla data del 31 dicembre dell'anno in cui detto personale è collocato a riposo per raggiunti limiti di età o per qualsiasi altra causa. La riduzione dei contributi erariali avverrà, fermo restando la decorrenza, anche successivamente, con recupero di quanto dovuto.

 

          Art. 10.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, con corrispondente aggiornamento dei termini, ai trasferimenti dei fondi relativi al personale trasferito a seguito di mobilità, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 1989.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.