§ 79.3.33 - Legge 8 agosto 1985, n. 425.
Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:08/08/1985
Numero:425


Sommario
Art. 1.      Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, [...]
Art. 2.      Le modalità di cui all'art. 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei [...]


§ 79.3.33 - Legge 8 agosto 1985, n. 425.

Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco.

(G.U. 21 agosto 1985, n. 196)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalità di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, e viene modificato l'art. 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo art. 6".

 

          Art. 2.

     Le modalità di cui all'art. 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.