§ 98.1.28495 - D.L. 19 novembre 1993, n. 465 .
Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/1993
Numero:465


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28495 - D.L. 19 novembre 1993, n. 465 [1].

Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi

(G.U. 19 novembre 1993, n. 272)

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

     4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     5-bis. I termini di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono differiti al 31 marzo 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi mediante versamento in un'unica soluzione entro tale termine [2] .

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 21.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.